Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2918 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2918 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Piandimeleto il DATA_NASCITA da: CORTE APPELLO DI ANCONAnei confronti di: MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA con l’ordinanza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20/06/2025, il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata avanzata da NOME COGNOME, attualmente in espiazione della pena di anni due di reclusione inflitta dalla Corte di appello di Ancona in data 24/05/2022, ammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva e ha disposto la trasmissione alla Corte di appello di Ancona, in qualità di giudice dell’esecuzione.
Con ordinanza in data 11/09/2025, la Corte di appello di Ancona alla quale era stata trasmessa l’istanza ha declinato la propria competenza e sollevato conflitto di competenza dinanzi a questa Corte facendo richiamo ai precedenti della giurisprudenza di legittimità con riguardo all’individuazione dell’autorità competente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata del condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva nell’ufficio del Magistrato di sorveglianza
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Bologna.
Il conflitto Ł ammissibile, poichØ l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata – appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore
del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Si verte in materia di riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
3.1. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, COGNOME, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, Ł applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.
3.2. Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto Ł il Magistrato di sorveglianza in quanto il dato normativo Ł inequivoco. L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio Ł adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l’ordinanza di cui al comma il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio» (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, COGNOME, n.m.). In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle articolate e coerenti considerazioni esposte nell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, si deve ribadire che le esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stata opportuna una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi al dato testuale, che non Ł superabile in via interpretativa (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01).
3.3. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce piø volte citate cui in tal modo si intende dare continuità (Sez. 1, n. 41563 del 10/12/2025, Mds Firenze in proc. Olmi, n.m.; Sez. 1, n. 38903 del 29/10/2025, Mds Potenza in proc. COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 37694 del 07/10/2025, Trib. Busto Arsizio in proc. Ranieri, n.m.; Sez. 1, n. 34653 del 17/10/2025, App. Cagliari in proc. COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 22662 del 07/03/2025, PMT Torino in proc. Quartararo, n.m.), deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME