Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24109 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nato a L’AQUILA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
n
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 6 settembre 2021 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo ha revocato ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio già concesso in favore di COGNOME NOME, in ossequio a una comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE Entrate che aveva riferito come i redditi conseguiti dall’imputato nell’anno 2019 fossero risultati superiori ai previsti limiti di legge.
Il suddetto decreto è stato impugnato dall’interessato, ai sensi dell’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, e il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha deciso sull’opposizione pronunciando il 24 luglio 2023 ordinanza di rigetto.
Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo ha eccepito violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, oltre a carenza di motivazione sul punto, lamentando che l’ordinanza impugnata sarebbe stata pronunciata da un giudice privo di competenza funzionale a decidere sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, pertenendo essa al Presidente dell’Ufficio di appartenenza del giudice che ha pronunciato la revoca – e dunque, nel caso di specie, al Presidente del Tribunale di Teramo
Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione della legge in materia di patrocinio a spese dello Stato, nonché erronea definizione e determinazione del reddito imponibile, come previsto dall’art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002 e dall’art. 10 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica e conclusioni, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza del primo motiv eccepito, di natura assorbente rispetto all’ulteriore censura dedotta.
Ed infatti, per come autorevolmente chiarito nella sentenza Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228667-01, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell’ammissione ad esso / disposto a norma dell’art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizion legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) f è impugnabile, tpr3:tigz’ nell’ipotesi in cui sia stato adottato ~rrtffid’ufficio, negli stessi e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all’istan ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura “compilativa”, non h abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disci (“ricorso” al Presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice ch disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ch definisce il predetto “ricorso”).
Ne consegue, allora, in ossequio al principio reiteratamente affermato da parte di questa Corte di legittimità, che il provvedimento di revo dell’ammissione al gratuito patrocinio può essere reclamato, a norma dell’art. D.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2 Romano, Rv. 270851-01; Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, COGNOME, Rv. 253644-01).
Nel caso di specie, la decisione avverso il suddetto reclamo è stata assunt dal Tribunale in composizione monocratica e non già, per come previsto dall’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, dal Presidente del Tribunale, così violando l competenza funzionale a quest’ultimo riconosciuta. Né, del resto, risulta in a prova che il Presidente abbia delegato il giudice che ha provveduto a pronunciare la decisione impugnata.
L’accoglimento dell’indicata eccezione processuale comporta, pertanto, l’assorbimento dell’ulteriore motivo di ricorso eccepito, nonché la pronunc dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Teramo, onde consentire la delibazione d ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 da parte dell’organo monocratic funzionalmente competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Teramo. Così deciso in Roma il 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente