Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 419 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 419 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE BARI nei confronti di:
TRIBUNALE DI NOME COGNOME VETERE
con l’ordinanza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott.ssa NOME COGNOME intervenuta per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di due sentenze di condanna, proposta da NOME COGNOME Ha quindi tramesso GLYPH al Tribunale di Bari, rilevando che dal certificato penale aggiornato risulta come sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima quella emessa dal Tribunale di Bari il 31 agosto 2018.
Il Tribunale di Bari, ricevuti gli atti, ha negato la propria competenza a provvedere. Ha rilevato che la competenza spetta al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quanto il provvedimento divenuto irrevoc:abile per ultimo è costituito dalla sentenza della Corte di appello di Napoli, definitiva il 12 ottobre 2018, di conferma della sentenza di condanna dell’il marzo 2010 di quel Tribunale. Ha quindi rimesso gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione del conflitto negativo di competenza.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Considerato in diritto
Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 c.p.p.
Regola normativa di univoca lettura è che, nel caso in cui siano più le sentenze di condanna poste in esecuzione, emesse da diverse Autorità giudiziarie, giudice preposto all’esecuzione è, per tutti i tili , il giudice della sentenza diventua irrevocabile per ultima. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito nel corso del tempo il principio per il quale “in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa” – Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Rv. 259600 -.
Si rileva, allora, che, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima è stata emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta della sentenza dell’il marzo 2010 – sezione distaccata di Aversa -, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 2018 con la conferma pronunciata dalla Corte di appello di Napoli. Ed invece, la sentenza emessa dal Tribunale di Bari è divenuta irrevocabile il 21 settembre 2016.
Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Seguono le comunicazioni di cui all’alt. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M..
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 21 novembre 2023.