Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 52138 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 52138 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2019
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE UDINE nei confronti di:
NOME COGNOME
con l’ordinanza del 26/07/2019 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del TRIBUNALE DI UDINE.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 26-6-2019, il Giudice monocratico del Tribunale di Udine, assegnatario del fascicolo Oendente in fase dibattimentale nei confronti di COGNOME Umberto citato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 337, 582, 635 cod. pen. e 4 L. n° 110 del 1975, dichiarava la propria incompetenza a provvedere e proponeva conflitto di competenza con li Giudice di Pace di Udine che, chiamato a decidere l’opposizione per annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto nei confronti dell’COGNOME per
violazioni del codice della strada commesse in occasione della consumazione dei citati reati, dopo avere sospeso il provvedimento, aveva trasmesso gli atti al giudice penale, rilevando una ipotesi di connessione oggettiva tra i reati e gli illeciti amministrativi ai sensi dell’art. 221 del Codice della Strada. Il giudi confliggente osservava, invece, che il Giudice di pace per consentire l’avvio della diversa forma di contestazione e applicazione delle sanzioni amministrative attraverso il rito penale non si sarebbe dovuto limitare a trasmettere gli atti, ma avrebbe dovuto preliminarmente annullare l’ordinanza ingiunzione, risultata emessa da un organo incompetente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che sussiste materia di conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.,giacché sia il Tribunale di Udine sia il Giudice di Pace di Udine hanno ricusato la loro competenza.
2. Nel merito, il conflitto va risolto nel senso della competenza del Tribunale di Udine.
3. L’art. 221 del Codice della Strada, richiamando pedissequamente il regime previsto dall’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (rimasto in vigore anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale le cui disposizioni di attuazione e segnatamente l’ art. 210 fanno salve le norme «che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato»), disciplina la connessione obiettiva di violazioni del Codic della Strada con un reato, devolvendo al giudice penale anche la competenza sull’illecito amministrativo nei casi in cui l’esistenza di un reato dipend dall’accertamento di una violazione non costituente reato. Più in dettaglio, l’art. 24 cit. dispone al primo comma che «Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione»; e, al comma 2, che «La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 220».
Secondo l’interpretazione prevalsa nella giurisprudenza di legittimità civile, il giudice investito dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione che rilevi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l’accertamento dell’esistenza di un reato deve limitarsi a trasmettere gli atti al
giudice competente a decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere sulla predetta violazione (Cass. Civ., Sez. 6 – 2, ordinanza n. 5341 del 6.3.2018 Rv. 647990).
Parallelamente, la giurisprudenza penale ha chiarito che può sussistere un conflitto negativo improprio di competenza tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un’infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto ad uno dei due attori opponenti in sede civile. In detta ipotesi, la risoluzione del conflitto dipende dalla sussistenza meno dei profili di connessione individuati dall’art. 24 della legge n. 689 del 1981: se detti profili non emergono deve essere affermata la competenza del giudice di pace, in caso contrario, il giudice che deve procedere è quello penale (Sez. 1, n. 5603 del 17/1/2008, Confl. comp. in proc. Vesco, Rv. 238866).
In applicazione di questi principi, il giudice di pace di Udine, una volta rilevata la connessione obbiettiva, ha correttamente trasmesso gli atti al giudice penale ritenendolo competente.
Il giudice penale, dal canto suo, non ha contestato la sussistenza di un rapporto di connessione tra le violazioni amministrative ed i reati oggetto del suo procedimento (emergente con evidenza dalla lettura dei capi di imputazione contestati nel decreto di citazione a giudizio), ma ha sollevato il conflitt ritenendo condizione ostativa alla sua cognizione sugli illeciti amministrativi la permanenza in capo al Giudice di pace della cognizione funzionale in materia di opposizione alle ordinanze ingiunzione , con conseguente necessità per detto giudice di definire preliminarmente il giudizio pendente, anche solo al fine di annullare l’ordinanza sottoposta al suo esame.
La questione relativa alla conservazione di efficacia o meno dell’ordinanza ingiunzione opposta, dopo la trasmissione degli atti al giudice penale ai sensi dell’art. 24 della legge n. 689 del 1981 o 221 del Codice della Strada,non è stata del tutto risolta dalla giurisprudenza di legittimità civile. Secondo l’orientamento più risalente «quando la competenza per l’irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell’art. 24 legge n. 689 del 1981, resta precluso fin dall’origine ogni potere sanzionatorio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, una volta emessa dall’Autorità amministrativa l’ordinanza – ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull’opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui al citato art. 24 legge n. 689 del 1981, revocare l’opposta ordinanza per incompetenza originaria
della P.A. ad emetterle (Cass. Civ., Sez. 1, n. 4638 del 12/04/20 Rv. 535604); secondo l’arresto più recente, invece, «allorché il giudice civi sensi dell’art. 24 della I. n. 689 del 1981, rilevi la connessione obiet pregiudizialità della violazione amministrativa con l’accertamento dell’esist di un reato, non sussistono i presupposti per la sospensione del processo ai dell’art. 295 c.p.c., dovendo egli limitarsi a trasmettere gli atti a competente a decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere s predetta violazione»( Cass. Civ. Sez. 6 – 2, Ord. n. 5341 del 06/03/20 Rv. 647990- 02). Tuttavia, a prescindere dall’opzione interpretativa prescel nel caso in esame, l’ordinanza ingiunzione è stata sospesa dal Giudice di p fino alla definizione del procedimento penale – non vi è dubbio che, ricorrend presupposto della connessione oggettiva tra illecito amministrativo e ill penale, operi comunque lo spostamento di competenza in favore del giudice penale che, una volta investito anche del procedimento sull’ille amministrativo, acquista la piena cognizione anche sull’applicazione de sanzioni amministrative connesse al reato, divenendo, in tal modo, unico titol in via esclusiva «ab origine» del potere sanzionatorio della pubb amministrazione, con la conseguenza che la sua decisione prevale sull’origina ordinanza ingiunzione (Cass. Civ. Sez. 1, n. 4036 del 16/04/1991, Rv. 47168 Sez. 1, n. 9209 del 03/08/1992, Rv. 478417; Sez. L, n. 4462 del 13/5/i1996, 497579; Sez. 1, n. 4638 del 12/04/2000, Rv. 535604).
4. Il conflitto negativo deve pertanto essere risolto con la trasmissione atti restitengi Tribunale di Udine. t GLYPH al
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Udine cui dispone trasmettersi gli atti Così deciso in Roma il 22 novembre 2019.