Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51644 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51644 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D’ APPELLO DI POTENZA nei confronti di: RAGIONE_SOCIALE nei confronti di:
TRIBUNALE DI POTENZA
con l’ordinanza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME, in persona di COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d’appello di Potenza;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, la Corte d’appello di Potenza, sezione Misure prevenzione, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha sollevato conflitto nega di competenza, ai sensi dell’art. 28 e sg. cod. proc. pen. nei confronti del Tribunale di Pot in relazione all’istanza di restituzione in favore dei terzi interessati dei frutti civili, medio tempore percepiti dall’amministratore giudiziale degli immobili, maturati anteriormente alla richies sequestro d’urgenza del Pubblico ministero, in data 25 ottobre 2022, nell’ambito de procedimento n. 4/2010 RGT mis. prev.
La vicenda processuale può essere così sintetizzata.
In data 30 gennaio 2022, con decreto n. 1 del 2022, il Tribunale di Potenza sottoponeva a confisca tutti i beni sequestrati nell’ambito del procedimento di prevenzione n. 4 del 2010;
in data 22 settembre 2022, con decreto NUMERO_DOCUMENTO del 2022 la Corte di Appello di Potenza dichiarava la nullità del decreto e revocava la confisca;
in data 25 ottobre 2022, il Pubblico ministero richiedeva nuovamente il sequestro de medesimo compendio, che veniva disposto con decreto d’urgenza n. 5 del 2022 dal Tribunale di Potenza, in data 28 ottobre 2022, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011;
in data 9 novembre 2022, l’AVV_NOTAIO – quale di difensore di NOME, destinatari del decreto di sequestro n. 5 del 2022 – chiedeva restituzione dei frutti civili (nella specie, fitti relativi agli immobili in sequestro) dall’Amministratore giudiziario e relativi ai beni vincolati dal sequestro sin dal provvedimen 1 del 2022 emesso in data 30 gennaio 2022;
in data 14 novembre 2022, il Tribunale di Potenza rigettava l’istanza difensiva relativament ai frutti civili maturati posteriormente al 25 ottobre 2022 e dichiarava non luogo a provved rispetto ai frutti civili maturati sino alla data del 25 ottobre 2022, ritenendo che la comp a provvedere sulla loro restituzione fosse di competenza della Corte di Appello di Potenza, stant il provvedimento caducatorio da quest’ultima emesso in relazione al primo sequestro;
in data 22 novembre 2022 il Tribunale di Potenza convalidava, con decreto, il sequestro d’urgenza già disposto a esclusione del vincolo relativo a una quota sociale;
in data 13 dicembre 2022, con ordinanza, la Corte di Appello di Potenza sollevava conflitt negativo di competenza con il Tribunale di Potenza in relazione all’istanza di restituzione frutti civili, sollevata in data 9 novembre 2022 dall’AVV_NOTAIO, ritenendo compet il Tribunale di Potenza in qualità di giudice che aveva emesso la misura.
Il conflitto sollevato dalla Corte di Appello di Potenza è fondato sul principio di diritto cui “in tema di misure di prevenzione, ai fini dell’individuazione de/giudice competente a decide sull’incidente di esecuzione (nella specie relativo alla sospensione degli effetti della conf pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sulla legge applicata in sede cogniti inapplicabile la disciplina contenuta nel/’art. 665 cod. proc. pen., atteso che il rinvio co all’art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni dell’art. 666 cod. proc. pen.
riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva; ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizioni del citato d.lgs. che prevedono espressamente la competenza della Corte d’Appello, negli altri casi la “competenza esecutiva” spetta al tribunale che ha emesso misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado” (Sez. 1, n. 40765 del 2018, Rv. 273968-01), nonché, evidenziato che il decreto di confisca è stato dichiarato nullo e non annullato come erroneamente riportato nel provvedimento del Tribunale del 14 novembre 2022, si sostiene ancora che il tenore letterale della norma di c all’art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui “il provvedimento stesso può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato”.
È stata depositata una memoria con cui il difensore NOME COGNOME – quale di difensore di COGNOME NOME e NOME, destinatari del decreto di sequestro n. 5 del 2 – si riporta alle conclusioni del Procuratore generale.
Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la competenza dell Corte d’appello di Potenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La situazione processuale rappresentata nell’ordinanza che ha sollevato il confli all’odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizi contenuta nell’art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato vicendevolmente l competenza.
Dall’esame degli atti trasmessi si rileva che l’autorità giudiziaria competente a decidere d essere individuata nella Corte d’appello di Potenza in linea con il condiviso princ correttamente segnalato dal Procuratore generale, espresso da Sez. 2, n. 18726 del 16/2/2023, n.m., per la quale “l’articolo 46 , che si riferisce a tutte le ipotesi in cui si debba restituire il bene confiscato, ad eccezione di quella della revocazione, indica il tri non quale giudice che abbia la competenza funzionale a decidere sempre e comunque sulla restituzione, ma quale giudice che nella fisiologia dei casi è il giudice che una volta che revocato il titolo ablatorio è tenuto anche a disporre la restituzione. Deve pertanto riteners la domanda accessoria di restituzione per equivalente deve essere proposta davanti al giudice che ha accolto la revoca e disposto la restituzione. Tale ricostruzione trova conforto nel te dell’articolo 28 cit. che attribuisce appunto alla Corte competente per la revocazione anche la competenza a decidere sulle modalità della restituzione. In altri termini la regola che può t dalle suddette disposizioni è quella secondo la quale a decidere le controversie insorte sul dict esecutivo deve essere il giudice che ha emesso il provvedimento”.
Tale soluzione è fondata sul fatto che, indipendentemente dal fatto che il vincolo sui b oggetto di confisca sia stato annullato ovvero dichiarato nullo, gli atti del procedimento er disposizione della Corte di appello quale giudice che ha sciolto tale vincolo con la sua decisi
con conseguente possibilità, da parte dei soggetti titolari dei relativi diritti sui beni, di la restituzione. Questo fatto processuale, in via generale, è un dato rilevante ai fini decisione sulla competenza. Va, infatti rilevato che l’art. 28 d.lgs. cit., nella sua pre versione, stabiliva che la corte trasmettesse gli atti al tribunale affinché provvedess restituzione. Attualmente, invece, la norma stabilisce la competenza della corte d’appello provvedere direttamente, così fornendo un’implicita conferma della (nuova) competenza sulla restituzione dei beni in capo al giudice che ha sciolto il vincolo già gravante sugli stessi sua decisione.
Il conflitto, come sopra delineato, deve essere, pertanto, risolto in applicazion suindicato principio di diritto con l’affermazione della competenza della Corte di appell Potenza cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Potenza cui dispon trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 5 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente