Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8805 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIP TRIBUNALE MILANO
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
uditi i difensori: AVV_NOTAIOto COGNOME NOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIOto COGNOME NOME per la parte civile COGNOME si associa alle conclusioni del P.G.; gli AVV_NOTAIOti COGNOME NOME per la parte ci COGNOME, COGNOME NOME per la parte civile RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME per le parti ci COGNOME e COGNOME si rimettono alla valutazione della Corte; anche l’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME sostituzione dell’AVV_NOTAIOto COGNOME per il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE si rimette; l’AVV_NOTAIOto COGNOME NOME per COGNOME NOME si rimette alla valutazione della Corte; l’AVV_NOTAIO per COGNOME insiste per dichiararsi la connessione ex art. 12 lett. c) cod.proc.pen. con le autor indicate in memoria; l’AVV_NOTAIO.to NOME AVV_NOTAIO per COGNOME NOME insiste nell’eccezione di incompetenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE; l’AVV_NOTAIO COGNOME si riporta alla memoria ed insiste per trasmissione degli atti al tribunale di Potenza; l’AVV_NOTAIO.to AVV_NOTAIO per COGNOME conclude p dichiararsi la competenza nell’ordine di RAGIONE_SOCIALE, Messina, Potenza; l’AVV_NOTAIOto COGNOME NOME insiste per la trasmissione del procedimento a RAGIONE_SOCIALE; l’AVV_NOTAIOto COGNOME NOME per COGNOME chiede la trasmissione degli atti a Siracusa; l’AVV_NOTAIOto COGNOME NOME in difesa di NOME insiste la competenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE; l’AVV_NOTAIOto COGNOME NOME per COGNOME, insiste per trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria di Potenza.
RITENUTO IN FATTO.
Il Giudice delle Indagini Preliminari di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza in data 8 novembre 2023, rimetteva a questa corte la decisione sulla competenza per territorio nel procedimento che vedeva imputati COGNOME NOME ed NOME diversi imputati di RAGIONE_SOCIALEe a RAGIONE_SOCIALE, calunnia, induzione a rendere dichiarazioni mendaci autoriciclaggio ed altre connesse ipotesi di reato (art.515 cod. pen., 2635 cod.civ.).
Osservava il G.I.P. di RAGIONE_SOCIALE che nel corso dell’udienza preliminare i difensori degli imput avevano sollevato l’eccezione di incompetenza per territorio sotto diversi profili costituiti:
dalla connessione del procedimento con altro avente ad oggetto il più grave reato di corruzione in atti giudiziari pendente ex art. 11 cod.proc.pen. presso l’autorità giudiziaria di Potenza;
dalla individuazione in Roma del luogo di consumazione del reato associativo di cui al capo A);
dalla connessione del procedimento con altro pendente presso la procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto il reato di calunnia in danno del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Con memoria ritualmente depositata gli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME difensori dell’imputato COGNOME chiedevano in via gradata:
riconosciuta la connessione ex art. 12 comma 1 lett c) cod.proc.pen. tra l’RAGIONE_SOCIALEe pe RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A) del procedimento di RAGIONE_SOCIALE e la corruzione in atti giudiziari contes al capo C) del procedimento pendente nei confronti di COGNOME NOME presso la Corte di Appello di Messina, dichiarare l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per i reati contestati al Mantov ai capi A), B) ed e) del decreto che dispone il giudizio; in relazione a tale profilo eccepivano in Messina era stato instaurato il procedimento avente ad oggetto le utilità che NOME ed alt avrebbero corrisposto a COGNOME in cambio dei favori che quest’ultimo avrebbe garantito ad COGNOME stesso nel c.d. secondo procedimento sul falso complotto RAGIONE_SOCIALE instaurato a Siracusa ove prestava servizio COGNOME; ed avendo COGNOME realizzato attività esecutive del disegno criminoso dell’RAGIONE_SOCIALEe finalizzate ad inquinare i processi milanesi per corruzione internazionale de fatti apparivano strettamente connessi e pianificati sin dalla costituzione dell’RAGIONE_SOCIALEe parte dell’NOME con conseguente necessità di trasferire anche il procedimento per il reato associativo nella sede ove si svolge il procedimento per il reato fine più grave per il quale suss connessione teleologica;
riconosciuta la connessione ex art. 12 comma 1 lett c) cod.proc.pen. tra l’RAGIONE_SOCIALEe pe RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A) del procedimento di RAGIONE_SOCIALE e la corruzione in atti giudiziari contes al capo A) del procedimento pendente nei confronti di COGNOME presso il Tribunale di Potenza, dichiarare l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed ordinare la trasmissione degli atti a Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per i reati contestati al COGNOME ai ca A), B) ed e) del decreto che dispone il giudizio; con riguardo a tale profilo evidenziavano
errori in cui, era caduto il G.U.P. di RAGIONE_SOCIALE e premesso che tra reato assocativo e delitto sussiste connessione ex art. 12 lett. c) cod.proc.pen. quando al momento della costituzione del gruppo criminoso un soggetto abbia già individuato specifici fatti criminosi da portare a termi si sosteneva che la corruzione del COGNOME aveva data già al momento di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALEe ossia a gennaio 2015, quando era stato depositato il primo esposto anonimo; tale dato risultava dalla contestazione elevata a Potenza, dalle dichiarazioni di COGNOME che aveva previsto il coinvolgimento del COGNOME sin dall’inizio’ dall’ordinanza di custodia caut emessa a Potenza; sussisteva anche perfetta coincidenza cronologica tra le due contestazioni poiché l’oggetto del primo falso complotto ai danni del COGNOME instaurato a Trani coincidev con la prima parte di attività dell’RAGIONE_SOCIALEe criminosa; inconferenti erano poi i riliev difesa della parte civile ed anche la giurisprudenza dalla stessa richiamata;
