Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30637 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP RAGIONE_SOCIALE COSENZA nei confronti di:
GIUD. COGNOME
con l’ordinanza del 07/04/2025 del GIP TRIBUNALE di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/saiRtitc GLYPH le conclusioni del PG COGNOME e L-9-” o(-; 0′ 3 1 ‘V Sie GLYPH Vi e, CI ryit,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Cosenza, in qualità di giudice dell’esecuzione, premette che: – con sentenza emessa 1’11 aprile 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Cosenza NOME COGNOME era condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno e due mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli 612-bis, 582, 585 cod. pen. e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, pena detentiva sostituita con corrispondente pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis, 52 e ss. I. 24 novembre 1981, n. 689, ulteriormente rideterminata ex art. 442 comma 2-bis, cod. proc. pen. ed ex art. 657 cod. proc. pen. in mesi sette e giorni diciassett pari a 454 ore complessive di lavoro di pubblica utilità; – con istanza avanzata in data marzo 2025 i difensori di Spina formulavano al suddetto Giudice, quale organo competente ai sensi dell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. alla gestione della fase esecutiva relativa all’espiazione della pena sostitutiva sopra indicata, istanza di concessione della liberazi anticipata, istanza in merito alla quale lo stesso giudice dichiarava non luogo a provvede ritenendo di non essere competente a decidere in merito alla richiesta e ravvisando tal competenza in capo al magistrato di sorveglianza, sulla base di un recentissimo orientamento di legittimità; – il Magistrato di sorveglianza di Cosenza, investito dell’istanza, a su dichiarava la propria incompetenza in favore del suddetto G.i.p., sulla base un’interpretazione sistematica della I. 24 novembre 1981, n. 689 e in particolare dell’art. che attribuisce al giudice della cognizione che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro pubblica utilità la competenza per tutta la fase esecutiva.
Tanto premesso, propone conflitto negativo di competenza e rimette gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ott 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. NOME COGNOME chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza de Magistrato di sorveglianza di Cosenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi sulla richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con la quale si chiede la concessione della liberazione anticipa con riferimento a pena detentiva sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, da così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandat questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza a decide del Magistrato di sorveglianza di Cosenza.
Va data continuità all’orientamento giurisprudenziale (si veda Sez. 1, n. 10302 del
10/01/2025, Pmt, Rv. 287687), assolutamente condivisibile, secondo cui in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità p
essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (citandosi Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518).
Come, invero, rilevato nell’indicata pronuncia, insuperabile è la disposizione normativa i
69 -bis materia di competenza funzionale, prevedendo il comma 4 dell’art.
della I. 26 luglio
1975, n. 354, come sostituito, da ultimo, dal d. I. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in I. 8
2024, n. 112, che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è
adottato dal magistrato di sorveglianza».
Va, quindi, affermata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza a decidere sulla richiesta formulata da NOME COGNOME con conseguente trasmissione degli atti a
quell’Ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.