Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9281 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE DI APPELLO DI SALERNO
nei confronti di: TRIBUNALE di COSENZA
con l’ordinanza del 02/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Cosenza
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 25 novembre 2020 il Tribunale di Cosenza ha declinato la competenza a provvedere su una istanza di revoca della confisca di prevenzione presentata da NOME COGNOME, individuando il giudice competente nella Corte d’appello di Salerno ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che, attesa l’irrevocabilità del decreto 2 agosto 2011 con cui lo stesso Tribunale aveva disposto la confisca di prevenzione, l’unico rimedio utilizzabile dalla istante era la revocazione di cui all’art. 28 del decreto legislativ citato; sulla istanza di revocazione è normativamente competente, però, la Corte d’appello individuata ex art. 11 cod. proc. peri., e, quindi, nel caso in esame, quella di Salerno. COGNOME
–NOME
I
Con ordinanza del 2 novembre 2021 la Corte di appello di Salerno ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che il decreto che disponeva la misura di prevenzione era stato emesso a seguito di richiesta del pubblico ministero del 31 agosto 2010; pertanto, esso è soggetto alla disposizione transitoria dell’art. 117 di.lgs. n. 159 del 2011, che prevede l’ultrattività della disciplina previgente della I. 27 dicembre 1956, n. 1423, che metteva a disposizione in tali casi lo strumento della revoca della confisca, ed individuava la competenza a provvedere nel giudice che aveva emesso il provvedimento di prevenzione, e, quindi, nel caso in esame, nel Tribunale di Cosenza.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO Generale, AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Cosenza.
Considerato in diritto
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici COGNOME hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Cosenza.
Dalla lettura degli atti emerge che la confisca era stata disposta a seguito di richiesta del pubblico ministero del 31 agosto 2010.
L’art. 117 d.lgs. 159 del 2011 prevede che “le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme pnavigenti”.
La norma transitoria dell’art. 117 è di piana interpretazione. In ogni caso, nel senso della non applicabilità della procedura di revocazione introdotta dal d.lgs. n. 159 del 2011 ai provvedimenti emessi su proposta presentata prima dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 211 si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. Apicella, Rv. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, confl. Comp. in proc. Pipitone, Rv. 258599).
La non applicabilità della procedura dii revocazione fa conseguentemente venire meno il riferimento normativo su cui il Tribunale di Cosenza aveva costruito la competenza della Corte di appello di Salerno.
(e
E’, invece, corretto il percorso logico del provvedimento con cui tale Corte d’appello ha sollevato il conflitto, in quanto l’ultrattività delle disposizioni dell n. 1423 del 1956 prevista dalla norma transitoria dell’art. 117 comporta l’applicabilità al caso in esame dell’art.7, comma 2, della I. n. 1423 citata, che prevedeva che “il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato”.
Il giudice competente sui provvedimenti di revoca della misura di prevenzione era, pertanto, nel sistema della I. n. 1423 lo “organo dal quale fu emanato”, e, pertanto, nel caso in esame, il Tribunale di Cosenza.
Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Cosenza.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 12 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il presidente