Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34021 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 34021  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in funzione di riesame nel procedimento azionato da COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA NOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VITERBO il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
con ordinanze del 09/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto che venga riconosciuta la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con trasmissione degli atti.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanze rese in data 9 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha sollevato conflitto, a fronte di dichiarazioni di incompetenza a decidere pronunciate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in funzione di riesame, in data 15 ottobre 2024, ritenendo la competenza a decidere del Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, relativamente alle opposizioni proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento del Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, del 1° marzo 2024, che aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo della società RAGIONE_SOCIALE sottoposta a confisca definitiva nell ‘ ambito del procedimento n. 6581/2013 r.g.n.r.,
1.1. Il Tribunale per il riesame ha richiamato la pronuncia di questa Corte di legittimità Sez. 1, n. 8765 del 6/12/2021, dep. 2022, in tema di ricorso ex art. 30 cod.  proc.  pen.,  nella  quale  si  è  ritenuta  la  competenza  del  Giudice  del procedimento che ha disposto la confisca di primo grado, poi divenuta definitiva.
Si è osservato che, nella specie, si tratta di procedimento nell ‘ ambito del quale è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, adottato ex art. 240 -bis cod. proc. pen. e si è, poi, giunti alla confisca penale definitiva, tra gli altri RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE
Nell ‘ ambito di tale procedura il Giudice per le indagini preliminari di RAGIONE_SOCIALE ha formato lo stato esecutivo e ha approvato lo stato passivo con il provvedimento del 1° marzo 2024, oggetto di opposizione da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel sollevare il conflitto, ha dato atto dell’esistenza di due indirizzi contrapposti .
Uno di questi, che  si  richiama,  tra  le  altre,  alla  pronuncia  RAGIONE_SOCIALE  Sez.  U,  n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, ha riconosciuto la competenza del Tribunale quale organo collegiale, da individuarsi, a parere del Giudice remittente, nel Tribunale del riesame, con riferimento all’impugnazione proposta dal terzo estraneo al reato avverso  il  provvedimento  di  formazione  dello  stato  passivo  per  la  tutela  dei prospettati diritti di credito.
Tale indirizzo viene ritenuto, dal Giudice che ha sollevato conflitto, conforme alle esigenze poste a base RAGIONE_SOCIALE pretese vantate, nella specie, dagli opponenti. Infatti, la richiamata pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite ha riconosciuto la competenza del Tribunale del riesame nel caso in cui il terzo pretermesso assume di vantare un credito relativamente a un bene sottoposto a sequestro, individuando il rimedio impugnatorio del terzo proprietario come proponibile davanti a ll’organo collegiale del Tribunale in funzione di riesame. Si sostiene che l’ammissione dello stato passivo e la verifica dei crediti si pongono a valle della confisca di primo grado e presuppongono, come titolo dell’ablazione, il disposto sequestro.
Di qui la p roponibilità dell’ impugnazione al Tribunale in funzione di riesame, in quanto organo di secondo grado al quale è, di norma, devoluta la competenza a  valutare  le  impugnazioni  avverso  i  provvedimenti  adottati  dal  Giudice  per  le indagini preliminari.
Si equipara, secondo l’ impostazione seguita, il creditore pretermesso al terzo proprietario del bene e si richiama la previsione di cui al l’art. 59 d. lgs. n. 159 del 2011  secondo  la quale  l’opposizione  ai  provvedimenti  del Giudice  delegato,  in materia di confisca di prevenzione, è affidata al l’organo collegiale, cioè al Tribunale misure di prevenzione.
 Il  Sostituto  Procuratore  generale,  NOMEAVV_NOTAIO  COGNOME,  ha  concluso  con  richieste scritte, chiedendo che sia affermata la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusano la cognizione della domanda giurisdizionale proposta, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dal l’art. 28 , comma 2, cod. proc. pen. la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive (Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. S., Rv. 272290).
2. Il conflitto va risolto ritenendo la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, individuato quale organo che ha disposto la confisca con sentenza resa, all ‘ esito di giudizio abbreviato, in data 9 ottobre 2018, parzialmente riformata dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 9 luglio 2020, divenuta definitiva in data 18 gennaio 2022, a seguito della pronuncia di questa Corte, Sez. 1, n. 14230 -22 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 283184.
Questo Collegio si richiama all ‘ indirizzo di legittimità secondo il quale, nel caso di provvedimento reso dal Giudice delegato che approva lo stato passivo, sussiste la competenza d ell’organo individuato secondo la previsione del l’art. 59 d.lgd. n. 159 del 2011 -come avviene in caso di procedura fallimentare -che corrisponde a quello che ha disposto la confisca definitiva.
Sul punto, questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo il quale (Sez. 1, n. 8765 del 6/12/2021, Rv. 282757) la competenza appartiene all ‘ Autorità giudiziaria  che,  nel  procedimento,  ha  disposto  la  confisca,  cioè  nella  specie  il Giudice che, all ‘ esito dell ‘ udienza preliminare del 9 ottobre 2018, ha disposto la confisca poi divenuta definitiva.
Invero, ritiene questo Collegio che il legislatore, nell’assegnare la competenza in  materia  di  misure  di  prevenzione  al  Tribunale  che  ha  emesso  la  misura  di prevenzione,  ha,  in  definitiva,  affermato  un  principio  generale  che  riconnette l’attribuzione della competenza al Giudice del procedimento nell’ambito del quale è stato disposto il provvedimento ablatorio.
Ciò in quanto l’attribuzione della competenza, nel giudizio di prevenzione, al Giudice che ha applicato alla misura di prevenzione comporta un ineludibile vaglio dell’addebito,  sia  esso  di  natura  preventiva  sia  penale,  così  giustificandosi l’ attribuzione della competenza alla trattazione dell’opposizione , ai sensi dell’art. 59, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011.
2.1. Deve rilevarsi che, in caso di confisca penale, il Giudice che, in esito al procedimento di cognizione, ha disposto la confisca assume lo stesso ruolo che, nel procedimento di prevenzione, è attribuito al Tribunale, non in quanto organo collegiale  in  sé,  ma  quale  Autorità  giudiziaria  che  ha  applicato  la  misura  di prevenzione.
Sicché va riconosciuta, anche nel caso al vaglio, la competenza del Giudice che disposto la confisca dei RAGIONE_SOCIALE nell’ambito della cui amministrazione sono stati adottati i provvedimenti oggetto di opposizione.
Invero,  il  procedimento  penale  nell’ambito  del  quale  è  insorto  conflitto negativo di competenza ha visto l’adozione, da parte del Giudice per le indagini preliminari,  di  decreto  di  sequestro  preventivo  finalizzato  alla  confisca  in  casi particolari prevista dall’art. 240bis cod. pen. (già art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
Avendo il sequestro preventivo ad oggetto RAGIONE_SOCIALE di cui è stata disposta l’amministrazione giudiziaria, i compiti del Giudice delegato alla procedura sono svolti, giusta la previsione dell’art. 104bis , comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen. «nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal Giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».
Nell’ambito della procedura, è stata effettuata la verifica dei crediti anteriori al sequestro e, nell ‘ ambito di detta procedura, è stato adottato il provvedimento del 1° marzo 2024, oggetto RAGIONE_SOCIALE opposizioni proposte ai sensi dell’art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Tale norma,  modellata  sul  procedimento  di  prevenzione,  dispone  che l’opposizione sia proposta «mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione».
Sicché, sorge la necessità di individuare l ‘ Autorità giudiziaria competente per le ipotesi, quale quella in esame, in cui la verifica dei crediti riguardi un sequestro penale e non di prevenzione.
Tanto, alla luce del disposto dell’art. 104bis , comma 1quater , disp. att. cod. proc.  pen.  che  dispone,  tra  l’altro,  che  « Ai  casi  di  sequestro  e  confisca  in  casi particolari previsti dall’art. 240 bis del c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a
questo  articolo  rinviano,  nonché  agli  altri  casi  di  sequestro  e  confisca  di  RAGIONE_SOCIALE adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 » e dell’inserimento dell’art. 59 all’interno del titolo IV del Libro I.
La  giurisprudenza  di  legittimità,  occupandosi  del  tema,  è  pervenuta  a conclusioni non univoche di cui danno conto i provvedimenti oggetto di esame nella presente sede.
2.1.1. Un primo indirizzo, costantemente seguito da questa Sezione (ribadito da Sez. 1, n. 31830 del 12/07/2021, Tribunale Libertà Roma, non massimata, e Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Tribunale Libertà Napoli, Rv. 281363), reputa che  la  competenza  a  conoscere  dell’opposizione  spetti  al  Giudice  che,  nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca.
Detto  orientamento,  richiamato  dal  Tribunale del  riesame,  muove  dal presupposto che l’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,  ha  natura,  quantomeno  prevalente,  di  impugnazione,  cui  corrisponde  la necessità  che  il  Giudice  deputato  a  vagliarla  non  coincida  con  quello  che  ha disposto l’esclusione del credito.
Sottolinea, quindi, che il sistema disegnato, in origine per i procedimenti di prevenzione,  dall’art.  59  si  incentra  sulla  distribuzione  RAGIONE_SOCIALE  competenze  tra  il «giudice  delegato»,  chiamato,  ai  sensi  del  comma  1,  a  delibare  le  istanze  di ammissione  dei  crediti  ed  a  formare  lo  stato  passivo,  ed  il  «tribunale  che  ha applicato la misura di prevenzione», cui spetta, invece, la decisione sull’opposizione.
Rileva  che  l’art.  104bis, comma 1ter ,  disp.  att.  cod.  proc.  pen.  specifica soltanto che, nel caso di sequestro penale di RAGIONE_SOCIALE sottoposti ad amministrazione giudiziaria, i compiti che, nel procedimento penale, spettano al Giudice delegato sono affidati al Giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, al Giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 1.
L’indirizzo in questione segnala, poi, che, in assenza di una disposizione che, parallelamente, indichi quale  organo  debba  conoscere  dell’opposizione,  sia necessario colmare, in via interpretativa, la lacuna normativa con il massimo grado di aderenza possibile ai contenuti letterali e alla ratio della disposizione dettata per
la procedura di prevenzione, oggetto di richiamo. Considera, allora, che la logica sottesa alla ripartizione RAGIONE_SOCIALE competenze è quella di coniugare il diritto del creditore escluso ad ottenere una rivalutazione il più possibile «autonoma» del provvedimento di esclusione con l’attribuzione del reclamo a un Giudice che, per avere applicato la misura di prevenzione patrimoniale, ha «conosciuto» della confisca e, dunque, RAGIONE_SOCIALE sue condizioni di applicabilità, in fatto e in diritto. Ne discende, continua, che una coerente trasposizione di tale assetto in sede penale conduce ad individuare il giudice competente a decidere in ordine all’opposizione in quello che ha disposto la confisca, ovvero nel Giudice dell’udienza preliminare o nel Tribunale, in ragione del rito, abbreviato o ordinario, con il quale il procedimento nell’ambito del quale i RAGIONE_SOCIALE sono stati RAGIONE_SOCIALE è stato definito.
2.1.2. L’opposto indirizzo, cui aderisce il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che ha sollevato il conflitto, perviene, invece, all’attribuzione al Tribunale del riesame della competenza a decidere sull’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Tale ricostruzione (cfr. Sez. 2, n. 7064 del 12/01/2021, Scialla, Rv. 280661; Sez. 2, n. 7879 del 30/01/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278227) condivide con quella sopra esposta il convincimento dell’impossibilità di assegnare la competenza a conoscere dell’opposizione al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento avverso cui essa è proposta. Ritiene, tuttavia, che l’opposizione debba essere necessariamente attribuita alla cognizione di un Giudice collegiale, che individua nel Tribunale del riesame.
A tal fine, si rileva che le Sezioni Unite (n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. cit.) -pronunziandosi sul tema dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE modalità attraverso cui il terzo estraneo al processo che, rivendicando la titolarità del bene assoggettato a confisca, abbia proposto apposita istanza al giudice procedente, che la abbia rigettata, possa sollecitare una revisione della decisione -hanno espressamente indicato l’appello al Tribunale del riesame quale «rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della misura».
Si rileva altresì, che l’attribuzione della competenza al Giudice che ha disposto la confisca condurrebbe, nelle ipotesi in cui il giudizio sia stato definito nelle forme del  rito  abbreviato,  alla  monocraticità  della  decisione  sull’impugnazione. Tanto,
con conseguente sacrificio del principio della collegialità del  Giudice chiamato a valutare le opposizioni ai provvedimenti emessi in sede di verifica.
Si tratta di soluzione che si reputa coerente con la natura dell’organo deputato a vagliare in secondo grado, le decisioni del Giudice per le indagini preliminari ed istituzionalmente precostituito in funzione di una operatività che prescinde tanto dalla fase del giudizio quanto dal rito prescelto in vista della trattazione del giudizio di cognizione. Tale indirizzo aggiunge, ancora, che la collocazione, in forza dell’attuale testo dell’art. 57, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell’udienza di verifica dei crediti a valle della definizione del giudizio di primo grado, fa sì che l’opposizione, ove attribuita alla cognizione del Giudice che ha disposto la confisca, sia trattata da un organo che ha esaurito i propri compiti e, nella maggior parte dei casi, trasmesso gli atti a quello presso il quale pende l’impugnazione di merito, ciò che integra una evidente anomalia del sistema.
2.2. Il Collegio aderisce alle conclusioni raggiunte dalle precedenti, numerose, decisioni di questa sezione Prima penale.
Va  rilevato  che  il  legislatore,  nell’assegnare  la  competenza,  in  materia  di prevenzione, al «tribunale che ha emesso la misura di prevenzione», ha inteso riaffermare il principio, di portata più generale, che riconnette l’attribuzione della competenza  al  coinvolgimento  nel  procedimento  nell’ambito  del  quale  è  stato disposto il provvedimento ablatorio.
L’attribuzione della competenza, nel giudizio di prevenzione, al «giudice che ha applicato la misura di prevenzione» evoca uno stretto ed ineludibile nesso tra il  vaglio,  nel  merito  ed  a  cognizione  piena,  dell’addebito,  sia  esso  di  natura preventiva  o  penale,  cui  fa pendant l’acquisizione  di  un  prezioso  patrimonio conoscitivo, e l’assegnazione della competenza alla trattazione dell’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sicché va assegnato, in caso di confisca penale, al Giudice che, in esito al procedimento di cognizione -si sia svolto esso con il rito ordinario o con quello abbreviato -ha  disposto  la  confisca  lo  stesso  ruolo  che,  nel  procedimento  di prevenzione, è riconosciuto al Tribunale che ha applicato la relativa misura.
Sarebbe quindi fuori dal sistema l’attribuzione della competenza al Tribunale del riesame che, in coerenza con la sua posizione ordinamentale e processuale, esplica funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi dal Giudice per le
indagini  preliminari  in  sede  cautelare,  anche  reale,  ma  non  anche  in  punto  di emissione del provvedimento di confisca, cui resta del tutto estraneo.
Non risulta ostativo a tale indirizzo il principio affermato da Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. cit. Questo, infatti, coinvolge il solo profilo cautelare della misura ablativa e non investe, invece, la decisione di confisca; in proposito, occorre osservare come l’affermazione di principio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite segua il criterio generale attributivo della competenza in materia di impugnazioni avverso misure cautelari, rispetto alla quale il procedimento di verifica dei crediti è autonomo e rispondente a diverse finalità.
Il procedimento di ammissione del credito non è assimilabile alla posizione del terzo proprietario di bene sequestrato che trova spazio di apprezzamento in sede penale in quanto correlata alla decisione di confisca. Infatti, la misura ablatoria, nel realizzare l’acquisto a titolo originario dei RAGIONE_SOCIALE che ne sono oggetto in capo allo Stato, determina, in ragione dei principi generali dell’ordinamento, la necessità di offrire tutela al creditore che versi in condizione di buona fede.
Ancora fuorviante appare, per un verso, l’affermazione della necessità che l’opposizione, per la sua prevalente natura di impugnazione, sia affidata ad un Giudice collegiale, indirizzo che non risponde ad un principio immanente nel sistema e non trae forza dall’indicazione del «tribunale che ha applicato la misura di prevenzione», correlata, con ogni evidenza, all’esclusiva competenza di quell’organo in ordine alla decisione sulla richiesta di applicazione della misura anziché alla sua composizione in collegio, cioè plurisoggettiva.
Del resto, la soluzione adottata, consente che il giudizio di opposizione sia celebrato innanzi ad un Giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato, con le specificazioni che il richiamato precedente di legittimità (Sez. 1, n. 8765 del 6/12/2021, dep. 2022, cit.) ha adottato, trattandosi di trasposizione alla materia penale di un istituto, la verifica dei crediti, di chiara matrice civilistica. Invero, l ‘ organo che si è pronunciato sulla confisca ha maturato proficue conoscenze in ordine alla vicenda definita con il provvedimento ablatorio che, tuttavia, non inficiano la sua terzietà rispetto al tema dell’ammissione del credito. Si tratta, infatti, di un tema che ha un oggetto distinto da quello concernente l’apprezzamento della sussistenza di presupposti per disporre la confisca. Non si ravvisa pertanto, alcun timore, a fronte del legame funzionale tra il Giudice che ha disposto la confisca ed il Giudice dell’opposizione, nel senso di sacrificare il
concorrente  principio  dell’attribuzione  del  procedimento  in  opposizione  ad  un giudice  «diverso»  e  «terzo»  rispetto  alla  misura  ablativa  nella  sua  concreta applicazione.
Infine, si osserva che il fatto che la verifica dei crediti e l’ammissione dello stato passivo si pongano a valle della confisca di primo grado non introduce elementi di contraddizione. In tal senso, si osserva che detti adempimenti, per come attualmente disegnati dal legislatore, sono compiuti in un frangente processuale, peraltro temporalmente contiguo -stanti la previsione di stringenti termini perentori per la presentazione RAGIONE_SOCIALE istanze e la fissazione dell’udienza di verifica dei crediti e la perentorietà del primo di essi -a quello della decisione sulla confisca, in cui il Giudice individuato come competente ha maturato, a differenza di quello eventualmente adito mediante la proposizione, nel merito, di appello, piena contezza della materia, mentre all’eventuale trasmissione dell’incartamento processuale al giudice dell’impugnazione di merito può facilmente ovviarsi attraverso l’adozione di opportuni accorgimenti organizzativi.
2.3. Come osservato anche nella requisitoria della parte pubblica, il maturare di tale orientamento presso la giurisprudenza di legittimità non induce la necessità di investire il massimo consesso nomofilattico, a fronte di un fisiologico dibattito ermeneutico che ha visto questa Sezione, tabellarmente deputata, in via esclusiva, alla risoluzione dei conflitti di competenza, apprestare una soluzione che, facendosi carico di tutti gli argomenti addotti a sostegno di quella contraria, li ha superati, emettendo -in epoca successiva alla pubblicazione dei provvedimenti che individuano nel Tribunale del riesame il giudice competente a trattare le opposizioni ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 -una serie di decisioni di contenuto univoco.
Quindi, deve essere affermata la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Ufficio del Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del  Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in quanto Autorità  giudiziaria  che  ha  disposto  la  confisca  dei  RAGIONE_SOCIALE  nell’ambito  della  cui amministrazione  è  stato  emesso  il  provvedimento  avverso  il  quale  sono  state proposte le opposizioni, Ufficio al quale gli atti vanno trasmessi.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Ufficio Gip – cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME