Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2322 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2322 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 09/09/2025;
nei confronti del magistrato di sorveglianza di Firenze;
nell’ambito del procedimento relativo a: COGNOME NOME nato in Albania il DATA_NASCITA;
visti gli atti e l’ordinanza che ha sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza di Firenze che, a sua volta, con provvedimento del 29 agosto 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla eventuale revoca della detenzione domiciliare sostitutiva nei confronti di NOME, condannato alla pena di anni due e mesi undici di reclusione con sentenza del Tribunale di Pistoia del 3 maggio 2024, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità per analoga durata, successivamente convertito nella detenzione domiciliare a causa del comportamento tenuto dal predetto.
1.1. In particolare, il Tribunale di Pistoia si è ritenuto incompetente in quanto sulla esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva la competenza appartiene, ai sensi degli artt. 62 e 66 I. 689/1981, al magistrato di sorveglianza del luogo in cui risiede il detenuto domiciliare che, nel caso di specie, è quello di Firenze.
1.2. GLYPH Il magistrato di sorveglianza di Firenze, invece, si era ritenuto incompetente poiché, in tema di revoca della detenzione domiciliare sostitutivo, la competenza appartiene al giudice dell’esecuzione che ha disposto la sostituzione della pena.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi la competenza in capo al magistrato di sorveglianza di Firenze.
Il difensore del condannato, con atto del 2 ottobre 2025, ha comunicato la propria rinuncia al mandato.
Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto;
si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l’espletamento dell’attività oggetto dell’istanza, non altrimenti eliminabile se non con l’intervento della Corte di cassazione.
In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la Corte ritiene che la competenza denegata dai giudici in conflitto vada ascritta al magistrato di sorveglianza territorialmente competente, ossia il magistrato di sorveglianza di Firenze, tenuto conto del luogo di detenzione domiciliare del condannato NOME COGNOME.
2.1. In tempo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, per vero, non si era dubitato che la competenza a provvedere in tema di esecuzione di quelle che erano qualificate sanzioni sostitutive si radicasse in capo al magistrato di sorveglianza, in accordo con l’esegesi dell’art. 661 cod. proc. pen., norma volta a regolare, appunto, l’esecuzione di quelle sanzioni, la quale stabiliva, da un lato, che, per l’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero doveva trasmettere l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che avrebbe provveduto in osservanza delle leggi vigenti, mentre per la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria l’esecuzione era da farsi secondo le richiamate regole di cui all’art. 660 cod. proc. pen. Alla stregua di tale chiara traccia normativa si era affermato che la competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata, nonché di sanzioni sostitutive in genere, spetta al magistrato di sorveglianza, con la specificazione che era stata corrispondentemente segnalata l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione, giacché, anche a norma delle disposizioni, nel testo in allora vigente della legge n. 689 del 1981, la competenza in materia di conversione (art. 66) e revoca (art. 72) della libertà controllata, come delle sanzioni sostitutive in genere, era da riferirsi alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 29809 del 24/06/2022, confl. comp. in proc. Koczerg, Rv. 283361 – 01; Sez. 1, n. 9096 del 04/02/2011, Urso, Rv. 249616 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Posto ciò, il Collegio ritiene che l’assetto di questa materia, come rivisitato dal d.lgs. n. 150 del 2022, non consenta di giungere a conclusione diversa pure con riferimento al peculiare snodo determinato dall’avvenuta irrogazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare nei confronti di imputato. Invero, il sistema previsto dagli artt. 62 e 66 della legge n. 689 del
1981, nel testo sortito dalla riforma, non lascia spazio all’enucleazione della competenza interstiziale del giudice dell’esecuzione prospettata dal magistrato di sorveglianza, competenza non prevista dalle norme suddette. Si può inferire, dall’articolazione delle norme, che esse paiono sottendere l’ordinaria fattispecie in cui il condannato giunga a sentenza definitiva libero per quel titolo, ma tale rilievo non si profila interferire con l’individuazione del giudice competente per l’attività esecutiva, ivi inclusa la revoca – eventuale – della pena sostitutiva. Una traccia rilevante e non obliterabile in tal senso è fornita dalla precisa articolazione della norma processuale primaria in tema di individuazione del giudice competente per l’esecuzione delle pene sostitutive, ossia l’art. 661 cod. proc. pen., come modificato sempre dal d.lgs. n. 150 del 2022. Questa norma, nell’attuale struttura, al comma 1, attribuisce la competenza circa l’esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare in capo al magistrato di sorveglianza che provvede ai sensi dell’art. 62 della legge n. 689 del 1981. Viceversa, per la pena sostitutiva (che nel presente caso non rileva più) del lavoro di pubblica utilità è il giudice che ha applicato la pena a provvedere ai sensi dell’art. 63 della legge n. 689 del 1981. Quanto alle pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà, la norma disciplina anche l’ipotesi in cui tali pene sostitutive siano applicate a un soggetto in custodia cautelare per la medesima causa: in tale ipotesi, si stabilisce che il condannato debba permanere nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti, mentre in tutti gli altri casi le misure cautela perdono immediatamente efficacia. L’esplicita previsione dell’ipotesi dell’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare (quella che rileva in questa sede), oltre che di quella della semilibertà, a soggetto avvinto da tvh7 una misura cautelare coercitiva, coniugato con il disposto dell’afà’. 62 della legge n. 689 del 1981, conferma la competenza del magistrato di sorveglianza a emettere ogni provvedimento attratto nell’alveo dell’esecuzione della sentenza. L’impulso avente ad oggetto l’avvio dell’esecuzione, sempre con primario riferimento alla pena sostitutiva che qui interessa, è affidato dalle indicate norme al pubblico ministero che ha il compito di trasmettere la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo del domicilio del condannato, contestualmente alla notificazione del provvedimento di esecuzione al difensore del condannato. È poi il magistrato di sorveglianza a dover provvedere “senza ritardo” al compimento Corte di Cassazione – copia non ufficiale
delle attività disciplinate dall’art. 62 cit. e, dopo aver verificato l’attualità de prescrizioni, ad emettere, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza, l’ordinanza, resa a norma dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., che conferma nonché, se necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena sostitutiva, con il seguito procedimentale esecutivo affidato alla sua direzione. L’art. 66 della medesima legge affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere alla revoca della stessa pena sostitutiva per l’inosservanza delle prescrizioni e, prima ancora, per la mancata esecuzione della pena esecutiva.
2.3. Il sistema, quindi, non contempla l’emersione di una competenza diversa da quella del magistrato di sorveglianza dall’avvio dell’esecuzione determinato dalla trasmissione da parte del pubblico ministero del titolo esecutivo al suddetto magistrato. Da quel momento è il magistrato di sorveglianza a dover assumere le conseguenti determinazioni esaminando anche le sopravvenienze inerenti alla posizione del condannato rispetto al suo status libertatis, come cristallizzato in virtù dei provvedimenti emessi dal giudice della cognizione (la cui definizione e i cui limiti nello snodo in esame attengono a tema non devoluto e che quindi non occorre esplorare in questo procedimento). L’articolazione del complessivo assetto espressa dallipid, 661 cit., laddove prevede in via ordinaria il caso della pena sostitutiva da applicarsi a soggetto condannato in custodia cautelare, corrobora la conclusione che è il magistrato di sorveglianza a dover provvedere in ogni caso, operando le valutazioni che l’ordinamento riserva alla sua esclusiva funzione, essendo senza diretto rilievo giuridico anche le prospettazioni prognostiche estranee all’esplicazione della funzione stessa. 90.
Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Firenze cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto sollevato, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2026.