Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16916 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16916 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE ANCONA nei confronti di:
TRIBUNALE DI MESSINA
con l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il PG conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Messina.
udito il difensore
Nessuno è presente per la parte.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Ancona con ordinanza del 22.10.2024 solleva conflitto negativo su quale giudice dell’esecuzione sia competente a provvedere in ordine alla richiesta del pubblico ministero dichiarativa dell’estinzione della pena comminata a Mazza Rosario, con sentenza del Tribunale di Ancona del 25.9.2023 divenuta irrevocabile il 21.11.2003.
Secondo il Tribunale di Ancona, andrebbe affermata la competenza del Tribunale di Messina, così come aveva ritenuto il pubblico ministero di Messina che aveva avanzato a detto Ufficio giudiziario l’istanza originaria di declaratoria dell’estinzione della pena, atteso che i provvedimenti emessi da giudici diversi cui dare esecuzione sono plurimi e sarebbe competente quindi il Tribunale di Messina perché, al momento della proposizione della domanda (6.9.2024), il giudice che aveva pronunciato la condanna divenuta esecutiva per ultima era il Tribunale di Messina in data 18.4.2023, con sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Il Presidente del Tribunale di Messina, invece, aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Ancona, evidenziando che, trattandosi dell’esecuzione di un solo provvedimento, dovrebbe applicarsi l’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. e non la disposizione di cui al comma 4 dello stesso articolo.
Con memoria del 19.2.2025, Mazza sostiene la competenza del Tribunale di Ancona, perché sarebbe l’unica sentenza oggetto del procedimento per la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria per decorso del termine.
Con la medesima memoria, sollecita un pronunciamento della Corte di legittimità che dichiari (anche mediante un obiter dictum) che la pena suindicata è “illegale”, stante le modifiche della pena edittale dettata dall’art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401, intervenute con le leggi che si sono succedute nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Messina.
Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza fun9onale
del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice
che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – anche se la questione dedotta o l’incidente di esecuzione proposto non riguardano il
provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, COGNOME Rv.
259600).
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze, infatti, deve essere necessariamente
unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall’art. 665 cod. proc. pen.
Nel caso di specie anche la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod.
pen. radica la competenza del giudice dell’esecuzione.
Per di più, la sentenza Sez. U. n. 30954 del 30/05/2019, COGNOME, Rv.
276463, che afferma l’obbligo di iscrizione nel casellario giudiziario del decreto di archiviazione, nella motivazione chiarisce i limiti e gli effetti di tale iscrizione, e
ha anche confermato la diversità del decreto di archiviazione rispetto alle sentenze.
Nel caso di specie, pertanto, la preesistenza di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., assume sicura rilevanza agli effetti esecutivi, quindi anche agli effetti della competenza ex art. 665 cod. proc. pen., in ragione di tutte le pronunce che possono essere emesse dal giudice dell’esecuzione sugli effetti giuridici nei confronti dell’interessato conseguenti a tale pronuncia.
Da ultimo va disattesa in questa sede la suddetta richiesta di pronuncia di illegalità della pena, essendo stata investita la Corte, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., soltanto del conflitto di competenza, alla cui risoluzione deve essere limitata la presente pronuncia.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Messina, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 13/03/2025.