Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45897 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45897 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da:
Tribunale di Brindisi
nei confronti di:
Corte d’Appello di Lecce
con ordinanza del 19.6.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16.9.2024, il Tribunale di Brindisi, a seguito di un’ordinanza della Corte di Appello di Lecce del 15.5.2024 che gli trasmetteva per competenza gli atti relativi a un incidente di esecuzione proposto da COGNOME
COGNOME ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., per la risoluzione di un conflitto di competenza.
Con l’incidente di esecuzione, in particolare, il condannato aveva lamentato di non avere mai avuto conoscenza di una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Lecce il 13.1.2010, irrevocabile il 12.11.2010: la Corte d’Appello di Lecce aveva declinato la propria competenza, individuandola in capo al Tribunale di Brindisi, in quanto giudice che aveva emesso altra sentenza di condanna di COGNOME divenuta irrevocabile per ultima.
L’ordinanza con cui sono stati rimessi gli atti a questa Corte premette che effettivamente il Tribunale di Brindisi ha emesso in data 17.12.2012 una sentenza di condanna nei confronti di COGNOME, confermata dalla Corte di Appello di Lecce il 17.12.2014 e divenuta definitiva il 13.6.2015; precisa, altresì, che dal certificato del casellario giudiziale nella disponibilità del giudice dell’esecuzione adito dal condannato, tale sentenza risultava divenuta irrevocabile per ultimo.
Tuttavia, negli atti di esecuzione risulta pure che COGNOME, con ordinanza della Corte di Appello di Lecce del 10.5.2023 (non impugnata), sia stato restituito nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. per proporre appello avverso la seconda sentenza del Tribunale di Brindisi, e che a tale provvedimento in sede di esecuzione abbia fatto sèguito la proposizione dell’appello da parte dell’imputato avverso la sentenza del 17.12.2012: la successiva pronuncia di secondo grado è stata poi impugnata con ricorso per cassazione, rigettato il 29.5.2024.
Di conseguenza, al momento della presentazione dell’incidente di esecuzione in data 23.4.2024 – sostiene l’ordinanza del Tribunale di Brindisi – la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella della Corte di Appello di Lecce del 13.1.2010 e, pertanto, il giudice dell’esecuzione competente andava individuato nella stessa Corte di Appello di Lecce.
L’ordinanza, infatti, considera che, pur essendo nel frattempo intervenuto il nuovo titolo definitivo conseguente al rigetto in data 29.5.2024 del ricorso per cassazione avverso la seconda sentenza, ciò nondimeno la data che radica la competenza della Corte di Appello di Lecce è quella della proposizione dell’incidente di esecuzione il 23.4.2024: la competenza, infatti, non subisce mutamenti in ossequio al principio della perpetuatio jurisdíctionis.
Aggiunge anche, infine, che la circostanza che non risultasse nel certificato del casellario l’avvenuta restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 17.12.2012 non vale ad assegnare prevalenza al dato formale su quello effettivo.
Con requisitoria scritta dell’1.7.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto di riconoscere la competenza della Corte d’Appello di Lecce.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deve essere risolto con la dichiarazione della competenza della Corte di Appello di Lecce, muovendo dalla premessa che la ricostruzione in fatto delle precedenti vicende esecutive, contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Brindisi, è corretta.
A quanto già esposto, va aggiunto che agli atti è allegato un decreto di sospensione dell’esecuzione della pena adottato 1’11.5.2023 dal Pubblico Ministro di Brindisi, il quale, dando atto della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 17.12.2012 e del fatto che il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato non esecutivo il titolo, ha disposto lo scioglimento del precedente cumulo del 9.11.2022 e ha trasmesso non a caso gli, atti alla Procura Generale della Repubblica di Lecce per l’esecuzione della prima sentenza. Negli atti è inclusa anche l’attestazione che la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato in data 29.5.2024 il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato per effetto della restituzione nel termine.
Ciò posto, va osservato che la restituzione nel termine comporta, ai sensi dell’art. 175, comma 7, cod. proc. pen., che il giudice adotti tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine per impugnare.
L’effetto della scadenza del termine per impugnare è, ai sensi dell’art. 648 cod. proc. pen., la irrevocabilità della sentenza (“sono irrevocabili le sentenze … contro le quali non è ammessa impugnazione”) e l’effetto della irrevocabilità è, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. pen., la esecutività della sentenza. L’art. 670 cod. proc. pen. stabilisce che, in caso di accoglimento di questioni sul titolo esecutivo, il giudice dichiara la non esecutività del provvedimento.
Dunque, la restituzione nel termine per proporre impugnazione fa venire meno la esecutività, come effetto del fatto che prima ancora è venuta meno la stessa irrevocabilità della sentenza: se può essere impugnata, infatti, la sentenza evidentemente non è irrevocabile, stante il chiaro il disposto dell’art. 648 cod. proc. pen.
Questo vuol dire che, al momento della proposizione dell”incidente di esecuzione nell’interesse di Budani in data 23.4.2024, vi era una sola sentenza irrevocabile, ovvero quella della Corte d’Appello di Lecce oggetto dell’istanza, sicché non poteva trovare applicazione l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che riguarda il caso della pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi.
Va affermata, pertanto, la competenza della Corte d’Appello di Lecce.
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La competenza del giudice dell’esecuzione, infatti, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 16127 dell’1/4/2021, Rv. 281065 – 01).
Né è suscettibile di influire sulla conclusione raggiunta dal collegio la circostanza che dal certificato del casellario giudiziale nella disponibilità di entrambe le autorità giudiziarie interessate risultasse ancora annotata la irrevocabilità della seconda sentenza del 17.12.2012 (per quanto emerge dagli atti, questa era la risultanza sia di un certificato del 15.5.2024 in possesso della Corte d’Appello di Lecce, sia di un certificato del 4.6.2024 in possesso del Tribunale di Brindisi).
L’esistenza di un titolo giurisdizionale esecutivo non deve necessariamente emergere soltanto dal certificato del casellario giudiziale, potendo anche ricavarsi da altre fonti (Sez. 1, n. 32563 del 20/10/2020, n.m.) e restando, quindi, a carico del giudice dell’esecuzione l’onere di verifica in ordine alla propria competenza (Sez. 1, n. 16127 dell’1/4/2021, già sopra citata).
P.Q.M.
decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Lecce cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso 1’11.9.2024