Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31116 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31116 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari avverso il decreto del 10/01/2025 della Corte d’appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari di Bari · Letta la memoria inviata dalla difesa della COGNOME nella qualità, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché andava proposto appello ex art 310
cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1.La Procura Generale presso la Corte di appello di Bari impugna il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Bari ha approvato il rendiconto e liquidato il compenso all’amministratore giudiziario dei beni sequestrati nel procedimento distinto dal nr. 848/06 RGNR, disponendo, al contempo, la restituzione del saldo attivo di un conto corrente in favore di NOME COGNOME in proprio e nella qualità di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE.
Tanto per aver definito nel merito in appello il giudizio relativo ai fatti di reato posti a fondamento della misura reale in relazione alla quale vi era stata la nomina dell’amministratore giudiziario in favore del quale è stato liquidato il relativo compenso in esito alla approvazione del conto di gestione.
Con il ricorso si contesta la competenza della Corte di appello in luogo di quella del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari i quale giudice che ebbe ad emettere il titolo cautelare alla luce del disposto di cui all’ad 104 bis disp.
att. cod. proc. pen. i che, ad avviso del ricorrente, legittimerebbe quest’ultimo e non il giudice procedente nel merito a rendere ogni provvedimento inerente alla gestione del sequestro anche in pendenza del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 provvedimento impugnato va annullato per le ragioni precisate di seguito.
Giova premettere che il ricorso contiene critiche specifiche rivolte a decisione gravata avuto riguardo unicamente ai temi dell’approvazione del conto di gestione e della liquidazione del compenso maturato dall’amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale che occupa.
Difetta della dovuta specificità, invece, con riguardo agli ulteriori tem giudizio trattati dal provvedimento impugnato in particolare in relazione a awletb restituzione disposta in favore della COGNOME, nella qualità.
In parte qua, dunque, ne va dichiarata la inammissibilità.
3.Sempre in premessa va chiarito come, dalla lettura delle due decisioni d merito, emerga che:
-nel procedimento penale in oggetto, i sequestri preventivi disposti dal giudi per le indagini preliminari del Tribunale di Bari sono stati due, tutti resi nel
-in particolare, il primo, risalente al febbraio 2009, è stato emesso in ragi di ipotizzate partecipazioni ad una associazione ex art 416 cod. pen. – capo a) de rubrica- finalizzata alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta l nonché in relazione ai singoli reati fine (capi 1, 1 bis, 2, 3 e 4) ascritti a NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti riferibili a condotte realizzate con riguardo alla Cedib
-rispetto ai beni sottoposti al detto sequestro, la misura è stata revocata decisione assunta dal Tribunale di Bari all’esito del primo grado di giudizio, appellata;
-altri beni sono stati sequestrati al solo Canone NOME in data 13 giugn 2009, con riferimento ai fatti riferibili alla Eurocedi (capi 5 e 6), puniti se titolo di bancarotta fraudolenta, (fatti) per i quali vi è stata sentenza di co e confisca, confermata in appello (seppur limitatamente alla sola misura reale).
Emerge, dunque, che si tratta di misure adottate anteriormente alla modifica dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione a titoli di reato non rientranti tra quelli previsti dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, oggi 240 bis cod. pen. cit. e dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Rispetto a tali sequestri preventivi, va in coerenza evidenziato, alla luce delle indicazioni di principio rese nella materia dalla giurisprudenza di questa Corte, che la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione e amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 91 disp. att. cod. proc. pen. e 590 cod. proc. pen., dal primo richiamato (Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Rv. 277828; Sez. 1, n. 42726 del 20/09/2019, Rv. 277232; Sez. 1, n. 28212 del 07/06/2019).
Di contro, con riguardo ai reati ricompresi nel novero di quelli considerati dall’art 51 comma 3 bis t citato , si è affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di sequestro preventivo ordinario, il giudice per le indagini preliminari che t ha emesso il provvedimento è competente a decidere delle eventuali istanze in materia di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo anche durante la pendenza del processo, poiché per tali reati si applicano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, in forza dell’art. 12-sexies, comma 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (in tal senso si veda Sez. 1, n. 37339 del 2015, arresto in forza del quale è stata dichiarata la competenza del giudice per le indagini preliminari a decidere sull’istanza di liquidazione dei compensi, presentata dal custode giudiziario in relazione a processo per reati di cui all’indicato alveo normativo).
Le superiori indicazioni di principio portano alle seguenti conclusioni.
5.1. In tesi, nel caso che occupa, la competenza ad approvare il conto e liquidare il compenso non poteva che essere ascritta al giudice procedente nel merito e non a quello di emissione della misura. E tanto non può che essere confermato con riferimento alle utilità sequestrate nel giugno del 2009 ai danni del solo NOME e poi confiscate con decisione confermata in appello, rispetto alle quali la relativa competenza decisoria, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non poteva e non può che essere ascritta alla Corte del merito.
5.2. Quanto ai beni sequestrati nel febbraio dello stesso anno, l’intervenuto dissequestro disposto con la sentenza di primo grado ha provocato due decisive conseguenze effettuali quanto alla regiudicanda ora devoluta alla Corte.
5.2.1. Una prima conseguenza è immediata e appare legata al radicamento in capo al Tribunale dei poteri di verifica e valutazione correlati alla gestione, ormai venuta meno, dei beni dissequestrati: approvazione del conto e liquidazione del compenso, limitatamente a detta parte del compendio originariamente sequestrato, non potevano che spettare al Tribunale, atteso che la Corte del merito, per la definitività della sentenza di primo grado resa sul punto, giammai avrebbe potuto essere considerata quale giudice procedente nel merito.
Da qui l’annullamento in parte qua della decisione gravata e la trasmissione degli atti al Tribunale, per un nuovo giudizio su tali punti.
5.2.2. Una seconda conseguenza opera in via derivata.
La frattura nella gestione dei beni sequestrati determinata dalla revoca della prima misura anticipatoria – rimasta in vita solo con riguardo alle utilità sottoposte a vincolo con il provvedimento del giugno 2009- ha finito per viziare comunque la decisione gravata, malgrado la riscontrata competenza decisoria ascritta alla Corte del merito, atteso il diverso contenuto oggettivo della gestione da verificare e valutare nell’ottica del compenso da liquidare.
Ne segue l’annullamento della decisione gravata anche in parte qua, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari perché moduli diversamente le proprie valutazioni con particolare riguardo alla liquidazione del compenso, da parametrare al diverso portato oggettivo dei beni gestiti, esclusivamente coincidenti con quelli confiscati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari limitatamente alle statuizioni aventi ad oggetto il rendiconto finale e la liquidazione dei compensi all’amministratore giudiziario per i beni confiscati e oggetto del sequestro disposto nel giugno del 2009.
Dispone altresì la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari relativamente alle medesime statuizioni riferite ai beni oggetto di dissequestro nel giudizio di primo grado e originariamente sottoposti a vincolo cautelare nel febbraio del 2009. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così è deciso, 09/07/2025
Il Presidente
NOME COGNOME
#34″
Il Consigliere estensore
COGNOME