Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19728 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da: TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE nei confronti di TRIBUNALE DI SALERNO nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Cava dei Tirreni il DATA_NASCITA
con la ordinanza del 12/01/2024 del TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Salerno.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 20 luglio 2016 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del giudizio direttissimo, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio per giudicare dei reati attribuiti a NOME COGNOME (furto aggravato commesso in Salerno il 19 luglio 2016; resistenza a pubblico ufficiale commessa in Sarno il 19 luglio 2016; lesioni aggravate in danno di pubblico ufficiale
commessa in Sarno il 19 luglio 2016), in quanto il reato più grave di furto risulta esser stato commesso a Salerno, ed ha disposto a trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno.
Con sentenza del 25 maggio 2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del dibattimento, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio per giudicare degli stessi reati, sostenendo che, poiché i reati sono stati commessi tutti lo stesso giorno, la competenza dovrebbe essere radicata, in base al criterio dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., nel luogo in cui è stata commessa una parte dell’azione, ovvero in Sarno, ed ha disposto trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione del giudice del dibattimento, rilevato che il Tribunale di Salerno aveva dichiarato l’incompetenza senza sollevare conflitto negativo davanti alla Corte di Cassazione, ha disposto trasmettersi gli atti alla Corte di Cassazione denunciando il conflitto, e chiedendo di dichiarare quale sia il giudice competente.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Salerno.
Considerato in diritto
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici COGNOME hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Salerno.
I criteri di attribuzione della competenza agli organi giurisdizionali sono individuati negli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen.
Nel caso di reati connessi, quali quelli in esame, in cui l’imputato ha commesso a poche ore di distanza prima in Salerno il furto aggravato dell’autovettura, e poi in Sarno la resistenza e le lesioni volontarie in danno del personale di polizia che stava procedendo al suo arresto in flagranza per tale furto, Vi3d. 16, comma 1, cod. proc. pen. dispone che “la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato”.
Nel caso in esame, il reato più grave è il furto aggravato dell’autovettura, di cui al capo A, avvenuto in Salerno (artt. 110, 624, 625 cod. pen., contestato con l’aggravante della violenza sulle cose e con quella dell’esposizione alla pubblica fede), punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro, che è più grave sia del reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui al capo B (art. 337 cod. pen.), punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, che di quello di lesioni volontarie aggravate di cui al capo C (artt. 61 n. 2, 582, 585 cod. pen., in fatto è da ritenersi contestata anche l’aggravante dell’art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen. in quanto commesso contro ufficiale o agente di polizia giudiziaria), punito con la reclusione da 8 mesi a 4 anni e 6 mesi.
La diversa tesi sostenuta dal Tribunale di Salerno della necessità di determinare la competenza in base ai criteri suppletivi dell’art. 9 cod. proc. pen. non è corretta in diritto, essendo applicabili i criteri suppletivi soltanto quando non sia possibile determinare il luogo di consumazione di nessuno dei reati connessi.
Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Salerno.
Il processo dinanzi al Tribunale di Salerno riprende dal punto in cui si trovava nel momento in cui è stato emesso il provvedimento che ha declinato la competenza a provvedere (Sez. 1, n. 1569 del 9/11/2023, dep. 2024, confl. comp. in proc. Nardi, n.m.), a nulla rilevando che, nel caso in esame, il Tribunale di Salerno, anzichè procedere ad attivare la procedura di cui all’art. 28 cod. proc. pen. e demandare la soluzione del conflitto alla Corte di cassazione, abbia illegittimamente restituito gli atti all’autorità giudiziaria di Nocera Inferiore tramit sentenza di incompetenza determinando in questo modo la indebita retrocessione del processo.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 4 aprile 2024
Il consigliere estensore
I1 presidente