Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10060 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10060 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata da NOME COGNOME con riferimento ai fatti giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili:
sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata del 10 marzo 2021, irrevocabile il 29 gennaio 2022, per violazioni dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 24 marzo 2021, irrevocabile il 20 febbraio 2024, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. stup.;
sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 maggio 2023, irrevocabile il 19 luglio 2023, per i reati di cui agli artt. 10-14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 416 bis 1 cod. pen.;
sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 gennaio 2008, irrevocabile il 15 gennaio 2009, per i reati di cui agli artt. 73, 74 T.U. stup., 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 marzo 2009, irrevocabile il 5 maggio 2009, per i reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., 10 legge n. 497 del 1974, ritenuti in continuazione con i fatti di cui alla sentenza al punto precedente.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e NOME COGNOME tramite il difensore.
2.1 Il primo ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.,
inosservanza o erronea applicazione della legge per incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10 marzo 2021, divenuta irrevocabile per ultima, Ł stata riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 21 febbraio 2023.
2.2 Il condannato ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’erronea applicazione all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quanto alla determinazione della decorrenza della pena.
Con memoria del 12 gennaio 2026 il difensore di NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del proprio ricorso, nonchØ per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Ł fondato.
Ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di una pluralità di provvedimenti irrevocabili emessi da giudici diversi, la competenza in executivis spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
La previsione normativa risponde all’esigenza di una determinazione unitaria della posizione esecutiva del condannato per ragioni di economicità e di razionalità del sistema.
La competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; la nullità conseguente alla sua inosservanza può pertanto essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (così, tra le altre, Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, NOME COGNOME, Rv. 240775 – 01; Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, COGNOME, Rv. 240812).
Nel caso di specie, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 24 marzo 2021, divenuta irrevocabile per ultima, Ł stata riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 21 febbraio 2023.
Ora, nell’ipotesi in cui sia stato proposto appello nei confronti del provvedimento divenuto irrevocabile da sottoporre al giudizio esecutivo, il secondo comma dell’art. 665 cit. sancisce la competenza del giudice di primo grado, qualora il giudice del gravame abbia confermato o riformato in modo non sostanziale la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, alle misure di sicurezza e alle disposizioni civili; altrimenti Ł competente il giudice di appello.
Tra le modifiche sostanziali, che radicano la competenza del giudice di appello, la giurisprudenza annovera quelle concernenti il bilanciamento delle circostanze e il riconoscimento di circostanze attenuanti non concesse in primo grado (Sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264541 – 01; Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, COGNOME, Rv. 270833 01; Sez. 3, n. 13283 del 20/03/2025, COGNOME, Rv. 287832 – 01).
Alla stregua dei principi esposti risulta corretta la prospettazione del pubblico ministero che radica la competenza esecutiva in capo alla Corte di appello di Napoli, avendo la sentenza del 21 febbraio 2023 ridotto la pena irrogata in primo grado per diversi imputati, tra cui COGNOME, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante prevista dal quarto comma dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Tanto ritenuto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio su tale prioritario profilo e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza.
All’annullamento consegue la declaratoria di inammissibilità, per sopravvenuta
carenza d’interesse, del ricorso di NOME COGNOME, che va esonerato dal pagamento delle spese processuali e dal versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01; Sez. 4, n. 45618 dell’11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così Ł deciso, 29/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME