Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37918 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Perugia nei confronti della corte di appello di Roma con ordinanza del 17/05/2024
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Roma; udito, in difesa del condannato, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso in conformità;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, irrevocabilmente condannato alla pena dell’ergastolo per duplice omicídio a sfondo camorristico, avanzava in data 9 gennaio 2020 istanza di revisione del giudicato.
Con ordinanza pronunciata il 19 marzo 2020, l’adita Corte di appello di Roma dichiarava l’istanza inammissibile, ai sensi dell’art. 634, comma 1, cod. proc. pen.
Con sentenza 11 dicembre 2020, depositata il 23 febbraio 2021, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione accoglieva il ricorso dell’interessato e annullava senza rinvio la decisione di inammissibilità, ordinando la trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello di Roma per la rinnovazione della fase rescindente del giudizio di revisione.
Nel designare il giudice incaricato della prosecuzione del giudizio, la Corte di cassazione affermava esplicitamente che, nel caso di intervenuto annullamento, riferito alla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza dell’istanza di revisione in rapporto all’astratta idoneità del novum dedotto alla rivisitazione del giudicato, non dovesse trovare applicazione la regola processuale, stabilita dall’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., della translatio iudicii ad altra Corte di appello, individuata secondo i criteri di cui all’art. 11 del codice di rito.
La Corte di appello di Roma, reinvestita del giudizio, con ordinanza 14 giugno 2022 sollevava questione di legittimità costituzionale:
dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., implicante (per come risultante dall’interpretazione della Corte di cassazione) la sua rinnovata designazione alla celebrazione del giudizío di revisione, per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.;
dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., inerente l’obbligo del giudizio di rinvio di uniformarsi alla sentenza del giudice di legittimità per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, per contrasto con gli artt. 70 e 101 Cost.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 103 del 2023, dichiarava inammissibili entrambe le questioni, perché riferite a disposizioni di cui il giudice a quo non era, o non era più, chiamato a fare applicazione.
A seguito della decisione del giudice delle leggi, la Corte di appello di Roma adottava, in data 24 ottobre 2023, ordinanza dichiarativa della propria incompetenza territoriale, ai sensi degli artt. 11 e 634, comma 2, cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia.
In detta ordinanza, la Corte capitolina argomentava a sostegno dell’interpretazione, già disattesa dalla Corte suprema, secondo cui, nel caso di specie, si imponesse la dislocazione del processo presso il capoluogo del diverso distretto, individuato secondo i criteri di cui all’art. 11 cod. proc. pen.
La Corte di appello di Roma non si riteneva vincolata alla diversa designazione operata in sede di legittimità, sul presupposto che, alla luce del tipo di annullamento disposto, essa non era chiamata a pronunciare nella veste di giudice del rinvio.
La Corte di appello dì Perugia, ricevuti gli atti, con l’ordinanza in epigrafe indicata ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale.
La Corte rimettente argomenta, in via assorbente, sul carattere cogente della designazione del giudice competente alla rinnovazione della fase rescindente del giudizio di revisione, nei termini operati dalla Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di provvedere alla celebrazione ulteriore del giudizio di revisione consegue una stasi dell’attività processuale, che può essere superata solo con la decísione di questa Corte.
Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza della Corte di appello di Roma.
Tale conclusione è diretta conseguenza del principio dell’irretrattabilità del c.d. foro commissorio.
Tale principio, che rende incontestabile l’investitura del giudice cui la Corte di cassazione «affida» l’ulteriore corso del giudizio, in ogni caso in cui quest’ultimo debba proseguire in esito ad una sua pronuncia, informa di sé l’ordinamento processuale.
L’art. 627, comma 1, cod. proc. pen., declina il principio con specifico riferimento al giudizio di rinvìo, stabilendo che in esso «non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’art. 25», ossia salvo che risultíno nuovi fatti, i qual comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore (in argomento, ex pluribus, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 262551-01).
Fuori dal perimetro del giudizio di rinvio, la vigenza del principio e la sua lata portata precettiva sono comunque assicurate dal richiamato art. 25, che, in materia di competenza, così come di giurisdizione, formula l’enunciato AVV_NOTAIO, secondo il quale ogni decisione adottata al riguardo dalla Corte di cassazione «è vincolante nel corso del processo», salva l’emersione dei menzionati fatti nuovi.
E’ indifferente, ai fini dell’applicazione dell’art. 25, che si tratti di decisi assunta in sede di ricorso ordinario, o di decisione intervenuta in sede regolatoria di conflitto, come pure che si tratti di decisione assunta in accoglimento di specifico motivo di ricorso in punto di competenza o giurisdizione, o di decisione che acceda ad una statuizione principale di annullamento, con rinvio o anche senza rinvio se quest’ultima, come nel caso di specie, non chiude comunque il processo.
4. La definitività del giudizio, a seguito delle determinazioni del giudice di legittimità in tema di competenza, in qualunque forma assunte, risponde infatti ad un’esigenza di sistema, costituendo principio cardine dell’ordinamento processuale, destinato ad applicarsi anche fuori dei casi di annullamento per incompetenza, di annullamento con rinvio o di risoluzione di conflitto di competenza, con la conseguente impossibilità di configurare una situazione di conflitto tra il giudice di merito e quello di cassazione (Sez. 1, n. 115 del 15/01/1992, confl. comp. in proc. Bonsignore, Rv. 189228-01).
La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 103 del 2023, sopra citata, aveva rilevato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dinanzi ad essa sollevata, perché il giudice a quo non era più tenuto ad applicare, e quindi nemmeno a reinterpretare, l’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. in parte qua, essendo il tema della competenza, nel processo in esame, una vicenda ormai «chiusa» con la pronuncia del giudice di legittimità, «per sua natura inoppugnabile, stante la posizione di vertice che la Corte di cassazione ricopre nell’ordinamento giudiziario».
Segue la trasmissione degli atti alla Corte di appello Roma per l’ulteriore corso del giudizio.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello d Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 05/09/2024