Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36648 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 27/06/2025;
nei confronti del magistrato di sorveglianza di Milano;
nell’ambito del procedimento relativo a:
COGNOME NOME nato a Rosarno il DATA_NASCITA;
visti gli atti e l’ordinanza che ha sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza di Milano che, a sua volta, con provvedimento del 20 giugno 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla istanza di sospensione condizionata della pena ai sensi dell’art. 2 I. n. 207/2003 (c.d. ‘indultino’) proposta in data 19 maggio 2025 da NOME COGNOME detenuto in espiazione di pena definitiva presso la casa di reclusione di Milano.
1.1. In particolare, il Tribunale di Bergamo si è ritenuto incompetente in quanto sulla sospensione condizionata della pena ai sensi del citato art. 2 deve provvedere il magistrato di sorveglianza e, nel caso in esame, quello di Milano giacché il giudice dell’esecuzione è competente unicamente rispetto alla declaratoria di estinzione della pena che consegue alla sospensione condizionata, una volta decorso il termine di cui al comma 5 dell’art. 2 I. n. 207/2003.
1.2. GLYPH Il magistrato di sorveglianza di Milano, invece, si era ritenuto incompetente poiché in tema di applicazione dell’indulto la competenza appartiene al giudice dell’esecuzione.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza in capo al magistrato di sorveglianza di Milano.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l’espletamento dell’attività oggetto dell’istanza, non altrimenti eliminabile se non con l’intervento della Corte di cassazione.
Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al magistrato di sorveglianza di Milano non vertendosi in materia di indulto, ma sospensione condizionata della pena ai sensi della I. n. 207/2003. f
2.1. Invero, l’art. 2 della I. n. 207/2003 prevede espressamente che è il magistrato di sorveglianza ad applicare la sospensione condizionata della pena (c.d. Indultinog previsto e disciplinato dall’art. 1 della medesima legge.
2.2. Orbene, poiché nel caso in esame la richiesta era stata avanzata da NOME COGNOME mentre si trovava ristretto presso il carcere di Milano Opera, su detta istanza deve decidere il magistrato di sorveglianza di Milano, che erroneamente ha declinato la propria competenza.
Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano cui dispone trasmettersi gli atti Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.