Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26242 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE MILANO nei confronti di:
TRIBUNALE RIMINI
con l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il P.G. conclude chiedendo che La Corte risolvendo il conflitto dichiari la competenza del Tribunale di Rimini.
udito il difensore L’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME chiede di produrre copia della ordinanza di custodia cautelare dell’autorità giudiziaria di Rimini, conclude chiedendo che la competenza sia del Tribunale di Roma e in subordine del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere o il Tribunale di Trani e in via residuale al Tribunale di Milano. L’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME conclude associandosi alle conclusioni codifensore.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/01/2023 il Tribunale di Rimini dichiarava l’incompetenza per territorio, determinata da connessione ex art. 12 c. 1 lett. b) cod. proc. pen.a decidere in ordine ai reati ascritti agli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano quale giudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 3 cod. proc. pen.
2.1 il Tribunale di Rimini, che procedeva a carico degli imputati in relazione al reato associativo, contestato a tutti gli imputati, ed a numerosi reati scopo di cui agli artt. 640 bis e 648 ter cod. pen., sul presupposto che tutti i reati fossero avvinti da connessione teleologica, individuava, in applicazione dei criteri dell’art. 16 cod. pen., il reato più grave in quello di cui all’art. 648 ter cod. pen., e tra le varie ipotesi criminose sussumibili sotto tale norma sanzionatoria, e quindi di pari gravità astratta, riteneva più grave quella commessa per prima, ovvero quella ascritta ad NOME COGNOME al capo 43) del decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini il 22 luglio 2022, in quanto commessa a Milano il 12 giugno 2021. Riteneva ininfluente ai fini della determinazione della competenza il fatto che la posizione di NOME COGNOME fosse stata separata avendo optato l’imputato, successivamente alla notifica del decreto immediato, ad un rito alternativo, essendosi la competenza cristallizzata una volta per tutte al momento dell’emissione del decreto di giudizio immediato, a partire dal quale opera il principio della perpetuatio competentiae.
Investito del processo, il Tribunale di Milano, a sua volta, con ordinanza emessa il 20 febbraio 2024, declinava la sua competenza territoriale e sollevava conflitto negativo di competenza davanti a questa Corte.
Nell’emettere il provvedimento declinatorio, il Tribunale milanese evidenziava che la competenza a decidere sul procedimento penale in esame spettava al Tribunale di Rimini.
Osservava il Tribunale come, sul condiviso presupposto della connessione teleologica di tutti i reati, fosse errata l’individuazione, da parte del giudice riminese, del reato più grave in quello di cui al capo 43) contestato a COGNOME; avendo quest’ultimo definito il procedimento con sentenza di applicazione pena divenuta irrevocabile il 02/02/2023, doveva ritenersi essere venuto meno il presupposto del criterio di attribuzione della competenza, costituito dalla coesistenza di più procedimenti (come affermato da Cass., sez. 2, n. 29110 del 03/05/2019).
Premesso che, escluso il capo 43) per i suddetti motivi, il reato commesso per primo era quello sub capo 37) contestato a COGNOME e COGNOME (fatti accaduti il 28/07/2021), rilevava il Tribunale come l’individuazione del luogo del commesso delitto di cui all’art. 648 ter cod. pen. non dovesse essere individuato, come erroneamente ritenuto dal P.M., in relazione al luogo ove aveva sede la società che aveva ricevuto gli illeciti crediti di imposta da reimpiegare, bensì nel luogo di commercializzazione a soggetti terzi in buona fede dei falsi crediti di imposta, luogo tuttavia ignoto.
Soccorrevano quindi, secondo la valutazione del Tribunale milanese, i criteri residuali di cui all’art. 9 cod. pen.: non potendo accertare il luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione (dal momento che tutte le condotte sono avvenute attraverso un sistema informatico, e quindi in uno spazio virtuale sprovvisto di collegamento territoriale), e non potendosi accedere al criterio della residenza degli imputati (essendo il capo 37 contestato a due imputati aventi residenze diverse), occorreva applicare il criterio previsto all’art. 9 comma 3 cod. pen., che individua la competenza nel giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, e dunque in questo caso Rimini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va disattesa la richiesta formulata dall’AVV_NOTAIO di produzione documentale in quanto ritenuta dal Collegio irrilevante ai fini del decidere.
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a carico dei medesimi imputati in ordine ai medesimi fatti di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Milano.
Punto comune di partenza, pacifico e non contestato da entrambi i Giudici in conflitto, è che tutti GLYPH i reati contestati agli imputati siano avvinti da connessione teleologica, con la conseguenza che la competenza, ex artt. 12 lett. c) e 16 comma 1 cod. proc. pen, deve essere individuata nel luogo di commissione del reato più grave e, a pari gravità, nel luogo di commissione del primo reato.
