Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45848 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45848 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal
G.U.P. TRIBUNALE MONZA
nei confronti del
G.U.P. TRIBUNALE BRESCIA
con l’ordinanza del 19/06/2023 del GUP TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto che la competenza venga attribuita al GUP del Tribunale di Brescia, cui va disposta la trasmissione degli atti,:
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6/12/2017, il GUP del Tribunale di Brescia dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere nei confronti di NOME COGNOME + NOME, in relazione ai reati loro ascritti, in sintesi: associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di furto, riciclaggio e falso, rea commesso in Monza dal giugno 2011 al maggio 2012, e relativi delitti – fine specificati negli altri capi della rubrica (dal n. 2 al n. 139, a teno dell’elencazione contenuta nella sentenza in oggetto).
1.1. Premesso che dalla lettura dei capi di imputazione risultava evidente la sussistenza di connessione teleologica ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. tra il reato associativo ed i reati-fine, stante la totale omogeneità tipologica tra reati-fine e l’individuato scopo associativo, il GUP del Tribunale di Brescia individuava nel delitto di cui al capo n. 69) della rubrica il reato commesso per primo, nonché nel Tribunale di Monza il foro competente, e dunque trasmetteva gli atti a detta autorità giudiziaria ritenuta competente per territorio.
1.2. Il GUP del Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo di competenza dinanzi a questa Corte regolatrice, individuando – sulla base degli stessi criteri attributivi indicati dal primo giudice, ritenuti però di non corre applicazione – la competenza per territorio dell’autorità giudiziaria di Brescia.
Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, nella requisitoria scritta, ha indicato la competenza del GUP del Tribunale di Brescia.
Sono intervenuti nel contraddittorio cartolare alcuni difensori degli imputati, e precisamente: la difesa di NOME, NOME e NOME COGNOME ha rassegnato memoria in cui ha chiesto di individuare la competenza per territorio al netto dei reati improcedibili per mancanza di querela e di quelli prescritti, ed ha rassegnato ulteriore memoria di replica, nella quale ha contestato la conclusione proposta dal Procuratore generale, sostenendo l’assenza di connessione fra i reati, riportandosi alla prospettazione di cui alla prima memoria; la difesa di NOME COGNOME ha prospettato la declaratoria di competenza del Gup del Tribunale di Brescia; la difesa di NOME COGNOME ha prospettato la declaratoria di competenza del Gup del Tribunale di Brescia; la difesa di NOME COGNOME ha comunicato che nulla osta alla declaratoria di competenza del Gup del Tribunale di Brescia; infine, la difesa di NOME COGNOME ha prospettato la declaratoria di competenza del Gup del Tribunale di Brescia.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va ritenuta l’ammissibilità del proposto conflitto di competenza, nella specie di tipo negativo, essendosi al cospetto di due giudici che negano di essere competenti a conoscere del medesimo fatto ed attribuiscono la competenza all’altro, così che da tale situazione deriva lo stallo del procedimento, irrisolvibile senza l’intervento della Corte regolatrice.
Ciò posto, deve essere dichiarata la competenza territoriale del GUP del Tribunale di Brescia, al quale vanno trasmessi gli atti.
La conclusione è sorretta dalle stesse ragioni giuridiche illustrate nella sentenza di incompetenza dell’autorità giudiziaria di Brescia, che di seguito si sintetizzeranno, facendone però applicazione alla stregua degli elementi di fatto emergenti dalle imputazioni. Invero, nell’ipotesi di reati connessi, la competenza per territorio si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal Pubblico ministero, a meno che essa non contenga errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, confl. comp. in proc. COGNOME e altri, Rv. 246782). Infine, si rammenta che «In tema di competenza per territorio determinata da connessione, l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri» (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, GUP Trib. Roma, Rv. 276391). Ma nel caso di specie, la contestazione ex art. 416 cod. pen. non rientra tra quelle indicate dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., sicché non dà luogo alla citata deroga.
Entrambi i giudici in conflitto hanno fatto ricorso alla regola dell’art. 16 cod. proc. pen., che indica la competenza del giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave, o in caso di pari gravità, il primo reato in ordine cronologico. Ad integrazione, si rammenta che / secondo l’autorevole insegnamento giurisprudenziale, «la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato
più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330).
3.1. Le divergenze tra i giudici in conflitto sono insorte nella individuazione del primo reato ex art. 648 bis cod. pen. (fattispecie di maggiore gravità tra tutte quelle in contestazione) di cui sia noto il luogo di consumazione, avendo il primo giudice di Brescia indicato per tale l’imputazione n. 69, che assume commesso a Monza tra l’ottobre 2010 ed il marzo 2011.
3.2. Il giudice di Monza ha contestato la correttezza di tale indicazione, escludendo che si tratti della prima ipotesi di riciclaggio e che sia stato commesso a Monza, risultando invece – a tenore dell’imputazione – commesso in luogo sconosciuto. Secondo il giudice rimettente, il primo delitto in ordine di tempo di cui sia noto il luogo di consumazione è il riciclaggio contestato al capo n. 9, commesso in Mazzano (Brescia), tra il 7 aprile 2010 e il 23 giugno 2011. Va specificato che il primo riferimento cronologico attiene al luogo di consumazione del reato di furto presupposto, e l’altro al momento di accertamento dei fatti di riciclaggio. Ulteriori delitti di riciclaggio rilevanti per la competenza sono quel rubricati ai nn. 5 e 6, accertati sempre a Mazzano (Brescia), con date iniziali riferite ai reati presupposti indicate nel 29 gennaio e nel 1° giugno 2011.
3.3. Orbene, risulta corretta l’individuazione operata dal giudice di Monza, con la conseguenza che la competenza territoriale deve essere riconosciuta in favore dell’autorità giudiziaria di Brescia, alla quale vanno trasmessi di atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bresci; cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il giorno 10 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il P sidente