– riconosciuta la connessione ex art. 12 comma 1 lett c) cod.proc.pen. tra l’RAGIONE_SOCIALEe pe RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A) del procedimento di RAGIONE_SOCIALE ed il delitto ex artt. 476 e 479 contest al capo B) del procedimento pendente nei confronti di COGNOME presso il Tribunale di Potenza, dichiarare l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed ordinare la trasmissione degli atti a Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per i reati contestati al COGNOME ai ca A), B) ed e) del decreto che dispone il giudizio; al proposito si sosteneva che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto lo scopo di inquinare i procedimenti RAGIONE_SOCIALE e ciò aveva fatto attraverso il deposito di esposti anonimi presso la Procura di Trani che erano stati artatamen predisposti da COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME;
– riconosciuta la non sussistenza di connessione ex art. 12 comma 1 lett c) cod.proc.pen. tra l’RAGIONE_SOCIALEe per RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A) del procedimento di RAGIONE_SOCIALE ed il delitto di cui al 648 ter cod.pen. contestato ai capi A) ed I), dichiarare l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per reati contestati al COGNOME ai capi A), B) ed e) del decreto che dispone il giudizio;
– previo riconoscimento in capo al AVV_NOTAIO COGNOME della qualifica di persona offesa o danneggiata dalla calunnia di cui al capo B) del decreto che dispone il giudizio e dell’associazio di cui al capo A), dichiarare l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed ordinare la trasmissio degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per i reati contest COGNOME ai capi A), B) ed e) del decreto che dispone il giudizio; al proposito sostenevano ch le valutazioni del G.U.P. dovevano ritenersi erronee o comunque superate dalla documentazione di cui si era pervenuti in possesso successivamente l’emissione dell’ordinanza di rinvi pregiudiziale; in particolare era risultato che proprio il AVV_NOTAIO COGNOME avesse chiesto ad il risarcimento danni causati dalle email di COGNOME e che lo stesso era parte di una causa civ che lo vedeva contrapposto ad RAGIONE_SOCIALE, ciò a riprova della sua qualifica di danneggiato dei reati cui ai capi A) e B); posto che perchè operi il criterio di attribuzione di cui all’art. 11 cod.pr è sufficiente che un magistrato assuma la qualifica di danneggiato tale è il AVV_NOTAIO COGNOME in relazione alla calunnia di cui al capo B) che all’RAGIONE_SOCIALEe a RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A proposito non rilevava l’avvenuta archiviazione del G.I.P. di RAGIONE_SOCIALE per il reato di diffamazi
causata da difetto di querela mentre in relazione all’RAGIONE_SOCIALEe lo scopo della stessa era prop quella din screditare il suddetto magistrato come peraltro reso evidente dalla causa civile risarcimento danni successivamente incoata; peraltro anche a ritenere il AVV_NOTAIO COGNOME danneggiato dal reato di diffamazione doveva comunque trovare applicazione l’art.m 11 comma 3 copd.proc.pen.;
in estremo subordine dichiarare l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed ordinare l trasmissione degli atti a una delle Procura in precedenza indicate quantomeno con riferimento all’RAGIONE_SOCIALEe a RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A).
2.2 L’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO deduceva con memoria depositata la sussistenza della competenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Potenza ovvero di RAGIONE_SOCIALE assumendo l sussistenza di un legame finalistico ed anche di un nesso teleologico tra i fatti giudicati a Pot e quelli oggetto del procedimento di RAGIONE_SOCIALE. Difatti avuto riguardo allo scopo dell’RAGIONE_SOCIALE depistaggio dei procedimenti milanesi era stata proprio attuato attraverso la corruzione d COGNOME e la creazione di falsi procedimenti riguardanti sempre RAGIONE_SOCIALE; il reato di corruzi
costituisce pertanto il mezzo per realizzare gli scopi associativi e dalla lettura del c imputazione di Potenza non risultava alcuna origine lecita del rapporto poi deteriorato, bensì obiettivo perseguito già con la proposizione del primo esposto di COGNOME. Avevano errato i difensore della parte civile ed il G.U.P. a fare riferimento al criterio della continuazione e ci preventiva deliberazione quale criterio distintivo, posto che la connessione teleologica ope oggettivamente quando alcuni reati sono commessi per eseguirne NOME. L’omessa indicazione nell’imputazione del reato associativo di RAGIONE_SOCIALE del perseguimento degli scopi attraverso creazione dei falsi procedimenti a Trani non poteva rilevare, trattandosi di scelta strumentale impedire la verifica della connessione teleologica e in quanto tale secondo l’indirizzo di legitt non poteva determinare un’alterata attribuzione della competenza.
In linea subordinata chiedeva riconoscersi ex art. 11 cod.proc.pen. la competenza dell’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE in quanto i magistrati della procura di RAGIONE_SOCIALE erano danneg e persone offese di reati di RAGIONE_SOCIALEe a RAGIONE_SOCIALE e calunnia.
2.3 Il difensore dell’imputato COGNOME ha depositato due distinte memorie attinenti eccezioni di incompetenza. Con una prima memoria ha dedotto l’incompetenza dell’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE in favore di quella di Potenza, stante la connessione tra il reato assoc ed il più grave reato di corruzione in atti giudiziari del COGNOME, giudicato ex art. 11 a P perché commesso dal procuratore COGNOME. Al proposito si eccepiva che la connessione teleologica può riguardare anche uno solo degli imputati del reato associativo richiedend soltanto la finalizzazione del reato mezzo alla realizzazione di altro reato. Nel caso di specie lettura dei due capi di imputazione risultava chiaro come la corruzione era finalizzata ad otten gli scopi associativi come risultante anche dalla identità temporale dei fatti contestati ad NOME COGNOME era infatti imputato di avere stabilmente venduto a partire dal 2015 la propria funz giudiziaria all’NOME in cambio dell’interessamento di questi per la carriera del primo attuan raccomandazioni, persuasioni ed altre sollecitazioni nei confronti dei componenti del CRAGIONE_SOCIALE. parallelamente il COGNOME avrebbe favorito l’COGNOME proprio nei procedimenti aventi ad oggett RAGIONE_SOCIALE attraverso una serie di attività che venivano ripercorse singolarmente; tra esse si ricostru l’auto assegnazione al COGNOME dei falsi esposti anonimi contenente notizie di reato fantasio orbene, si rilevava al proposito che gli imputati COGNOME COGNOME COGNOME avrebbero fatto pervenire prim a Trani, e poi a Siracusa più atti diretti ad inquinare i processi milanesi nei confronti dei di RAGIONE_SOCIALE al fine di mettere in discussione la credibilità delle accuse. Dalle rispettive contest riportate risultava che l’accordo associativo era stato concluso nell’estate 2014 e già ad in 2015 NOME aveva adottato le condotte finalizzate alla iscrizione dei falsi esposti a Trani, che risultava evidente la sussistenza della connessione ex art. 12 lett. c) cod.proc.pen. c conseguente attribuzione della competenza territoriale al giudice del reato più grave costitu nel caso di specie dall’art. 319 ter cod.pen..
Con la seconda memoria rappresentava l’esistenza di ragioni di connessione con il procedimento pendente ex art. 11 cod.proc.pen. presso l’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE;
rappresentava che il contenzioso civile che vedeva contrapposti, il AVV_NOTAIO COGNOME ed NOME certificava la qualità di soggetto danneggiato dal reato del primo. Inoltre sussisteva ancor rapporto rilevante ex art. 11 con il procedimento per corruzione pendente in Messina che vedeva coimputati COGNOME, COGNOME ed COGNOME; difatti dalla imputazione messinese risultava che il COGNOME e stato corrotto al fine di ottenere condotte dello stesso finalizzate ad inquinare i processi RAGIONE_SOCIALE, essendo state presentate denunce ed esposti anonimi che miravano a raffigurare un falso complotto ai danni di RAGIONE_SOCIALE; e tra il reato associativo e le ipotesi di corruzione calunnia sussi evidente nesso teologico. Tale connessione risultava dalla vicenda del falso sequestro COGNOME e dalle altre ipotesi che venivano riassunte di corruzione del COGNOME; la maggiore gravità del re di cui all’art. 319 ter cod.pen. imponeva lo spostamento della competenza.
2.4 L’AVV_NOTAIO nell’interesse della parte civile COGNOME deduceva l’infondatezza de richieste dei difensori degli imputati; in primo luogo non sussisteva connessione teleologica il reato associativo e la corruzione giudicata a Potenza, come risultante dalle rispe imputazioni e dalla mancata indicazione nella contestazione del reato associativo del fatt corruttivo di Trani, ovvero di Siracusa, quale ipotesi di reati fine; dalla lettura dei du imputazione risultava la completa autonomia dei due procedimenti stante che l’RAGIONE_SOCIALEe costituita RAGIONE_SOCIALE non aveva ad oggetto la corruzione di COGNOME bensì la finalità di inquina processi RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; e parallelamente la contestazione della corruzione di COGNOME non er finalizzata e connessa con le attività svolte a RAGIONE_SOCIALE nel processo RAGIONE_SOCIALE. La contestazione di Poten riguardava soggetti diversi ed anche azioni del tutto indipendenti dalle iniziative di RAGIONE_SOCIALE ed aveva ad oggetto attività corruttive per ottenere condotte illecite del COGNOME anch Taranto in NOME e distinti procedimenti. Non sussisteva pertanto connessione teleologica l’RAGIONE_SOCIALEe giudicata a RAGIONE_SOCIALE e la corruzione di Potenza.
Non sussisteva poi la competenza dell’autorità di Roma, sussistendo innumerevoli elementi per ritenere che il luogo di costituzione ed operatività dell’RAGIONE_SOCIALEe era in RAGIONE_SOCIALE; elementi venivano riassunti in relazione al luogo di operatività delle attività degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve innanzi tutto essere premesso che l’art. 4, comma 1, del d. Igs. n. 150 del 2022, dando puntuale attuazione all’art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega, ha introdotto il n art. 24-bis cod. proc. pen., così prevedendo un nuovo mezzo impugnatorio per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza. La delega normativa ha indicato necessità, in ossequio alle istanze di semplificazione e celerità del procedimento penale, prevedere la possibilità, per il giudice chiamato a decidere una questione concernente l competenza per territorio, di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativa decisio Corte di cassazione, con effetto preclusivo per la parte che abbia proposto tempestivamente
l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice che procede, di riproporre la questione corso del procedimento. La previsione del nuovo mezzo del rinvio pregiudiziale alla Corte d cassazione sulla questione di competenza territoriale è funzionale al raggiungimento di un determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del princi ragionevole durata del processo, eviti il rischio di una inutile celebrazione di processi, anc più gradi di giudizio, per l’erronea dichiarazione o attribuzione della competenza. La previsi di preclusioni processuali è stata, del resto, ritenuta conforme ad una interpretazi costituzionalmente orientata dell’art. 25 cod. proc. pen., proprio alla luce del princi ragionevole durata del processo, che costituisce prioritario canone di indirizzo ermeneutico, del principio ad esso connesso, del quale rappresenta la indefettibile esplicazione, de “efficienza processuale”. La legge delega ha previsto un giudizio incidentale per la definizi della questione della competenza territoriale, da attivare, d’ufficio o su istanza di parte, i alla Corte di cassazione. Nel dare attuazione alla delega normativa, il nuovo art. 24-bis c proc. pen. ha previsto che la questione relativa alla competenza per territorio possa esse rimessa alla Corte di cassazione, ove rilevata dal giudice o eccepita, ovvero riproposta ai se dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. La nuova disposizione mantiene così l’impianto struttura dell’art. 21 cod. proc. pen., ma introduce una fase incidentale per la soluzione, tendenzialmen definitiva, della questione sulla competenza per territorio. Il meccanismo fornisce stabilità possibili decisioni che il giudice di merito intenda assumere sulla questione, sia che valu respingere l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata o reiterata ex art. 21, comma ultimo periodo, sia che rilevi d’ufficio la propria incompetenza (ovvero intenda accoglier relativa eccezione), consentendogli di investire senza ritardo la Corte di cassazione. Si introd così, per effetto della proposizione della tempestiva eccezione di incompetenza territoria ovvero della sua rilevazione d’ufficio, un giudizio incidentale per la definizione della ques senza che debba attendersi che il giudice dichiari con sentenza la sua incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 23 cod. proc. pen., al fine di prov l’eventuale conflitto di competenza, ovvero, in sede di appello, l’annullamento della sentenza art. 24 cod. proc. pen.. Come nei casi di conflitto, la possibilità di rimessione del procedi alla Suprema Corte per la decisione sulla questione della competenza territoriale rientra n potere del giudice procedente, non spettando alla iniziativa impugnatoria della parte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella relazione finale della “RAGIONE_SOCIALE“, in proposito si è suggerito, in ossequ ai richiamati principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del proce “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospett questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto de da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione.
Conformemente alla previsione della delega normativa, l’art. 24-bis cod. proc. pen. ha previsto che la decisione sia assunta dalla Corte di cassazione con la forma di sentenza, co procedimento camerale nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen., con pien
contraddittorio tra le parti, che hanno diritto di comparire.ed essere sentite e son.o avvisate data di udienza.
Nella previsione normativa come introdotta dall’intervento riformatore operato con i D.Lgs 150/2022 è l’ordinanza del giudice remittente che viene ad assumere una funzione centrale del giudizio incidentale destinato a svolgersi dinanzi la Corte di cassazione e ciò pur sollecitato dalle parti; tale ricostruzione risulta evidente solo che si abbia riguardo al con del secondo comma dell’art. 24 bis cod.proc.pen. secondo cui:” Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari all risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori”. Appare pertanto evidente che, seppur negli ambiti frutto delle sollecitazioni delle parti in sede di eccezioni di incompe per territorio, un ruolo centrale per il successivo giudizio della Corte di legittimità è dall’ordinanza del giudice remittente che “inquadra” la questione rimessa e ne stabilisce gli esa termini, invitando il giudice di legittimità ad esprimersi sulla determinazione del gi competente per territorio, stabilendo così un principio che assicuri il corretto svolgimento processo, senza il rischio che l’accoglimento della questione nelle fasi dell’impugnazioni impong una nuova celebrazione del giudizio dinanzi ad un giudice di primo grado diverso.
La centralità dell’ordinanza di rimessione nel rinvio pregiudiziale ex art. 24 cod.proc.pen., oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalle prime interpretazion giurisprudenziali sul tema; si è così dapprima negato che l’ordinanza possa avere funzione e contenuto meramente esplorativo affermandosi (Sez. 2, n. 28561 del 23/06/2023, Cimmino, n.m. allo stato) che è inammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specifi delibazione della stessa, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenz limitandosi ad indicare la posizione adesiva del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sul punto. Inoltre successivamente aggiunto (Sez. 2, n.2034 del 19/12/2023, dep.2024, rinvio pregiudiziale Trib. RAGIONE_SOCIALE non massimata) che l’ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. integra i requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedio allorquando la stessa articoli una dettagli disamina delle questioni in fatto e in diritto prospettate concernenti l’incompetenza per territ tenti una loro composizione ed illustri compiutamente il percorso argomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo g ordinari strumenti processuali, assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora sul punto va richiamata quella analoga statuizione (Sez. 2, n.51715 del 23/11/2023, rinvio pregiudiziale Trib. Reggio Calabria, non massimata) secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma I, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il g investito della questione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni su competenza e della “complessità della fattispecie”, ma deve esporre le questioni sollevate dalle
parti, · analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, spiegando le ragioni dell’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti.
2.1 Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, qu ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la quest e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficient l’affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione complessità del procedimento.
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta, innanzi tutto, affermare l’ammissibilità della questione proposta dal G.I.P. presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE po che detto giudice, con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale dell’8 novembre 2023, ha procedut preliminarmente ad un’analisi specifica di ciascuna delle eccezioni proposte dalla difesa de imputati, pervenendo alla soluzione della non manifesta infondatezza delle stesse sotto divers parametri tutti adeguatamente esposti.
Imposto al giudice remittente l’obbligo di delineare esattamente la questione controversa attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto, ne discende provvedimento di rinnessione, in quanto idoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilit viene ad acquistare una funzione di preciso inquadramento della questione rimessa e dei punti controversi della stessa, alla luce delle eccezioni già formulate; gli argomenti esp nell’ordinanza di rimessione costituiscono, quindi, i limiti del successivo giudizio della c legittimità chiamata a pronunciarsi ex art. 24 bis cod.proc.pen., come reso chiaro anche da alt recente pronuncia secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’ comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che inte rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare determinazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individu della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono al ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione. (Se Ordinanza n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 – 01).
3.1 Tale essendo l’oggetto della valutazione del giudice di legittimità deve essere esclus che in sede di trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione ex ad 24 bis cit. le parti possano formulare profili di incompetenza differenti rispetto a quelli sollevati din Giudice dell’Udienza Preliminare ovvero dinanzi al giudice del dibattimento e che risultano aver formato oggetto dell’ordinanza di rimessione della questione; il vaglio preventivo introdotto l’art. 24 bis cod.proc.pen. mira, infatti, a stabilire la competenza in una fase ancora prelim l’instaurazione del dibattimento, a fronte delle prospettazioni delle parti valutate come palesemente fondate od infondate dal giudice che procede ed esclude, quindi, che ulteriori e
differenti profili possano essere sollevati dinanzi.al giudice di legittimità chiamato a pronun esclusivamente sulle questioni dedotte con l’ordinanza e non anche con le successive ed eventuali prospettazioni dedotte con le memorie delle parti o con argomenti esposti nella fas della discussione.
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare l’inammissibilità di tutte le memorie delle parti, e dei successivi argomenti pure es nell’udienza di trattazione ex art. 127 cod.proc.pen. dinanzi questo giudice di legittimità hanno eccepito l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in favore dell’autorità giudiziaria Messina od ancora di Siracusa; trattasi, infatti, di questioni che non risultano prospettat G.U.P. di RAGIONE_SOCIALE nell’ordinanza di rimessione, ove vengono prese in considerazione le eccezioni dell’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE rispetto alle autorità di Roma e RAGIONE_SOCIALE, e che le parti hanno dedotto solo nelle memorie depositate ovvero nel corso della discussione e rispetto alle quali è del tutto mancato quel vaglio preventivo del giu remittente che nella interpretazione normativa del legislatore assume valenza decisiva.
Così che essendo stata affermata dalla giurisprudenza l’inammissibilità delle ordinanze d remissione puramente esplorative e generiche che non contengano una adeguata esplicazione delle ragioni di fatto e di diritto tali da rendere controversa la questione della compe territoriale, analogamente va dichiarata l’inammissibilità delle eccezioni “nuove” proposte d parti soltanto dinanzi al giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi ex art. 2 bis cod.proc.pen..
Deve pertanto affermarsi l’inammissibilità delle questioni di incompetenza per territo derivanti da connessione ex art. 12 lett. c) cod.proc.pen. sollevate dalle difese in relazio procedimenti pendenti presso le autorità giudiziarie di Messina o Siracusa.
4. Lo stesso art. 24 bis comma secondo cod.proc.pen. nella parte già esaminata stabilisce poi che è il giudice che dispone il rinvio a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della indicati come necessari alla risoluzione della questione; anche sotto tale profilo pert l’ordinanza del giudice remittente e gli adempimenti successivi ad essa connessi assumono un preciso effetto delimitativo l’oggetto della valutazione della Corte di cassazione. L’espr indicazione dell’onere incombente sul giudice remittente di trasmissione di una selezione di a del procedimento, vale a “fissare” la materia oggetto della successiva valutazione da parte del Corte di cassazione escludendo la possibilità di indiscriminate produzioni di atti e docume “nuovi” in sede di discussione del rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione ex ar bis cod.proc.pen.. Del resto non avendo la Corte di cassazione cognizione dell’intero fascico processuale né potendosi ammettere una indiscriminata trasmissione di atti e documenti, l’onere di selezione imposto dalla disciplina dettata dall’art. 24 bis cod.proc.pen. sul giudice remittente limita il materiale valutabile, fermo rimanendo che le parti in sede di eccezione di incompeten dinanzi al giudice a quo possono certamente fare riferimento ad atti, i quali poi, sulla base dell valutazione discrezionale del giudice remittente potranno essere trasmessi, unitamente al
provvedimento di rimessione, al giudice. di legittimità chiamato a dare risposta al ri pregiudiziale.
4.1 Tale essendo la conclusione cui si è pervenuti in forza dell’interpretazione normativ del secondo comma dell’art. 24 bis cod.proc.pen. e dei primi interventi giurisprudenziali che hanno preso in considerazione il tema del rinvio pregiudiziale, fissandone esattamente i termin deve essere esclusa l’ammissibilità di produzione di atti e documenti nella fase della trattazi e discussione ex art. 127 cod.proc.pen. davanti alla Corte di cassazione; va pertanto esclus ogni rilievo ad eventuali produzioni che il Procuratore Generale ovvero i difensori di tutte le private vogliano disporre nella fase della discussione dinanzi la Corte di legittimità e ciò pe è essenzialmente il secondo comma dell’art. 24 bis cod.proc.pen. a disporre che gli atti utilizzabili nella fase incidentale del rinvio pregiudiziale sono quelli trasmessi dal giudice remittente.
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta dichiarare la non utilizzabilità di quegli allegati alle rispettive memorie delle difese, pure trasmessi a questa di cassazione ed aventi ad oggetto differenti giudizi nei quali risultino coinvolti il AVV_NOTAIO od NOME soggetti citati nelle stesse memorie delle parti, atti non facenti parte di necessari alla risoluzione della questione trasmessi dal G.U.P. di RAGIONE_SOCIALE anche in relazione al dedotta competenza ex art. 11 cod.proc.pen. dell’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE; per stes ammissione delle difese invero tali atti riguardanti il procedimento civile pendente tra il dot NOME ed RAGIONE_SOCIALE sono venuti a conoscenza delle stesse successivamente la proposizione delle eccezioni di incompetenza per territorio dinanzi al G.U.P. e da questi non risultano né esser stati presi in esame né essere stati trasmessi con la conseguenza che tali produzioni “dirett al giudice di legittimità devono ritenersi non ammissibili.
Ne consegue che i profili di competenza ex art. 11 cod.proc.pen. dell’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE sostenuti in relazione a tali produzioni “nuove” non saranno esaminati, non potendo le parti riversare atti e documenti dinanzi la Corte di cassazione che non risultino già valutat giudice remittente e di cui si sconosce persino l’acquisizione al fascicolo delle indagini.
5. Escluso quindi che nel corso della trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte cassazione possano essere rilevati profili di incompetenza per territorio non esaminati dal giudi remittente ovvero prodotti ed acquisiti atti da questi non trasmessi, va poi ancora escluso c la decisione sulla competenza per territorio assunta ex art. 24 bis cit. abbia parametri di riferimento differenti da quelli già valutati da orientamenti giurisprudenziali consolidat riferimento al proposito a quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazion secondo cui una delle regole essenziali in punto criteri di determinazione della competenza è che la competenza giurisdizionale va attribuita sulla base di ciò che si prospetta e non di ciò ch ritiene, e, quindi, facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia d prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effetti ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 27122 – 01 in motivazione). La stessa pronuncia delle Sezioni Unite prosegue affermando che la
competenza pe,r territorio nell’ipotesi .di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo a contestazione formulata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Detto orientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione, risulta costante nella interpretazione della giurisprudenza legittimità essendosi affermata l’esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valut competenza per territorio ed anche la competenza per connessione (Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Rv. 236997- 01; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 – 01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Rv. 246782 – 01).
Tale orientamento deve ribadirsi anche successivamente l’entrata in vigore dell’art. 24 bis cod.proc.pen. che, volendo ancorare alla fase iniziale del procedimento la soluzione di ogn possibile questione sulla competenza per territorio, non ha inteso in alcun modo sovvertire i principio secondo cui la decisione su tale tema va assunta avendo come riferimento l’imputazione formulata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, pur prevedendo al comma secondo la possibilità per il giudice remittente di trasmettere gli “atti necessari alla risoluzione della questione”.
6. Tanto premesso, ritiene questa Corte che errano i difensori degli imputati nell’avere eccepito l’incompetenza per territorio dell’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE in favore dell’au giudiziaria di Potenza; ed invero deve innanzi tutto essere premesso che il presente procedimento, nel quale sono imputati COGNOME NOME NOME NOME, ha ad oggetto una presunta RAGIONE_SOCIALEe a RAGIONE_SOCIALE finalizzata alla consumazione di una serie di delitti fine tutti a come scopo finale quello di alterare lo svolgimento di due distinti procedimenti denominati “RAGIONE_SOCIALE” ed “RAGIONE_SOCIALE” già pendenti proprio presso il tribunale RAGIONE_SOCIALE nei confronti di dirig ed ex dirigenti del gruppo. In questo contesto, ad avviso delle difese, rileverebbe innanzi tu la pendenza presso il Tribunale di Potenza di un procedimento che vede imputato NOME COGNOME, soggetto di cui è chiesto il rinvio a giudizio anche nel presente giudizio per partecipazione a de RAGIONE_SOCIALEe contestata al capo A), di corruzione in atti giudiziari di NOME COGNOME Procuratore della Repubblica di Trani; si assume al proposito che la corruzione in atti giudizi del COGNOME, essendo finalizzata ad ottenere gli obiettivi perseguiti dall’RAGIONE_SOCIALEe a delinqu di cui al capo A) del presente giudizio, si manifesta quale uno dei reati fine del gruppo crimin e, perciò, sussistendo stretta connessione teleologica ex art. 12 lett. c) cod.proc.pen. dovreb determinare lo spostamento dell’intero procedimento presso l’autorità giudiziaria di Potenza essendo il delitto di cui all’art. 319 ter cod.pen. contestato in quella sede ad NOME e Capri più grave dei delitti contestati nel procedimento RAGIONE_SOCIALE ed in particolare di quello di cui al 416 cod.pen. ed anche della fattispecie di cui all’art. 648 ter cod.pen..
Orbene, ad avviso di questa Corte, l’assunto è infondato; va innanzi tutto rilevato che l stessa pronuncia delle Sezioni Unite in precedenza citata afferma che, per ritenere configurata la connessione teleologica di cui all’art. 12 lett. c), idonea a determinare uno spostamento competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i re commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un
reato abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione. della sua condotta (espressa dall preposizione “per”, che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula “eseguire od occultare gli NOME“) alla commissione di un altro reato opp all’occultamento di un reato precedente. La spia di tale finalizzazione ben può essere ricercat ma non solo, nella contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n.2, cod. pen., nelle ipote connessione sovrapponibili a quelle di cui all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. del 26/10/2017, Rv. 271223 – 01).
Proprio l’applicazione dei suddetti principi, secondo cui la soluzione della questione su competenza per territorio va risolta essenzialmente sulla base dell’imputazione formulata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ed altresì che la connessione teleologica può ritenersi solo in presenza di pi reati uno dei quali risulti commesso per realizzarne un altro ovvero per occultarlo, porta al rig dell’eccezione di incompetenza dell’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE, non risultando n dall’imputazione dell’RAGIONE_SOCIALEe a RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A), né da quelle di corruzio elevata presso le diversa autorità giudiziaria di Potenza, che la corruzione in atti giudizi COGNOME fosse finalizzata ad ottenere gli obiettivi associativi. Ciò infatti non risulta né dalla dell’imputazione di cui al capo A), che non fa riferimento ad attività di corruzione dei sudd pubblici ufficiali, né, come già segnalato dal G.U.P. remittente, dalla imputazione elevata Potenza la quale, invece, fa espresso riferimento ad un dato ben più ampio e cioè alla “vendita della funzione giudiziaria” effettuata dal COGNOME in favore dell’COGNOME che gli assicurava qu corrispettivo vantaggi di carriera. Ed essendo nucleo centrale dell’imputazione di corruzione atti giudiziari proprio tale vendita della funzione giudiziaria, precisamente indicata al ca dell’imputazione potentina, per ritenerne la connessione teleologica con l’RAGIONE_SOCIALEe giudicata a RAGIONE_SOCIALE dovrebbe affermarsi che dalla lettura delle due imputazioni risulti che la stessa e funzionale alla realizzazione dell’inquinamento dei processi RAGIONE_SOCIALE, circostanza questa che invece non risulta.
Se è certamente vero che l’imputazione elevata a RAGIONE_SOCIALE contesta quali condotte tipiche dell’RAGIONE_SOCIALEe di cui al capo A) anche l’invio di falsi anonimi presso gli uffici di Trani e Sir dove prestavano servizio COGNOME e COGNOME oggi giudicati a Potenza e Messina, dalla stessa, però, nulla può in alcun modo ricavarsi circa la corruzione dei due pubblici ufficiali. Corretta app pertanto la conclusione del Giudice dell’Udienza Preliminare di RAGIONE_SOCIALE che ha osservato come per ritenere sussistente la connessione teleologica fra il reato associativo ed il delitto fine dov risultare con adeguata certezza che il reato di corruzione in atti giudiziari del COGNOME fosse previsto quale modalità esecutiva del programma delittuoso dell’RAGIONE_SOCIALEe e tale prova al momento e sulla base delle due imputazioni non risulta essere stata in alcun modo acquisita.
Lo scopo fondamentale dell’RAGIONE_SOCIALEe a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo la lettura dell’imputazione, era inquinare i processi RAGIONE_SOCIALE pendenti presso quell’autorità giudiziaria e n anche corrompere i diversi procuratori della Repubblica che allora ricoprivano le cariche presso gli uffici di Trani e Siracusa; che poi l’COGNOME, nell’ambito delle proprie personali atti relazioni, abbia ottenuto vantaggi da COGNOME e COGNOME aventi ad oggetto anche iniziative
giudiziarie strumentali nei confronti di RAGIONE_SOCIALE o di suoi dipendenti o rappresentanti, non val determinare un nesso teleologico tra l’RAGIONE_SOCIALEe a RAGIONE_SOCIALE e le corruzioni che furono secondo le diverse imputazioni, iniziative autonome di NOME finalizzate a più diversi risult non riconducibili al solo inquinamento dei processi milanesi contro i vertici RAGIONE_SOCIALE.
Può ancora aggiungersi che dalla lettura delle imputazioni elevate a RAGIONE_SOCIALE e Potenza risulta che la vendita della funzione giudiziaria si è sviluppata nel tempo, e nel corso della esecuzione sono state poi commesse una serie di attività illecite, alcune solo delle quali collega alle vicende milanesi; ciò significa essenzialmente che sono i singoli atti esecutivi di quel rapp illecito ad avere eventuale connessione con il reato associativo, ma non anche il rapporto corruttivo consumato al momento del patto illecito NOME/COGNOME; rapporto illecito in virtù quale il primo garantiva vantaggi di carriera od altro ed il secondo si obbligava al compiment di una serie di atti illeciti non determinati ancora al momento della consumazione dell’ipote delittuosa corruttiva. Se è vero che, come sostenuto dalle difese, la connessione teleologica tr i due reati non richiede necessariamente che la corruzione dovesse essere programmata al momento della costituzione dell’RAGIONE_SOCIALEe, sicchè sul punto le doglianze difensive appaiono corrette, tuttavia la connessione teleologica nella già riferita interpretazione delle Sezioni richiederebbe accertare che la corruzione in atti giudiziari e cioè la vendita della funz giudiziaria del COGNOME a vantaggio di NOME avesse quale fine l’inquinamento dei processi milanesi. Circostanza, questa, che correttamente il G.U.P. ha escluso apparendo quel rapporto illecito essere costituito per asservire la funzione pubblica agli interessi del corruttore, e c una pluralità di scopi poi emersi nel successivo corso del rapporto, ma non anche per assicurare l’inquinamento dei processi milanesi, quantomeno al momento della sua iniziale integrazione.
6.1 Certamente differente è il tema della connessione tra il reato associativo contestato a RAGIONE_SOCIALE ed i falsi e le calunnie commessi a Trani ed oggetto di giudizio presso l’autorità di Potenz invero, al capo B) del decreto che dispone il giudizio di Potenza, viene elevata a carico di COGNOME, COGNOME e COGNOME, questi ultimi due soggetti estranei al reato associativo RAGIONE_SOCIALE, l’accusa avere formato falsi esposti anonimi e confezionato false accuse nei confronti di soggett innocenti, al fine di agevolare i vertici RAGIONE_SOCIALE; ed in relazione a tali reati sussiste sì la p prospettazione della connessione teleologica perché quelle false denunce sembrerebbero predisposte proprio al fine di inquinare i processi milanesi; tuttavia tale ricostruzione determina lo spostamento di competenza ex art. 12 lett. c) cod.proc.pen. poiché i falsi pure aggravati e le calunnie (non aggravate) in quanto puniti meno gravemente del reato di cui all’art 648 ter cod.pen. contestato al capo I) della rubrica RAGIONE_SOCIALE non sono idonei a determinare lo spostamento della competenza per ragioni di connessione, ragion per cui né le difese né il G.U.P. hanno ritenuto decisivo tale collegamento sollevando la relativa eccezione.
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio affermare l’infondatezza della sollevata eccezione di incompetenza dell’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE favore di quella di Potenza.
7. Il secondo profilo di incompetenza e con il quale è stata eccepita la competenza del Tribunale di Roma appare manifestamente infondato; posto infatti che tutte le attività poste i essere dall’RAGIONE_SOCIALEe avrebbero avuto ad oggetto manovre dirette ad inquinare i procedimenti RAGIONE_SOCIALE pendenti presso l’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE, correttamente il G.U.P. ha rilevato una ser di elementi che hanno confutato tale eccezione risultando in RAGIONE_SOCIALE il luogo di residenza di alcun dei coimputati, essere anche presente una sede operativa di RAGIONE_SOCIALE (in san Donato Milanese) ove NOME si era recato plurime volte ad incontrare i coimputati, sussistere anche un uffic dell’imputato COGNOME. E sul punto con osservazione priva di vizi si è rilevato nell’ordinanza rimessione che proprio in San Donato Milanese insiste una sede operativa di RAGIONE_SOCIALE ove lavora quel management che avrebbe ideato il programma criminoso dell’RAGIONE_SOCIALEe o nel cui interesse comunque si sarebbe operato.
Peraltro, sul punto, va anche osservato che la contestazione nel presente procedimento del già indicato reato di cui all’art. 648 ter cod.pen. di cui al capo I), connesso all’RAGIONE_SOCIALEe pe contestato quale “attuazione del programma criminoso” e più grave della stessa, radica comunque la competenza per territorio dinanzi l’autorità di RAGIONE_SOCIALE trattandosi di ipotesi c dall’imputazione si assume commessa in RAGIONE_SOCIALE, Dubai ed altrove nel corso del 2018.
8. Privo di fondamento appare anche l’ultimo profilo sotto il quale è stata eccepit l’incompetenza dell’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE in favore di quella di RAGIONE_SOCIALE; a sostegno di prospettazione come anticipato si è dedotto che presso tale autorità giudiziaria penderebbe altro procedimento avente ad oggetto il reato di calunnia in danno del AVV_NOTAIO. Orbene tale profilo è palesemente infondato posto che correttamente il G.I.P. del tribunale RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che ai fini della determinazione della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati, nel caso di archiviazione della posizione relativa al magistrato competenza per gli NOME reati, originariamente connessi, deve essere stabilita secondo le regol ordinarie e non invece applicando la disposizione di cui all’art. 11, comma 3, cod. proc. pen., quanto non opera alcuna “perpetuatio iurisdictionis” (Sez. 6, n. 34125 del 06/07/2023, Rv. 285173 – 01). Nel caso in esame, come rilevato anche dal giudice dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, non esiste alcuna imputazione formulata presso l’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE ch veda il COGNOME avere assunto formalmente la posizione di persona offesa di un determinato reato. Senza peraltro che possano rilevare come già esposto quegli atti allegati alla corpos memoria delle difese COGNOME, COGNOME e degli NOME imputati e nei quali viene fatto riferiment procedimenti civili che vedrebbero contrapposti il AVV_NOTAIO COGNOME ad RAGIONE_SOCIALE che non risultano trasmessi né valutati dal G.U.P. di RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, essendo stata archiviata l’indagine che vedeva persona offesa il AVV_NOTAIO COGNOME alcuna vis atractiva può assumere il procedimento presso l’autorità di RAGIONE_SOCIALE; al proposito può ancora richiamarsi quel precedente secondo cui ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordina e non invece la disposizione di cui all’art. 11, comma terzo, cod. proc. pen., quando
procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti .all’ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno de rapporto di connessione; ed in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volt intervenuta l’archiviazione del procedimento riguardante magistrati, il procedimento connesso doveva essere trattato dall’A.G. competente secondo le regole ordinarie (Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, Rv. 261080 – 01).
Al proposito deve anche osservarsi che la questione della competenza dell’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE in luogo di quella di RAGIONE_SOCIALE nel presente procedimento risulta essere gi stata avanzata e definitivamente decisa da questa Corte di cassazione con la pronuncia n. 40683/2023 del 5 luglio 2023 (non massimata); a fronte del conflitto di competenza sollevato dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, questa corte di legittimità prendeva a che con ordinanza 31 gennaio 2023, adottata in sede di opposizione all’archiviazione, formulata dalla persona offesa COGNOME, il G.I.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE:
riqualificava il reato di cui al capo A), in danno di COGNOME, nella fattispecie di cui a 595 cod. pen. (diffamazione) e disponeva l’archiviazione del relativo procedimento;
– dichiarava, limitatamente al medesimo reato in danno di COGNOME, la propria incompetenza per territorio in favore dell’Autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE e disponeva la restituzione degli AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede, il quale li trasmetteva al Procuratore della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE assieme a quelli riguardanti ulteriori procedimenti connessi. Inoltre si prendeva atto che co richiesta di rinvio a giudizio, depositata il 1° marzo 2023, il Procuratore della Repubblica pres il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE esercitava l’azione penale nei confronti di NOME COGNOME e NOME quattord coimputati, per tutti i reati oggetto dei procedimenti in questione così che il denunciato confl si rilevava insussistente proprio “alla luce della disposta archiviazione del procedimento avent come parte lesa il magistrato COGNOME” e si disponeva trasmettersi gli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la questione non può certamente essere riproposta sotto i medesimi profili.
Alla luce di tutte le predette considerazioni deve ritenersi sussistere la competenza per territorio del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, apparendo infondate le eccezioni proposte dalle difese degl imputati sotto i diversi profili in precedenza esaminati.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Roma, 14 febbraio 2024