Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13782 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Napoli Nord nei confronti del Tribunale di Napoli
nel processo a carico di COGNOME NOME nato a NAPOLI il 12/11/1979
con l’ordinanza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di Napoli Nord udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto che sia riconosciuta la
competenza del Tribunale di Napoli .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 aprile 2019 il Tribunale di Napoli, decidendo in funzione di giudice del dibattimento penale, ha dichiarato l’incompetenza per territorio a conoscere del processo nei confronti di NOME COGNOME per i reati degli artt. 56 e 640 cod. pen., commesso a Napoli il 18 dicembre 2016, e 648 cod. pen. commesso in luogo non noto in data prossima al 28 dicembre 2016, ed ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice competente fosse da individuare nel Tribunale di Napoli Nord, perchØ non essendo noto il luogo di commissione del reato piø grave, quello di ricettazione, la competenza si radica ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen., nella residenza dell’indagato, individuata in Qualiano.
Con ordinanza del 17 dicembre 2024 il Tribunale di Napoli Nord, decidendo in funzione di giudice del dibattimento penale, ha dichiarato l’incompetenza per territorio a conoscere del medesimo processo ed ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc.
pen., evidenziando che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, quando non Ł noto il luogo di commissione del reato piø grave, la competenza si radica nel luogo di commissione del secondo reato piø grave, in questo caso la tentata truffa, pacificamente avvenuta in Napoli.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Napoli .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione Ł demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli.
La questione del rapporto tra gli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., ed, in particolare, della prevalenza delle regole dell’art. 9, commi 2 e 3, o di quelle dell’art. 16, quando non sono noti i luoghi indicati dall’art. 8 o dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., Ł stata portata piø volte all’attenzione del giudice di legittimità.
La giurisprudenza di questa Corte si Ł ormai consolidata nel senso che ‘la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso piø grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente piø grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato piø grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 244330 – 01).
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia COGNOME Ł stato seguito da tutta la giurisprudenza successiva (per tutte Sez. 1, Sentenza n. 35861 del 19/06/2019, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 276812; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola, Rv. 269246 01).
I criteri suppletivi indicati dall’art. 9 commi 2 e 3 cod. proc. pen., tra cui quello del luogo di residenza dell’imputato, utilizzato dal Tribunale di Napoli nel caso in esame, debbono trovare applicazione, infatti, solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi.
Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli.
Il processo dinanzi al Tribunale di Napoli riprenderà dal punto in cui si trovava nel momento in cui Ł stato emesso il provvedimento che ha declinato la competenza a provvedere (Sez. 1, n. 34765 del 26/06/2024, confl. comp. in proc. COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 1569 del 9/11/2023, dep. 2024, confl. comp. in proc. COGNOME, n.m.), ovvero dall’udienza dibattimentale, in cui Ł avvenuta la dichiarazione di incompetenza del 2 aprile 2019.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza Ł immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed Ł notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 13/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME