Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45843 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45843 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r efi zi wi tt enrfte le conclusioni del COGNOME NOME,
Il PG conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma;
udito il difensore;
L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma;
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 15 febbraio 2023 il Magistrato di sorveglianza di goilm prezazi aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Magistrato di sorveglianza di Bologna a decidere sull’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la fruizione di un permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, evidenziando che la parte, ristretta presso l’Istituto detentivo RAGIONE_SOCIALE Ferrara, non rivestiva lo status di collaboratore di giustizia e che, dunque, nel caso di specie, non era applicabile la disciplina di cui all’art. 16-nonies, dl. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82).
Il Magistrato di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 21 marzo 2023 solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che NOME era beneficiario di un programma speciale di protezione, quale familiare di NOME, giusta delibera della Commissione centrale (a seguito di riunione del 15 novembre 2017) su proposta della Procura distrettuale di Napoli, e che, quindi, giudice territorialmente competente doveva intendersi il Magistrato di sorveglianza di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudic coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da NOME COGNOME in ordine alla richiesta di fruizione di un permesso premio ex a t. 30-ter Ord. pen., superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma.
A tal fine, si evidenzia come non vi sia dubbio che l’art. 16-nonies, comma 8, d.l. n. 8 del 1991 è dettato nell’ambito della disciplina dei benefici penitenziari res possibili a coloro che hanno prestato collaborazione; tuttavia, il comma in esame fa riferimento ai provvedimenti adottati «nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione» e non soltanto nei confronti di collaboratori di giustizia.
L’art. 9, comma 5, della norma in commento, inoltre, stabilisce che le speciali misure di protezione possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con chi collabora con la giustizia.
Si tratta, come risulta dalla delibera della Commissione centrale (a seguito di riunione del 15 novembre 2017), della condizione in cui si trova NOME NOME, atteso che le speciali misure di protezione erano state attivate nei suoi confronti in quanto familiare di un collaboratore di giustizia, NOME COGNOME.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la competenza a provvedere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da detenuti destinatari di speciali misure di protezione (nella specie, permesso premio richiesto da convivente della madre di un collaboratore di giustizia) appartiene al Magistrato di sorveglianza di Roma, trovando applicazione l’art. 16-nonies, comma 8, dl. 15 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1981, n. 82 (Sez. 1, n. 9163 del 12/12/2022, dep. 2023, Rv. 284831).
NOME, infatti, aveva dovuto eleggere domicilio, ai sensi dell’art. 12, comma terzo, del sopra citato decreto legge, nel luogo nel quale ha sede l’apposita Commissione, in Roma; ne consegue che la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di applicazione del beneficio penitenziario appartenga al Magistrato di sorveglianza di Roma(V. «Sr,21, 1,,,& Del )1Yt)1 :1 . “; J9
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 27/09/2023