Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15452 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 20/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 2590/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Milano nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a FERRARA il 29/02/1960
avverso l’ordinanza del 09/12/2024 della Corte d’appello di Milano lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex articolo 671 cod. proc. pen. tra i fatti giudicati con tre sentenze (1. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 4 dicembre 2006, irrevocabile in data 22 giugno 2007; 2. Corte d’appello di Milano in data 19 febbraio 2015, irrevocabile in data 23 ottobre 2015; 3. Corte d’appello di Milano in data 30 giugno 2016, irrevocabile in data 19 giugno 2017).
La richiesta del condannato, presentata al Tribunale di Varese ritenuto competente, Ł stata trasmessa alla Corte d’appello con ordinanza del 23 ottobre 2024 sulla base della circostanza che la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 30 giugno 2016, irrevocabile in data 19 giugno 2017, conteneva una riforma sostanziale della decisione di primo grado assunta dal Tribunale di Varese con riguardo a un coimputato nei confronti del quale era stata pronunciata in secondo grado la declaratoria di estinzione ex art. 150 cod. pen.
Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato perchØ emanato da giudice incompetente, in quanto l’ultima sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, Ł quella pronunciata dal Tribunale di Varese, a nulla rilevando che in secondo grado la Corte d’appello abbia dichiarato l’estinzione del reato a carico di un coimputato deceduto.
Secondo il pubblico ministero ricorrente, a differenza della declaratoria in appello di prescrizione di un reato, in relazione alla quale resta ferma la competenza del giudice di primo grado (Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Setale, Rv. 277463 – 02), la declaratoria di estinzione per morte dell’imputato pronunciata dal giudice di appello non ha effetti sulla competenza del giudice dell’esecuzione perchØ non comporta una riforma in senso sostanziale della decisione resa in primo grado nei confronti del condannato, in quanto non riguarda il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, come correttamente segnalato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte.
Non Ł controverso che nel processo cumulativo deciso con la sentenza n. 3, il giudice di secondo grado ha prosciolto un coimputato, rilevandone la morte nel corso del giudizio di impugnazione, mentre ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti dell’odierno ricorrente.
2.1. Il pubblico ministero ricorrente, del resto, non contesta il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale radica la competenza per la fase esecutiva in capo al giudice di secondo grado quando la sentenza dallo stesso emessa abbia introdotto una modifica sostanziale nel senso stabilito dal primo inciso dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. della pronuncia di primo grado, anche se per un imputato diverso dall’istante.
In tema di competenza in executivis la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi:
«per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado Ł stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata» (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, conflitto di competenza Gip Tribunale Milano, Rv. 279802 – 01);
«nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado Ł stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell’applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Setale, Rv. 277463 – 02);
«nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in virtø del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a quelli per cui la sentenza Ł stata riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante» (Sez. 1, n. 14686 del 28/02/2014, Conflitto di competenza in proc. COGNOME, Rv. 259797 – 01)
Va, in proposito, ricordato il carattere formale delle regole di determinazione della competenza, fondate su criteri astratti, funzionali a una ordinata e unitaria predeterminazione della competenza a prescindere dalla possibilità che taluna delle statuizioni che concorrono a determinarla sia o meno in concreto suscettibile di esecuzione o di dare luogo a interventi del giudice dell’esecuzione.
4.1. Non deve, del resto, dimenticarsi che i provvedimenti di proscioglimento hanno rilievo anche nella fase esecutiva; al di là della rilevanza che assume nel concorso con altri provvedimenti di proscioglimento, di non luogo a procedere o di condanna (per il medesimo fatto e nei confronti della stessa persona), ai sensi dell’articolo 669, commi 7 e 8, cod. proc. pen., la sentenza di proscioglimento, oltre alle statuizioni di liberazione, di rilascio o di restituzione Ł, in effetti, suscettibile di comportare plurimi interventi in executivis, tutti normativamente previsti dall’articolo 676, comma 1, cod. proc. pen., oltre alla declaratoria della falsità documentale accertata ai sensi dell’articolo 537, comma 4, cod. proc. pen. (articolo 675, comma 1, cod. proc. pen.), alla cancellazione, alla ripristinazione, alla riforma o alla rinnovazione dei documenti (articolo 675, comma 2, cod. proc. pen.).
4.2. Il legislatore non ha, dunque, circoscritto l’ambito della competenza del giudice della esecuzione alle sole sentenze o ai soli decreti penali di condanna, ma ha fatto riferimento alla generale categoria del «provvedimento» giudiziario, la quale categoria comprende sia le sentenze e i decreti penali di condanna che le sentenze di non luogo a procedere e quelle di proscioglimento (articolo 665 cod. proc. pen.).
Conclusivamente, da un canto, la rilevanza dei provvedimenti di proscioglimento in executivis e, precipuamente, la loro attitudine a costituire materia esclusiva di deliberazione del giudice della esecuzione e, dall’altro canto, il principio della «unitarietà della esecuzione», comportano il corollario che la riforma sostanziale della medesima sentenza (pur nel senso del proscioglimento) adottata nei confronti di persona diversa dal condannato instante (nei confronti del quale la decisione Ł stata confermata ovvero riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili), radica per tutti la competenza del giudice di secondo grado, quale giudice della esecuzione, ai sensi dell’articolo 665, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. pen.
5.1. A tanto non si sottrae, similmente a quanto già affermato dalla giurisprudenza in relazione alla declaratoria di prescrizione (Sez. 1, Setale, cit.), il proscioglimento per morte del (co)-imputato, poichØ si tratta di una pronuncia che comporta la riforma sostanziale, nei termini anzidetti, della decisione di primo grado anche nei confronti di colui il quale abbia, formalmente, registrato il rigetto dell’atto di impugnazione o la sola mitigazione della pena.
Il ricorso Ł, quindi, infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 20/03/2025.
Il Consigliere estensore