Il punto di contrasto tra le posizioni dei Giudici in conflitto è rappresentato da quale sia il primo dei reati contestati: secondo il Tribunale riminese il reato di cui al
capo 43), commesso a Milano dal 12/06/2021, secondo il Tribunale di Milano il reato di cui al capo 37), commesso in Rimini dal 28/07/2021.
Ritiene il Collegio che sia esatta l’individuazione da parte del Tribunale di Rimini del capo 43) quale primo reato commesso, atto a radicare la competenza del procedimento nel luogo di commissione dello stesso, ovvero Milano.
Non vi è dubbio che il reato sub 43) sia il primo in ordine cronologico tra quelli contestati; il Tribunale di Milano ha tuttavia ritenuto che lo stesso non potesse esercitare alcuna vis actractiva, in quanto contestato a soggetto che ha definito il procedimento a suo carico con sentenza di patteggiamento. Più precisamente, il Tribunale di Milano ha osservato come la sentenza di patteggiamento nei confronti del COGNOME fosse passata in giudicato il 02/02/2023, in epoca antecedente alla data in cui il GIP di Milano, ricevuti gli atti a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Rimini, emise decreto di giudizio immediato, il 20/03/2023. Ha quindi osservato come, al fine della decisione in ordine alla competenza territoriale, non operasse più il criterio di connessione con il reato ascritto a COGNOME, richiamando quanto affermato da sez. 2 n. 29110 del 03/05/2019, per cui «questa Corte ha chiarito che le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (cfr., Cass. SS.UU., 28.2.2013 n. 27.343, COGNOME); questa stessa decisione, tuttavia, aveva avuto cura di precisare che le medesime regole, pur fondando un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza ed operando indipendentemente dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado, non possono tuttavia più trovare applicazione allorquando il procedimento per il reato più grave, che esercita la “vis actractiva”, sia stato ormai definito con sentenza passata in cosa giudicata (cfr., pag. 14 della motivazione, che richiama Cass. Pen., 1, 12.6.1997 n. 4.125, confl. comp. in proc. Di Biase); in quel caso, infatti, non si può più parlare di “connessione” essendo venuta meno la (co)esistenza di più processi». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritiene il Collegio come del tutto correttamente il Giudice di Rimini abbia osservato come non rilevi, ai fini della determinazione della competenza, il fatto che l’unico imputato (COGNOME NOME) abbia definito il procedimento con rito alternativo successivamente all’emissione del decreto di giudizio immediato, in ossequio al principio per cui le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza 4 (cfr., Cass. SS.UU., 28.2.2013 n. 27.343, Ta ricco).
Va infatti osservato come il momento in cui si è venuta a cristallizzare la competenza territoriale è quello in cui è stato emesso il decreto di giudizio immediato da parte del GIP del Tribunale di Rimini, il 22/07/2022.
È stato infatti affermato che in tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata (la Corte ha precisato che la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un’imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull’individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa “regula iuris”, i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sedé di udienza preliminare, al principio della “perpetuatio jurisdictionis” e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda) – Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234350 – 01; e più di recente sez. 1, n. 2050 del 27/10/2021 ha ulteriormente chiarito come la competenza territoriale, in base al principio della perpetuato iurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell’imputazione (nello stesso senso cfr. anche Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Perez Garda, Rv. 255498 – 01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, COGNOME, Rv. 234350 01).
Tali principi trovano conferma in quanto affermato da Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Confl. comp. in proc. Sacco, Rv. 277304 – 02, che in motivazione hanno specificato che il principio della perpetuatici furisdictionis, volto a garantire l’immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla determinazione della regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del giudice dell’udienza preliminare sull’accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell’esito di quel controllo e degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio.
Il momento in cui si è cristallizzata la determinazione della competenza territoriale è quindi, come correttamente argomentato dal Tribunale di Rimini, quello dell’emissione del decreto di giudizio immediato da parte del GIP di Rimini, avvenuto il 22/07/2021.
La conseguenza è che la successiva definizione del procedimento a carico di NOME COGNOME non rileva ai fini della determinazione del giudice competente per territorio relativamente ai reati su cui è insorto il conflitto, e che è pertanto corretta l’individuazione del reato sub capo 43), commesso in Milano dal 12/07/2021, quale
reato commesso per primo, in grado di esercitare la vis actractiva in relazione alle altre imputazioni.
In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Milano, al quale vanno restituiti gli atti.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 11/04/2024