Competenza Giudice Esecuzione: La Corte d’Appello Decide per Tutti
Nell’intricato panorama della procedura penale, la fase dell’esecuzione della pena rappresenta un momento cruciale in cui i diritti e le pene stabilite trovano concreta attuazione. Un errore nell’individuazione dell’organo giurisdizionale corretto può portare a ritardi e annullamenti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto fondamentale sulla competenza del giudice dell’esecuzione nei procedimenti con una pluralità di imputati, offrendo una guida preziosa per gli operatori del diritto.
Il Fatto: Una Questione di Competenza Giudiziaria
Il caso trae origine da un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di un tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione. Il GIP aveva accolto la richiesta di un condannato per il riconoscimento della continuazione tra diversi fatti di reato oggetto di distinte sentenze irrevocabili.
Contro tale decisione, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un vizio di incompetenza funzionale. Secondo l’accusa, il giudice corretto non era il GIP del Tribunale, bensì la Corte di Appello, poiché era stata quest’ultima a emettere l’ultima decisione divenuta irrevocabile nel procedimento a carico del condannato e dei suoi coimputati.
La Decisione della Cassazione sulla Competenza del Giudice dell’Esecuzione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza del GIP, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello, individuata come l’organo funzionalmente competente a decidere.
La Corte ha stabilito che la competenza del giudice dell’esecuzione si radica presso il giudice che ha emesso l’ultima sentenza irrevocabile nel procedimento. Nel caso di specie, si trattava di una pronuncia della Corte di Appello.
Il Principio di Diritto e la Forza Espansiva della Riforma
Il punto centrale della decisione risiede nell’applicazione di un principio consolidato, richiamato dalla stessa Corte (Cass. Pen., Sez. I, n. 21681/2013). Secondo tale orientamento, nei procedimenti con più imputati, qualora la Corte d’Appello riformi in modo sostanziale la sentenza di primo grado anche per uno solo dei coimputati, essa diventa competente per la fase esecutiva nei confronti di tutti.
Questa competenza si estende non solo agli imputati la cui posizione è stata modificata, ma anche a quelli per i quali la sentenza di primo grado era stata integralmente confermata. L’intervento della Corte d’Appello, anche se limitato a una singola posizione, attrae a sé la competenza per l’intera fase esecutiva, garantendo un’uniformità di gestione del procedimento.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione è lineare e si basa sulla necessità di individuare un unico giudice per la fase esecutiva in procedimenti complessi. La decisione divenuta irrevocabile per ultima, emessa dalla Corte di Appello, aveva operato una ‘variazione sostanziale’ per un coimputato. Questo fatto, apparentemente circoscritto, ha un effetto espansivo sull’intera competenza esecutiva. La logica è quella di evitare una frammentazione delle decisioni in fase esecutiva, che potrebbero essere gestite da giudici diversi (ad esempio, alcuni dal GIP, altri dalla Corte d’Appello), con il rischio di pronunce disomogenee. La scelta di centralizzare tutto presso il giudice che ha operato l’ultima modifica di merito assicura coerenza e ordine procedurale.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio procedurale di notevole importanza pratica. Per gli avvocati e i professionisti del settore, è fondamentale, prima di avviare un procedimento in fase esecutiva, verificare con attenzione quale sia stata l’ultima decisione irrevocabile emessa, specialmente in contesti con più imputati. Identificare correttamente la competenza del giudice dell’esecuzione è il primo passo per evitare l’annullamento del provvedimento e garantire una rapida ed efficace tutela dei diritti del proprio assistito. L’errore del GIP, pur agendo in buona fede, ha comportato un annullamento che rimanda la decisione alla sede corretta, quella della Corte d’Appello.
Chi è il giudice competente per l’esecuzione quando in un processo con più imputati la Corte d’Appello modifica la sentenza solo per uno di essi?
La competenza spetta alla Corte d’Appello per tutti i coimputati. Anche se la sentenza di primo grado è stata confermata per alcuni, la modifica sostanziale anche per un solo imputato attrae la competenza per l’intera fase esecutiva presso il giudice d’appello.
Perché il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) è stato annullato in questo caso?
È stato annullato per ‘incompetenza funzionale’, poiché il GIP non era il giudice corretto a decidere. La competenza era della Corte d’Appello, essendo stata quest’ultima a emettere l’ultima decisione irrevocabile che modificava sostanzialmente la sentenza di primo grado per un coimputato.
Cosa succede dopo l’annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello, individuata come il giudice funzionalmente competente. Sarà quindi la Corte d’Appello a dover procedere con l’ulteriore corso del procedimento di esecuzione e decidere nel merito della richiesta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21844 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21844 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il tribunale TRIBUNALE DI BARI nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a BARI il 21/09/1985 avverso l’ordinanza del 25/11/2024 del GIP TRIBUNALEdi Bari; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME; del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 25 novembre 2024 il GIP del Tribunale di Bari – quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione, tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, introdotta da NOME COGNOME
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, deducendo vizio di incompetenza funzionale del giudice della esecuzione che ha emesso la decisione, dovendosi ritenere competente la Corte di Appello di Bari, sempre in riferimento alla decisione del 27 giugno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
La decisione divenuta irrevocabile per ultima Ł effettivamente quella emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 27 giugno 2023. Si tratta di una decisione che radica l’esecuzione nei confronti di tutti i coimputati, tra cui NOME COGNOME avendo operato una variazione sostanziale della decisione di primo grado per il coimputato NOME COGNOME (v. Sez. I n.21681 del 22.3.2013, rv 256081 e successive, per cui nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza a provvedere “in executivis” Ł del giudice di appello non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata).
Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bari per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 11/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME