Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46352 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46352 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE nei confronti di:
TRIBUNALE DI CATANIA
con l’ordinanza del 29/03/2023 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Catania.
RITENUTO IN FATTO
A seguito delle decisioni emesse dal Tribunale di Catania A 21/12/2022 e dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese il 29/3/2023 è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 1129/2023 r.g.n.r.
In data 15 luglio 2020 la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, AVV_NOTAIOituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ma all’epoca dei fatti in servizio presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese, ha presentato presso la Procura della Repubblica di Ancona una denuncia/querela per diffamazione a mezzo social network (Facebook) nei confronti di NOME COGNOME.
La Procura della Repubblica di Ancona, in data 7 settembre 2020, tenuto conto del distretto nel quale prestava servizio il magistrato, ha trasmesso gli atti
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alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, competente per territorio ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.
La Procura della Repubblica di Caltanissetta, preso atto che nei medesimi fatti erano coinvolti ed erano persone offese il AVV_NOTAIO NOME COGNOME e il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, all’epoca dei fatti in servizio presso il medesimo ufficio di Caltanissetta, rilevato un caso di competenza funzionale ex art. 12, comma 1 lett, b), cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Catania.
In data 10 marzo 2021 il Procuratore della Repubblica di Catania ha esercitato l’azione penale e il Tribunale, con sentenza del 21 dicembre 2022, ritenuto che dovesse applicarsi il criterio di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc pen., individuato il domicilio dell’imputato in Eboli, ha dichiarato la propri incompetenza e ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Salerno.
In data 8 febbraio 2023 il Procuratore della Repubblica di Salerno, preso atto che all’epoca dei fatti l’indagato era domiciliato in Villafrati (PA), applicazione del criterio di cui all’art. 9 cod. proc. pen. ha trasmesso gli atti al Procura della Repubblica di Termini Imerese.
In data 24 marzo 2023 il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha esercitato l’azione penale chiedendo che venisse emesso decreto penale di condanna nei confronti dei NOME COGNOME per il reato di diffamazione, commesso nei confronti dei magistrati NOME COGNOME, Procuratore capo di Caltanissetta, NOME COGNOME, Procuratore aggiunto di Caltanissetta, e NOME COGNOME, AVV_NOTAIOituto procuratore in servizio a Termini Imerese.
In data 29 marzo 2023 . il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, ritenuto che in applicazione del criterio di cui all’art. 11 cod proc. pen. fosse competente il Tribunale di Catania, preso atto del precedente provvedimento emesso da tale ufficio, ha dichiarato la propria incompetenza e ha sollevato conflitto ai sensi dell’art. 28 e 30 cod. proc. pen.
In data 6 luglio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel caso di specie sono persone offese tre magistral:i, una delle quali, all’epoca dei fatti, prestava servizio a Termini Innerese.
Al fine di individuare la competenza, pertanto, deve essere individuato il luogo di commissione del reato e, successivamente, si deve applicare il criterio di cui all’art. 11 cod. proc. pen.
All’inda g ato è contestato il reato di cui all’art. 595 cod. pen. commesso in danno di un mag istrato a mezzo social network, cioè con diffusione a mezzo internet.
In tale caso la competenza territoriale deve essere individuata in base al luog o in cui si consuma il reato, cioè q uello in cui i terzi percepiscono l’espressione in g iuriosa (Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, COGNOME, Rv. 242085 – 01; Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000, PM in i g noti, Rv. 217745 – 01 ).
In assenza di tale elemento soccorre la re g ola suppletiva di cui all’art. 9 cod. proc. pen. che individua il g iudice competente sulla base della residenza o del domicilio dell’autore della condotta.
Q ualora la residenza o il domicilio siano mutati, d’altro canto, si deve tenere conto del luo g o in cui l’inda g ato aveva il domicilio o la residenza al momento del fatto e non hanno rilievo i comportamenti da q uesto successivamente tenuti (Sez. 1, n. 411 del 10/12/2008, dep. 2009, confl in Barretta, Rv. 242458 – 01 ).
Nel caso di specie, pertanto, la competenza territoriale, tenuto conto di q uanto in precedenza indicato deve essere individuata, in prima battuta, in Termini Imerese.
A fronte della circostanza che nel procedimento risulta essere persona offesa un ma g istrato che prestava servizio in tale sede, di conse g uenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. la competenza territoriale, come indicato nel provvedimento con cui è stato sollevato il conflitto va attribuita al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di ‘Catania cui dispone trasmettersi g li atti.
Così deciso il 20/9/2023