Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4903 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAVIANO il DATA_NASCITA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME, con avverso l’ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce
RITENUTO IN FATTO
In data 09/01/2023, a seguito di declaratoria di inammissibilità d relativo ricorso in cassazione, è passata in giudicato la condanna alla pena di sei di reclusione, inflitta con sentenza del 23/02/2022 dalla Corte di appel Lecce nei confronti di NOME COGNOME. Questi ha quindi proposto incidente esecuzione, domandando l’accesso all’istituto della giustizia riparativa, a n dell’art. 129-bis cod. proc. pen. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Co appello di Lecce ha decliNOME la propria competenza funzionale, disponendo l trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i lim strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. at proc. pen. e mediante il quale lamenta vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, c 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 665 cod. proc. pen. contenuto nel provvedimento impugNOME si annida – in ipotesi difensiva nell’errata interpretazione di tale ultima disposizione codicistica, a norma quale, in caso di annullamento con rinvio, è competente per il prosieguo il giud del rinvio. In ragione di ciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la competenza ed entrare nel merito dell’istanza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento senza rinvio de provvedimento impugNOME, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, ritenuta competente. La disposizione contenuta nell’art. 6 comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., infatti, fissa una speciale e auto regola attributiva della competenza in executivis, che, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, attribuisce la veste di giudice dell’esecuzi giudice di rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione, infatti, reagisce a provvedimento che – senza avere affrontato il merito della questione dedotta – si è limitato a riscont incompetenza funzionale della Corte di appello di Lecce, in favore del Tribuna della medesima città.
2.1. Questa Corte, però, ha ripetutamente chiarito come il sistema processuale non consenta – in ossequio al AVV_NOTAIO principio della tassatività dei mezzi di impugnazione – la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione, con riferimento alle pronunce che decidono in ordine alla competenza del giudice adito. La Suprema Corte, infatti, può pronunciarsi sulla medesima questione, soltanto se investitane mediante conflitto (Sez. 5, n. 671 del 25/11/1998, Salamone, rv. 212512; Sez. 4, n. 46571 del 05/10/2004, COGNOME, rv. 230575; Sez. 5, n. 3102 del 16/12/2005, COGNOME, rv. 233748; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, COGNOME, rv. 258865; si veda anche Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, COGNOME, Rv. 275773, a mente della quale: «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente – l’elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.»; nello stesso senso si è espressa anche Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803).
2.2. Giova precisare come la regola AVV_NOTAIO sopra richiamata, ossia quella della non impugnabilità delle decisioni atte a determinare un conflitto di giurisdizione o di competenza, operi anche in executivis, allorquando il provvedimento che si intenda contestare risulti adottato – con le forme dell’ordinanza – all’interno di un procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013, COGNOME, Rv. 256284; Sez. 1, n. 5979 del 21/09/2016, deo. 2017, COGNOME, Rv. 269312).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso decisione non ricorribile per cassazione; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ex art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
o c=2 GLYPH Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle O < o GLYPH c7) j GLYPH spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle (1) aTmende. 3 Così deciso in Roma, 16 novembre 2023. <=N 5