Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 647 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 647 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale di Ravenna nei confronti di:
Magistrato di Sorveglianza di Bologna
con l’ordinanza del 18/07/2024 del Tribunale di Ravenna
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna
RITENUTO IN FATTO
A seguito delle decisioni emesse dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, il 18 luglio 2024 e dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna il 19 giungo 2024, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 202/2024 RAGIONE_SOCIALE Ravenna e con il il. 3138/2024 SIUS Sorv. Bologna.
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza emessa in data 2 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 16 febbraio 2021, ha assolto NOME COGNOME per difetto di imputabilità per i reati di minaccia aggravata e percosse e ha applicato la misura della libertà vigilata per anni uno.
Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 31 maggio 2023, ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza.
Il Magistrato di Sorveglianza di Bologna, con provvedimento del 19 giugno 2024, ritenuto che la misura di sicurezza sia illegale e che sul punto si debba esprimere il Tribunale di Ravenna, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’instaurazione del relativo procedimento avanti al giudice dell’esecuzione, competente a pronunciarsi sul titolo esecutivo.
Il pubblico ministero, ricevuti gli atti, ha chiesto al Tribunale di Ravenna di revocare la misura di sicurezza della sorveglianza speciale.
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ritenuto che la magistratura di sorveglianza abbia una competenza funzionale esclusiva in materia di misure di sicurezza, anche in sede di esecuzione, ha escluso la propria competenza e ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione al fine di risolvere il conflit insorto in ordine alla decisione circa l’esecuzione o la revoca della libertà vigilata applicata ad NOME COGNOME.
In data 13 settembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Bologna.
Innanzi tutto, va ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a un incidente di esecuzione – appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Il caso di specie riguarda l’esecuzione di un provvedimento che ha applicato una misura di sicurezza personale e il conflitto è sorto tra il Tribunale di Ravenna, il giudice che ha pacificamente emesso il provvedimento e che pertanto sarebbe competente in applicazione dei criteri generali, e il Magistrato di sorveglianza di Bologna, organo competente per l’applicazione e la gestione della misura di sicurezza personale, che ha posto in dubbio la legittimità della stessa.
La peculiarità della situazione impone una sintetica disamina del quadro d’insieme del sistema contenuto nel Titolo X del codice di procedura penale e, specificamente nel Titolo III, Capi I e II.
3.1. L’art. 665 e seguenti cod. proc. pen. e gli artt. 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen. contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questo attribuite e disciplinano le forme con le quali si celebra il procedimento di esecuzione.
L’art. 665 cod. proc. pen. stabilisce che il giudice competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è, in generale, quello che lo ha deliberato e prevede i criteri da applicare per individuarlo nel caso in cui l’esecuzione concerna una pluralità provvedimenti e questi siano stati emessi da giudici diversi.
L’art. 666 cod. proc. pen. regola il procedimento “ordinario” e gli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. quello “speciale” di esecuzione (Sez. 1, n. 19726 del 4/4/2024, COGNOME n.m.; Sez. 1, n. 28917 del 26/3/2024, Espinosa, n.m.; Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, COGNOME n.m.).
Le competenze attribuite al giudice dell’esecuzione sono specificamente indicate dagli articoli 668, 669, 670, 671, 672, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen., e dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen.
Alle prime – quelle in cui vi sia il dubbio che sia stata condannata una persona in luogo di un’altra, il caso in cui sono state pronunciate una pluralità di sentenza nei confronti di una medesima persona per il medesimo fatto, le questioni sul titolo esecutivo, le richieste di riconoscere la disciplina del concorso formale e del reato continuato, le istanze per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto, quelle per la revoca della sentenza per abolizione del reato o di altre statuizioni e provvedimenti in merito alla sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione, nonché quelle relative alla dichiarazione di falsità di documenti – si applica il procedimento “ordinario”.
Alle seconde, il caso in cui vi siano dubbi sull’identità fisica della persona detenuta e quelle definite come “altre competenze”, si applica il procedimento “speciale”.
Tra queste ultime – oltre all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, alle decisioni in materia di pene accessorie ovvero per la restituzione di cose sequestrate o, anche, nel caso si debba procedere alla riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen. – è espressamente indicata la competenza in ordine alle decisioni relative alla confisca.
In tale norma, l’art. 676 cod. proc. pen., né in quelle in precedenza indicate, tutte contenute nel Libro X, Esecuzione, Titolo III, Organi Giurisdizionali, Capo Giudice dell’esecuzione, non vi è uno specifico riferimento alle altre misure di sicurezza, quelle personali.
3.2. La mancata previsione delle misure di sicurezza personali tra le materie comprese tra quelle attribuite al giudice dell’esecuzione individuato ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. è coerente con il sistema.
Le decisioni relative alle sole misure di sicurezza personali, d’altro canto, sono attribuite alla magistratura di sorveglianza alla quale, in tali casi, venuta meno ogni ragione di sottrarre la valutazione a quello che è il giudice naturale della materia, è attribuita una competenza funzionale esclusiva (in tal senso Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, Raczka, Rv. 274652 – 02; Sez. 1, n. 11139 del 02/12/2015, dep. 2016, Palestini, n. m.; Sez. 2, n. 45325 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257492).
Infatti.
Il combinato disposto degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., per la fase di cognizione successiva alla pronuncia di primo grado, prevede che l’impugnazione proposta avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca è decisa dal Tribunale di sorveglianza in sede di appellò.
b. Il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omessa applicazione delle medesime, è devoluto al tribunale di sorveglianza e non al giudice d’appello (Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, Raczka, Rv. 274652 – 02; Sez. 1, n. 11139 del 02/12/2015, dep. 2016, Palestini, n. m.; Sez. 2, n. 45325 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257492 – 01; Sez. 1, n. 18510 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 247201 – 01).
L’art. 679, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che ogni ulteriore e diversa decisione, cioè quelle relative all’accertamento della pericolosità e alla revoca, in ordine alle misure di sicurezza diverse dalla confisca ordinate con la sentenza e all’applicazione di misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna deve essere assunta dal magistrato di sorveglianza.
L’art. 679, comma 2 cod. proc. pen. statuisce espressamente che il magistrato di sorveglianza sovraintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali dovendosi quindi ritenere che tutto ciò che si riferisce all’erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti rientra nei suoi poteri decisionali (da ultimo Sez. 1, n. 14222 del 24/02/2023, COGNOME, Rv. 284507 – 01; risalante nel tempo Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, COGNOME, Rv. 202432 – 01).
3.3. Alla luce delle considerazioni esposte deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza”
3.4. Nel caso di specie il conflitto riguarda una questione relativa all’esecuzione di una misura di sicurezza personale ed è sorto tra il Tribunale di Ravenna, giudice dell’esecuzione individuato ex art. 665, cod. proc. pen., e il Magistrato di sorveglianza di Bologna, che si è anche già espresso in ordine alla concreta eseguibilità della libertà vigilata applicata con la sentenza.
A fronte di quanto evidenziato, come anche indicato dal Tribunale di Ravenna, il giudice competente a prendere cognizione del procedimento e al quale vanno trasmessi gli atti è il Magistrato di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 1° ottobre 2024.