Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21594 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP RAGIONE_SOCIALE UDINE nei confronti di:
GIP TRIBUNALE DI TRIESTE
con l’ordinanza del 07/03/2025 del GIP TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto attribuirsi la competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 3 febbraio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste – investito dal locale Procuratore della Repubblica della richiesta di esecuzione dell’ordine europeo di indagine (d’ora in poi O.E.I.) trasmesso dal Tribunale circondariale sloveno di Koper, avente ad oggetto l’esame davanti a un giudice di NOME COGNOME quale imputato nel procedimento, con le modalità e gli avvisi specificamente indicati e previa notifica degli atti allegati – ha disposto la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Udine nel cui circondario risiede Gulli.
A ragione della decisione osserva che la competenza a sentire le persone la cui audizione è stata richiesta dall’autorità giudiziaria straniera continua a radicarsi presso il giudice nel cui circondario le stesse risiedono o sono ristrette così come avveniva nel vigore della precedente normativa.
L’art. 8 d.lgs. n 52 del 2017 e l’art. 5 d.lgs. n. 108 del 2017 hanno sostituito la precedente competenza della Corte d’appello con quella del Procuratore della Repubblica distrettuale senza però far menzione del G.i.p.
Con provvedimento del 7 Marzo 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha sollevato conflitto di competenza e trasmesso gli atti a questa Corte.
Osserva che dalle disposizioni indicate dal giudice confliggente deriva il trasferimento di competenza dalla Corte di appello non solo al Procuratore distrettuale ma anche al G.i.p. distrettuale in applicazione del principio generale fissato dall’art. 328 cod. proc. pen. in forza del quale l’organo competente a decidere sulle richieste avanzate dal pubblico ministero distrettuale è sempre il G.i.p. incardinato presso il medesimo tribunale del capoluogo del distretto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato, è senz’altro ammissibile rientrando nella previsione del caso analogo, di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. ultima parte, cod. proc. pen.
A seguito della contestazione da parte di entrambi i giudici del proprio potere di dare esecuzione all’O.E.I. si è venuta a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l’espletamento dell’attività oggetto della dell’ordine di indagine, non altrimenti eliminabile che con l’intervento della Corte di cassazione (in questo senso sia pure in tema di rogatoria internazionale cfr. Sez. 1, n. 10540 del 17/02/2012, Conf. comp. in proc. NOME Rv. 252218 -01; Sez. 1, n. 43950 del 18/10/2001 Confl. comp. in proc. Di Francia, Rv. 220336 -01).
Il conflitto deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, al quale vanno restituiti gli atti.
Come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale nelle conclusioni scritte, in favore della tesi che afferma la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto militano le indicazioni ermeneutiche concordemente espresse dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al nuovo testo dell ‘ art. 724 cod. proc. pen. modificato
dall ‘a rt. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo, n. 149/2017, riguardante il procedimento di esecuzione delle rogatorie dall’estero.
3.1. Tale disposizione codicistica, nell’att uale formulazione, dispone:
al comma 1 che «le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta»;
al comma 2 che «il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall’autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari».
3.2. L’interpretazione prevalsa nella giurisprudenza di legittimità è nel senso che la citata disciplina faccia riferimento al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto.
Più precisamente si è affermato che quando le richieste di rogatoria provenienti dall’autorità giudiziaria straniera consistono nell’acquisizione probatoria e/o nel sequestro di beni a fini di confisca, l’organo giudiziario deputato all’esecuzione è il Procuratore della Repubblica (Sez. 6, n. 17774 del 3/4/2019, COGNOME, Rv. 275728) e che quando è necessario l’intervento del giudice, stante la carenza di attribuzioni del Procuratore della Repubblica, deve provvedersi il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribale in cui è incardinato quest’ ultimo pubblico ministero, dotta di una vera e propria competenza funzionale (il comma 2 del riformato art. 724 cod. proc. pen. statuisce che «il procuratore della Repubblica (…) se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari »).
In questa prospettiva è stato evidenziato lo stretto collegamento che la disciplina sin qui esaminata stabilisce tra Pubblico ministero competente per l’esecuzione della rogatoria ed il G.i.p. quale autorità munita di potere giurisdizionale presso il Procuratore distrettuale (Sez. 6, n. 31954 del 19/6/2019, Diaz, Rv.276799, in motivazione).
3.3. Quella del G.i.p. è una vera e propria competenza funzionale così come espressamente affermato dalle pronunce di questa Corte che hanno qualificato le impugnazioni avverso i sequestri eseguiti in forza di rogatore passive come incidenti di esecuzione (più di recente Sez. 6, n. 33258 del 14/4/2021, Marogna,
Rv. 282032 e Sez. 6, n. 31954 del 19/06/2019, Rv. 276799 -01, secondo cui «in tema di rogatoria passiva, l’art. 724 cod. proc. pen. prevede la competenza funzionale e territoriale della procura della repubblica presso il tribunale distrettuale del luogo in cui deve compiersi l’attività istruttoria richiesta, sicché la competenza per il riesame del decreto di sequestro probatorio eseguito in adempimento della rogatoria appartiene al tribunale distrettuale relativo, a nulla rilevando che il sequestro sia stato materialmente eseguito in diverso circondario»).
3.4. Stante l’evidente affinità di materia, oltre che l’identico tenore letterale delle espressioni utilizzate nelle disposizioni normative di riferimento, gli illustrati principi affermati con specifico riferimento al procedimento di esecuzione delle rogatorie passive disciplinato dall ‘ art. 724 cod. proc. pen. possono senza dubbio trovare applicazione anche con riguardo alle analoghe attività realizzate nel quadro dello strumento dell ‘ Ordine europeo di indagine, sottoposto alla regolamentazione dettata dagli artt. 4 («il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell’ordine di indagine») e 5 («quando l’autorità di emissione chiede che l’atto sia compiuto dal giudice o quando l’atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l’ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari») del decreto legislativo n. 108/2017.
In definitiva, l ‘ organo giudicante competente per gli atti richiesti dall ‘ autorità giudiziaria di emissione o dalla legge italiana in materia di O.E.I. deve identificarsi nel G.i.p. distrettuale, esattamente come avviene nella materia delle rogatorie passive.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, cui dispone trasmettersi gli atti..
Così deciso, in Roma 29 aprile 2025.