Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30260 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di Messina lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull’istanza, formulata dal Pubblico Ministero della medesima città, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 02/03/2020, irrevocabile il 19/06/2020, in favore della Corte d’appello di Messina, cui trasmetteva gli atti.
In particolare, in accoglimento di eccezione difensiva, osservava il Tribunale come, al momento della proposizione dell’istanza da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina, il 16/10/2024, la condanna divenuta irrevocabile per ultima a caricodel prevenuto era la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Messina il 11/09/024, irrevocabile il 12/10/2024.
2.Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che denuncia, ex art. 606 lett. b ) cod. proc. pen., l’abnormità dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, per violazione delle norme penali processuali ex artt. 655 commi 1 e 2, 663 comma 2 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 666 cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata Ł irrimediabilmente viziata in quanto il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto trasmettere gli atti non alla Corte di appello di Messina, bensì alla Procura generale presso la medesima Corte, unico ufficio competente a proporre l’incidente di esecuzione. Tale incidente Ł stato invece proposto dal Procuratore presso il Tribunale di Messina, che era tuttavia incompetente, con la conseguenza che il provvedimento impugnato risulta essere stato emesso da Giudice carente di potere.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto
– Relatore –
Sent. n. sez. 2009/2025
CC – 10/06/2025
pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
2.Questa Corte ha ripetutamente chiarito come il sistema processuale non consenta – in ossequio al generale principio della tassatività dei mezzi di impugnazione – la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione, con riferimento alle pronunce che decidono in ordine alla competenza del giudice adito. La Suprema Corte, infatti, può pronunciarsi sulla medesima questione, soltanto se investitane mediante conflitto (Sez. 5, n. 671 del 25/11/1998, COGNOME, rv. 212512; Sez. 4, n. 46571 del 05/10/2004, COGNOME, rv. 230575; Sez. 5, n. 3102 del 16/12/2005, COGNOME, rv. 233748; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, COGNOME, rv. 258865; si veda anche Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, COGNOME, Rv. 275773, a mente della quale: «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano – qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente l’elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.»; nello stesso senso si Ł espressa anche Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803).
Giova precisare come la regola generale sopra richiamata, ossia quella della non impugnabilità delle decisioni atte a determinare un conflitto di giurisdizione o di competenza, operi anche in executivis , allorquando il provvedimento che si intenda contestare risulti adottato – con le forme dell’ordinanza – all’interno di un procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013, COGNOME, Rv. 256284; Sez. 1, n. 5979 del 21/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269312).
3.Con riferimento alla lamentata abnormità dell’impugnato provvedimento, va osservato comela garanzia assicurata dall’art. 111 Cost., comma 7, quanto alla ricorribilità in Cassazione delle sentenze per violazione di legge, presuppone che il provvedimento impugnato sia caratterizzata dalla sua decisorietà e definitività, ossia dalla sua attitudine, in assenza di altro rimedio idoneo a consentire il controllo di legittimità da parte della Core d legittimità, a determinare un pregiudizio irreparabile per la parte soccombente.
Ebbene, va osservato come la decisione sulla competenza assumaun contenuto di mero rito, inidoneo ad incidere irrimediabilmente sugli interessi sostanziali delle parti, e suscettibile di essere ulteriormente sindacato sia da parte del giudice che dovesse essere successivamente investito del procedimento, attraverso la possibilità di sollevare, ove egli si ritenga a propria volta incompetente, il conflitto sopra richiamato dinanzi alla Corte di cassazione, sia da parte del giudice dell’impugnazione – e, quindi, in ultima istanza, ancora ad opera della Corte suprema – per il caso in cui, al contrario, venga ritenuta in prosieguo sussistente la competenza a decidere (Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015, COGNOME, Rv. 264258 – 01).
4.Pur a fronte di tale decisiva considerazione, circa l’inidoneità della dedotta abnormità ad aggirare l’ostacolo della non impugnabilità attraverso il ricorso per cassazione, va comunque chiarito, come correttamente sottolineato dal P.G. in seno alla sua requisitoria, che l’incompetenza “territoriale” del Pubblico ministero in funzione di organo dell’esecuzione non rientra in alcuna delle ipotesi espressamente previste, nØ Ł riconducibile ad alcuna delle disposizioni generali in tema di nullità, che (ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) concernono l’iniziativa nell’esercizio dell’azione penale o la sua partecipazione al
procedimento; il requisito della competenza riguarda infatti il giudice, e non il pubblico ministero, la cui incompetenza, di per sØ, non Ł sanzionata a pena di nullità degli atti conseguenti (Sez. 5, 2/7/2007, n. 31916, COGNOME, Rv. 237574; Sez. 1, 20/3/2020, n. 12846, COGNOME, Rv. 278817).
5.Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 10/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME