Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2974 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2974 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 07/01/2025
R.G.N. 37399/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Corte di appello di ROMA
con ordinanza del 28/10/2024 della Corte di appello di ROMA
nei confronti di:
Corte di appello di FIRENZE
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in ALBANIA il 28/09/1978 avverso il provvedimento del 8/08/2024 della Corte d’appello di Firenze Visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per la competenza della Corte d’appello di Firenze.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Nel corso del procedimento di esecuzione volto alla declaratoria di non eseguibilità ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 21 novembre 2007, irrevocabile in data 21 aprile 2008, nei confronti di NOME COGNOME la Corte d’appello di Roma giudice dell’esecuzione , investita della competenza a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Presidente della Corte d’appello di Firenze in data 8 agosto 2024, ha sollevato conflitto negativo di competenza con la suddetta Corte, evidenziando che l’istanza era stata depositata in data 8 aprile 2024, cioŁ prima del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Roma in data 11 novembre 2023, irrevocabile in data 26 aprile 2024, mentre la competenza va attribuita, per il principio della perpetuatio competentiae , alla Corte d’appello di Firenze in relazione alla sentenza pronunciata in data 18 settembre 2015, irrevocabile in data 15 novembre 2017.
La Corte d’appello di Firenze, quale altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenire osservazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza non sussiste perchØ Ł nullo il provvedimento declinatorio emesso dal Presidente della Corte d’appello di Firenze.
Con il decreto del 8 agosto 2024, emesso dal Presidente della Corte d’appello di Firenze, veniva disposta la trasmissione alla Corte d’appello di Roma del procedimento di esecuzione relativo all’istanza proposta in data 8 aprile 2024 da NOME COGNOME per la declaratoria di non eseguibilità ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 21 novembre 2007, irrevocabile in data 21 aprile 2008.
2.1. La Corte d’appello di Firenze aveva ricevuto gli atti dal Tribunale di Firenze che, con ordinanza in data 9 maggio 2024, si era dichiarato incompetente in ragione della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze in data 18 settembre 2015, irrevocabile in data 15 novembre 2017, ultimo provvedimento divenuto esecutivo alla data di presentazione dell’istanza.
Osserva, in via preliminare, il Collegio che il provvedimento emesso dal Presidente della Corte d’appello di Firenze Ł nullo ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice.
Appare, infatti, non contestato che della questione di competenza sia stata investita la Corte d’appello di Firenze.
Nel provvedimento che declina la competenza in favore della Corte d’appello di Roma manca, però, qualsiasi riferimento alla collegialità della decisione, non essendo indicati, tra l’altro, la natura collegiale del provvedimento, i componenti del collegio e l’effettuazione della camera di consiglio.
A norma dell’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., il presidente del collegio può provvedere de plano unicamente nei casi ivi previsti, tra i quali non rientra la questione di competenza, dovendo in ogni altro caso rimettere ogni decisione al collegio a norma del successivo comma 3 del medesimo articolo.
Infatti, «in materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilievo dell’inammissibilità senza contraddittorio Ł limitato ai casi in cui appaiono ictu oculi insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicchØ rimangono riservate al collegio – e al rito camerale – sia la pronuncia di incompetenza, sia questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza (Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, COGNOME, Rv. 228996).
3.1. Nel caso di specie, dunque, il presidente del collegio non aveva il potere di declinare de plano la competenza, essendo stato investito il collegio dell’incidente di esecuzione a seguito della rituale declinatoria di competenza del Tribunale di Firenze.
Trattandosi di inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell’organo decidente, che determina la nullità assoluta del provvedimento emesso, essa può essere rilevata d’ufficio dal Collegio nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
3.2. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
«Nel procedimento di esecuzione, non spetta al presidente del collegio declinare la competenza, essendo la questione riservata al collegio, non trattandosi di un’ipotesi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.».
Si noti che analogo principio Ł stato affermato con riguardo alla proposizione del conflitto di competenza da parte del presidente dell’organo collegiale investito dell’incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 49 del 02/12/2016 – dep. 2017, Conflitto competenza Tribunale di Roma, Rv. 269292 01, ha affermato che «nel procedimento di esecuzione, non spetta al Presidente del collegio,
investito a seguito della declinatoria di competenza da parte di altro giudice, di promuovere con decreto il conflitto di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., essendo tale questione riservata al collegio, non trattandosi di un’ipotesi di manifesta infondatezza ovvero della mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.»).
3.3. Va, quindi, annullato senza rinvio il decreto del 8 agosto 2024 emesso dal Presidente della Corte d’appello di Firenze.
Spetta al collegio d’appello, designato per la trattazione dell’incidente di esecuzione a seguito della declinatoria di competenza del Tribunale di Firenze, di procedere alla adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusi quelli eventualmente attinenti alla competenza, avendo cura di verificare la data di irrevocabilità dei provvedimenti rispetto alla data dell’istanza, onde rispettare il principio di perpetuatio jurisdictionis ( ex multis , Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Conflitto di competenza Tribunale – Sezione distaccata di Portoferraio, Rv. 277733 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento in data 8 agosto 2024 del Presidente della Corte di appello di Firenze, dichiara l’insussistenza del conflitto e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 07/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME