Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di MILANO
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso per udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta dei pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano del 18.11.2016, irrevocabile il 3.9.2017.
Avverso provvedimento ricorre per cassazione NOME COGNOME affidandosi a un unico motivo proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 665, comma 4, e 674 cod. proc. pen. Con tale motivo egli censura l’incompetenza funzionale del Tribunale di Milano quale giudice dell’esecuzione, tenuto conto del fatto che l’ultima sentenza passata in giudicato su cui va fondata, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., la competenza del giudice dell’esecuzione è la n. 3035 del 30 settembre 2020 emessa dalla Corte d’appello di Milano, irrevocabile il 15.11.2020, con cui tale Corte ha parzialmente riformato una precedente sentenza del Tribunale di Milano, sia in relazione alla pena che dichiarando l’improcedibilità per due capi d’imputazione.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Come correttamente evidenziato in ricorso, «in forza del criterio stabilito dall’art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice che deve provvedere, in sede esecutiva, alla applicazione o alla revoca dei benefici indicati negli artt. 672 e 674 cod. proc. pen., come pure alla risoluzione degli incidenti relativi alla unificazione delle pene concorrenti, va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza di condanna ultima in assoluto, ancorché questa non sia compresa nel cumulo, dovendo ogni questione che incide sull’esecuzione penale essere decisa dall’unico COGNOME organo COGNOME giurisdizionale COGNOME a COGNOME ciò COGNOME deputato COGNOME dal COGNOME legislatore» (Sez. 1, n. 1125 del 20/02/1996, Rv. 203984) e che «in presenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudici diversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione proposta riguardi decisione emessa da altro giudice» (Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Rv. 228253).
Effettivamente, l’ultima sentenza passata in giudicato, come rilevabile dal certificato del Casellario giudiziale di NOME COGNOME e dallo stesso provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Milano prodotto come allegato al ricorso, è la n. 3035 del 30 settembre 2020 emessa
dalla Corte d’appello di Milano, irrevocabile il 15.11.2020, con cui tale Cort parzialmente riformato una precedente sentenza del Tribunale di Milano, sia i relazione alla pena che dichiarando l’improcedibilità per due capi d’imputazione.
Va, pertanto, riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso seeen-dea norma dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., c-19~te “Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”; ce-n j-j tons -tegueftte annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli at alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso. Così deciso il 24/10/2023