Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25488 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25488 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nei confronti della Corte di appello di Firenze con ordinanza del 26/09/2023
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Cort di appello di Firenze;
lette le conclusioni del difensore della condannata, avvocato NOME COGNOME che si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 18 aprile 2023 la Corte di appello di Firenze ha deliberato riconoscimento in Italia, ai sensi e per gli effetti stabiliti dal d.lgs. 1 2016, n. 38 (recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decis quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008), della sentenza 18 marzo 2021 della Corte di appello di Galati (Romania), irrevocabile, con cui cittadina rumena NOME COGNOME, residente in provincia di Grosseto, er stata condannata alla pena di tre anni di reclusione per il delitto di abuso di u con sospensione condizionale della pena stessa, sotto vigilanza, per pari dura
La Corte di appello, nell’adeguare la sanzione al diritto interno, ex ar commi 2 e 3, d.lgs. n. 38, cit., l’ha convertita nella misura dell’affidam prova al servizio sociale, di cui all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord reputato essere l’istituto più affine alla sanzione straniera.
La Corte ha quindi individuato nel Tribunale di sorveglianza di Firenz l’Autorità interna competente a determinare in concreto le prescrizioni della mis alternativa, a mente dei commi 5 e 6 dell’art. 47 Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza, investito dell’ulteriore corso della proced ha ricusato di provvedere nel senso richiesto, sul presupposto che l’adeguamen della sanzione, spettante per legge alla Corte di appello, dovesse ricomprend anche la determinazione delle sue modalità esecutive.
Il Tribunale ha pertanto sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, confl negativo, ai sensi dell’art. 30, comma 1, cod. proc. pen., ordinando la trasmiss degli atti a questa Corte.
La trattazione del conflitto è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’ar comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto d rifiuto dei giudici confliggenti di provvedere a stabilire le modalità esec dell’affidamento in prova consegue una stasi del procedimento, che può esser superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito il conflitto deve essere risolto con il riconoscimento de competenza del Tribunale di sorveglianza.
3. Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, attua, nell’ordinamento interno disposizioni della decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del recipr riconoscimento, tra Paesi dell’Unione, delle sentenze di condanna con sospension condizionale della pena, o con sanzioni sostitutive, ovvero delle decision liberazione condizionale, che impongano obblighi e prescrizioni rientranti catalogo di cui all’art. 4 del testo legislativo, in vista dell’esecuzione da in altro Paese membro.
In caso di esecuzione passiva, la competenza a decidere sul riconoscimento, e sul conseguente trasferimento della sorveglianza in territorio italiano, appar alla Corte di appello, nel cui distretto la persona condannata all’estero abbi momento in cui la procedura è attivata, o intenda trasferire, la residenza leg abituale (art. 9 d.lgs. n. 38).
La Corte di appello, quando ne ricorrono le condizioni, incluso il requisito d doppia incriminazione nei casi in cui è richiesto, delibera il riconoscimento e, natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartite, ovvero la d della misura, sono incompatibili con la disciplina prevista dall’ordinamento ital per i reati corrispondenti, procede ai necessari adeguamenti dandone informazion all’Autorità competente dello Stato di condanna, con le deroghe minime necessari rispetto alla sanzione stabilita nello Stato stesso (art. 10, commi 2 e 3, d 38).
L’adeguamento, a norma dell’art. 10, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 38, non può mai comportare l’aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposte dallo Stato di condanna.
Questa Corte, in un caso precedente, sotto più aspetti sovrapponibile a quel odierno – nel rammentare ciò e nel precisare che il rispetto della regola essere garantito sia dalla Corte di appello che attua il riconoscimento, s qualunque altra Autorità giudiziaria che, successivamente al riconoscimento venga chiamata a statuire sulle modalità di esecuzione e sul suo corso ulterio ha già implicitamente individuato nella magistratura di sorveglianza l’orga giudiziario chiamato, ove la sanzione straniera si sia tradotta nell’affidamen prova al servizio sociale, a conformare le relative prescrizioni e a vigila prosieguo, sul loro rispetto (Sez. 1, n. 49733 del 18/11/2022, Rugiero, 283839-01).
Questa soluzione merita di essere ribadita, perché la più aderente al lettera e allo spirito della legge.
e)”
5.1. Si tratta di soluzione che riflette le previsioni testuali, tenuto co la competenza, che l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 38 intesta alla Corte di appe esercitata già nel momento in cui la Corte stessa delibera il riconoscimento procedendovi, rileva anche la necessità dell’adeguamento, lo dispone e individ lo strumento giuridico corrispondente.
Se quest’ultimo coincide con un istituto di diritto penitenziario, rispe quale, per legge interna, la potestà giurisdizionale spetta al tribun sorveglianza, il successivo coinvolgimento di quest’ultimo organo ha una preci base legale. L’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 38 stabilisce, infatti, che, pronun sentenza di riconoscimento, «la sorveglianza è disciplinata secondo la leg italiana».
La previsione è sintonica con il disposto dell’art. 735, comma 4, cod. pr pen., inserito nella parte dedicata alla disciplina generale degli effetti modalità di riconoscimento delle sentenze straniere, secondo cui, se per effe del titolo estero il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte di a sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale, mentre «il magis di sorveglianza», di cui la norma sottende pacificamente la competenza, «ne determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggrav trattamento sanzionatorio complessivo stabilito» dallo Stato straniero.
5.2. Ritenere esaurita la competenza della Corte di appello con la pronunci di riconoscimento previo adeguamento, e coinvolgere il giudice di sorveglianza si dal momento in cui le concrete prescrizioni della misura penitenziaria adatt sono conformate (nel rispetto dei limiti derivanti dalla pronuncia straniera), ap maggiormente funzionale all’esigenza di un adeguamento realmente efficace, nonché meglio rispondente a sistema, considerato anche che sarà poi il giudice sorveglianza stesso a “gestire” le prescrizioni, a poterle modificare e a verifi l’osservanza.
In base alle considerazioni esposte, la competenza sul caso controvers appartiene al Tribunale di sorveglianza di Firenze, cui gli atti debbono essere l’effetto trasmessi.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 22/03/2024