Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26617 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26617 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE DI APPELLO DI BARI nei confronti di:
GIP TRIBUNALE BARI
ARAGIONE_SOCIALE
con l’ordinanza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Bari
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29 febbraio 2024 la Corte di appello di Bari ha sollevato conflitto di competenza con il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in relazione al procedimento di esecuzione promosso dal creditore pignoratizio Unicredit Banca spa, poi sostituito dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Il g.i.p., con ordinanza in data 07/11/2019, aveva respinto la richiesta del creditore pignoratizio di soddisfarsi sul ricavato dalla vendita di beni confiscati ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 356/1992 o, in subordine, di essere ammesso alla procedura concorsuale ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011. Decidendo l’opposizione proposta contro l’ordinanza, il g.i.p. aveva ribadito la medesima decisione. Tale seconda ordinanza, emessa in data 03/06/2021, era stata annullata dalla corte di cassazione, che aveva disposto il rinvio davanti al medesimo organo giudicante, per un nuovo giudizio. Con ordinanza emessa in data 17 aprile 2023, invece, il g.i.p. ha annullato la sua precedente decisione ed ha dichiarato la propria incompetenza, indicando quale giudice competente, ai sensi dell’art. 665 cod.proc.pen., la Corte di appello di Bari.
Questa ha declinato l’attribuzione di competenza ritenendo che la designazione del g.i.p. del Tribunale di Bari quale giudice di rinvio, effettuata dalla corte di cessazione, non consenta di discutere sulla competenza, questione mai sollevata in precedenza da detto giudice e che non può essere sollevata d’ufficio nel giudizio di rinvio. La sentenza n. 26527/2014 della Corte di cassazione, citata dal g.i.p. a sostegno della sua decisione, non contrasta con tale principio, in quanto rimetteva al giudice del rinvio la previa valutazione della propria competenza solo perché tale questione era stata oggetto di valutazione da parte della stessa Corte di cassazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto attribuirsi la competenza al g.i.p. del Tribunale di Bari, avendo la sentenza rescindente rinviato solo per decidere sulla confisca, non sulla competenza.
AVV_NOTAIO, per la società RAGIONE_SOCIALE, ha inviato conclusioni scritte, con le quali si rimette alla decisione della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.
Questi è stato indicato quale giudice di rinvio dalla sentenza n. 16341 emessa in data 01/04/2022, con cui questa Corte ha annullato l’ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Bari in data 03/06/2021, impugnata dalla società RAGIONE_SOCIALE, disponendo il rinvio del procedimento, per un nuovo giudizio, «al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari».
L’art. 627, comma 1, cod.proc.pen. stabilisce che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, con la sola eccezione di cui all’art. 25 cod.proc.pen., cioè la sopravvenienza di fatti nuovi che determinino la modifica della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti davanti al giudice dell’esecuzione, avendo questa Corte costantemente stabilito che «In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento – salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore – si applica anche quando il provvedimento annullato sia un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione» (Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278686; Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Rv. 263181, tra le molte).
Nel presente caso non risulta sopravvenuto alcun fatto nuovo, rilevante ai sensi dell’art. 25 cod.proc.pen.: il g.i.p. del Tribunale di Bari ha declinato propria competenza, previo “annullamento” dell’ordinanza emessa dal medesimo ufficio in data 07/11/2019, contro la quale era stata già proposta l’opposizione decisa con l’ordinanza del 03/06/2021 annullata dalla Corte di cassazione, affermando che sin dalla presentazione dell’istanza la competenza doveva essere attribuita alla Corte di appello di Bari, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod.proc.pen., e che la propria incompetenza poteva essere rilevata d’ufficio, a nulla rilevando che la sentenza rescindente lo avesse indicato quale giudice del rinvio, atteso che essa non aveva valutato, neppure implicitamente, la questione della competenza.
L’attribuzione della competenza ad un giudice diverso da quello incaricato, dalla sentenza rescindente, di procedere alla trattazione del giudizio di rinvio, è stata decisa, quindi, non a seguito di fatti sopravvenuti, ma in base ad una diversa valutazione addirittura dell’istanza originaria, già decisa dal g.i.p. quale giudice dell’esecuzione, anche in sede di opposizione, senza che alcuno eccepisse la sua incompetenza, mai rilevata neppure, d’ufficio, dallo stesso giudice.
Il provvedimento adottato è quindi errato, perché palesemente in contrasto con l’art. 627, comma 1, cod.proc.pen., non potendo l’attribuzione della competenza effettuata dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento
con rinvio essere sindacata, neppure d’ufficio, persino «quand’anche risulti effettuata in violazione della legge» (Sez. 6, n.46812 del 19/11/2015, Rv. 265516).
Il richiamo alla sentenza Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, Rv. 259331, operato nel provvedimento impugnato per sostenere la legittimità della rivalutazione della propria competenza da parte del giudice, è errato.
La motivazione di detta sentenza è relativa, infatti, ad una vicenda in cui, in primo luogo, la questione della competenza era stata affrontata nel provvedimento impugnato, avendo quel giudice dell’esecuzione respinto la richiesta di applicare le norme del d.lgs. n. 159/2011 anche sostenendo la diversa competenza, in materia, del giudice della prevenzione, e in secondo luogo la decisione della Suprema Corte aveva avuto ad oggetto la necessità di una rivalutazione della competenza, in conseguenza del principio dì diritto dettato.
Nella presente procedura, invece, la questione della competenza non è stata mai posta, essendosi lo stesso giudice per le indagini preliminari sempre dichiarato “giudice dell’esecuzione”, in entrambi i provvedimenti da lui emessi, e neppure sussiste una possibile competenza alternativa del giudice della prevenzione, non essendo la confisca originaria disposta in una procedura di prevenzione. Nella sentenza citata, inoltre, la questione della competenza è stata rilevata d’ufficio dalla stessa Corte di cassazione e devoluta alla decisione del giudice di rinvio, il quale, quindi, legittimamente poteva, ed anzi doveva, occuparsene, essendo il suo parametro decisorio, indicato dalla sentenza rescindente, comprensivo anche di tale questione.
Sulla base dei principi sopra esposti, il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente per l’esecuzione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, al quale devono, pertanto, essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Bari cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 15 maggio 2024
;NOME COGNOME.,’