Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19789 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19789 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato, con l’ordinanza del 09/12/2023, da:
TRIBUNALE DI ANCONA
nei confronti della CORTE APPELLO BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Bari
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/05/2023, la Corte di appello di Bari, chiamata decidere sull’istanza ex art. 671 cod. pen., inoltrata nell’interesse di NOME COGNOME e relativa ai seguenti titoli:
sentenza della Corte di appello di Bari del 30/05/2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 10/06/2016 (passata in giudicato il 23/06/2020), relativa a due episodi di ricettazione commessi in Cerignola il 16/05/2010 e a mezzo della quale NOME – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione, nonché applicazione della diminuente del rito abbreviato – è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa;
sentenza della Corte di appello di Bari del 03/12/2020 (passata in giudicato il 03/05/2022), di integrale conferma – quanto alla posizione di COGNOME – della sentenza del Tribunale di Foggia del 19/05/2018, che lo aveva condannato, ritenuta la recidiva reiterata e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazi alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, in relazione a due episodi di ricettazione commessi in Cerignola il 13/04/2011;
ha dichiarato la propria incompetenza funzionale ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Ancona, ritenuto competente in forza della sentenza di condanna emessa nei confronti del COGNOME il 18/11/2021 (pronuncia confermata dalla Corte di appello di Ancona in data 07/07/2022 e passata in cosa giudicata il 20/11/2022), a mezzo della quale l’istante è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa, per esser stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in concorso (sentenza passata in giudicato in epoca successiva, rispetto a quella della Corte di appello di Bari del 03/12/2020, divenuta irrevocabile il 03/05/2022).
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona in composizione monocratica ha parimenti declinato la propria competenza, rimettendo gli atti per la risoluzione del conflitto a questa Corte regolatrice, pe essere l’ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile – già all’epoca della presentazione della domanda ex art. 671 cod. proc. pen., in data 26/10/2022 – la pronuncia della Corte di appello di Bari passata in giudicato il 03/05/2022, dovendosi prescindere dalla mancata tempestiva annotazione della stessa nel certificato del casellario giudiziale.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza. Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è che le condizioni necessarie – ai fini de configurabilità del conflitto negativo – siano rappresentate dal doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come competenti; viene in tal modo a determinarsi la stasi del procedimento, che non può essere risolto senza l’intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, Passaro Rv. 202673; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, COGNOME, Rv. 190522). L’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto – formalmente manifestato – di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare quindi insuperabile in assenza dell’intervento di questa Corte. Tanto premesso, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Bari.
L’ultima sentenza passata in giudicato – in epoca antecedente, rispetto al momento della presentazione della richiesta di riunione in continuazione in executivis di plurime pronunce di condanna, che ha generato l’incidente di esecuzione in esame (istanza datata 16/9/2022, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata alla Corte di Appello di Bari il 26/10/2022) – è quella emessa dalla Corte di appello di Bari il 03/12/2020, divenuta irrevocabile il 03/05/2022).
2.1. Non rileva la sussìstenza di una eventuale difformità, fra la situazione effettivamente esistente e quella desumibile dalla visione del certificato del casellario giudiziale (si veda Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Rv. 280683, a mente della quale: «In tema di esecuzione, l’individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale»; in questo senso, anche Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065).
2.2. Nemmeno influisce, sulla disciplina di ripartizione della competenza in executivis, il fatto che – in epoca successiva, rispetto al momento della presentazione della domanda che radica l’incidente – passi in cosa giudicata altra pronuncia precedentemente emessa. E infatti, a norma dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., allorquando l’esecuzione sia relativa a una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza funzionale deve essere attribuita al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
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ultimo. Questa Corte, poi, ha ripetutamente chiarito come tale competenza funzionale abbia carattere assoluto, inderogabile e rilevabile anche in via officiosa e si radichi facendo esclusivo riferimento al momento della presentazione della domanda, senza poi essere soggetta a mutamenti determinati dal successivo passaggio in giudicato di ulteriori sentenze di condanna a carico della medesima persona, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib. Sez. dist. Portoferraio, Rv. 277733 – 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014 – dep. 12/02/2014, P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171).
2.3. Deve richiamarsi, infine, il principio della unitarietà dell’esecuzione, in base al quale la competenza del giudice di appello a provvedere – nella veste di giudice dell’esecuzione – si radica tanto con riferimento ai soggetti in relazione alla cui posizione vi sia stata conferma della sentenza di primo grado, quanto in ordine alla posizione di coloro per i quali vi sia stata riforma della stessa (Sez. 1 n. 31778 del 16/10/2020, GIP TRIBUNALE MILANO, Rv. 279802; Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc. Cuneo, Rv. 262987 – 01; Sez. 1, n. 44481 del 04/11/2009 Confl. comp. in proc. Arena, Rv. 245681 – 01). La suddetta sentenza della Corte di appello di Bari, passata in giudicato il 03/05/2022, dunque, radica la competenza in executivis relativamente al presente incidente di esecuzione in capo a tale Corte distrettuale, indipendentemente dal fatto che essa abbia sortito un esito di conferma in relazione alla posizione del COGNOME e non quanto agli altri originari coimputati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Bari, alla quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Bari cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, 10 aprile 2024.