Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35297 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO nei confronti di:
GUP PRESSO TRIBUNALE TARANTO
con l’ordinanza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 marzo 2024 la Corte di appello di LecceSezione distaccata di Taranto, rilevato un caso di conflitto di competen territoriale con riferimento all’incidente di esecuzione avente ad oggett revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad NOME COGNOME con sentenza della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata Taranto in data 245 maggio 2022, irrevocabile il 9 settembre 2022, ne confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taran precedentemente dichiaratosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Cort di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, let 30 e 31, cod. proc. pen.
Segnatamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Taranto, richiamati i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza legittimità secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenz appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecu (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011), rilevato che dal certificato penale in atti la sentenza divenuta irrevocabile per ul in data 19 marzo 2023, era quella della Corte di appello di Lecce – Sezion distaccata di Taranto in data 10 gennaio 2023, individuava quale giudice territorialmente competente tale ultimo Ufficio, cui disponeva trasmettersi g atti
La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente che ha osservato come, proprio sulla base del principio espresso dal Giudice per le indagi preliminari e dal certificato del casellario in atti, si evinceva che la se divenuta irrevocabile per ultima e, segnatamente in data 20 maggio 2023, era il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminar del Tribunale di Taranto in data 5 gennaio 2019.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 maggio 2024, ha prospett l’attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Taranto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, poich l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivat rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell’esecuzione sopra indica di conoscere del medesimo procedimento riguardante l’incidente di esecuzione – appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Nel merito, il conflitto va risolto con l’affermazione della competenz a procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tarant che per primo l’ha declinata.
Non è superfluo premettere, con specifico riferimento alla fase dell’esecuzione, che, riguardo al contrasto emerso, si deve muovere da principio (per vero, non contestato in nessuno dei provvedimenti indicati secondo cui la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra senten di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 – 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259171 – 01).
E’, al riguardo, utile anche la specificazione secondo cui, per il ri della competenza e della relativa perpetuatio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellar giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. COGNOME Rv. 281065 – 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 280683 – 01).
Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamen raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come – poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna, comunque eseguibili, deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice – questi sia funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi tra sentenze di condanna, pur se detta sentenza risulta compresa in u provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risult altro modo estinta.
La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi f pertanto, che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche l’individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice ch ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, Casu, Rv. 213945 -01).
Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso sogget principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 269760; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 261459) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie – è, quindi, secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo.
Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve invero rimarcarsi che l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e no effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguar solo titolo esecutivo o la totalità di essi (per il concetto di sentenza ese divenuta irrevocabile per ultima come inerente anche a una pronuncia di proscioglimento, a condizione che essa comporti effetti esecutivi e conteng statuizioni idonee a investire il giudice dell’esecuzione, v. Sez. 1, n. 95 15/01/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491).
Nel caso di specie, in base alla verifica degli elementi in atti, l’u sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa dal Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Taranto il 5 gennaio 2019, irrevocabile il maggio 2023.
Invece, la sentenza della Corte di appello di Lecce- sezione distaccata taranto 10 febbraio 2023, – anch’essa di condanna – è divenuta cosa giudicata il 19 marzo 2023, ossia in epoca antecedente all’altra prima indicata.
La loro irrevocabilità è, in ambedue i casi, antecedente alla proposizion della domanda in executivis, per cui entrambe rilevano ai fini dell’individuazione del giudice dell’esecuzione competente.
Ineludibile conseguenza di tali rilievi è che va affermata la competenz del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto a decide sull’incidente di esecuzione suindicato, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Taranto cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente