Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46599 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46599 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UFFICIO DI SOVEGLIANZA DI UDINE con ordinanza del 05/08/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE con riguardo all’ordinanza del 31/07/2024 della CORTE DI APPELLO di PALERMO nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a MAZARA DEL VALLO il 18/05/1997; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Marsala, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME Ł stato sottoposto con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 06/10/2023, irrevocabile dal 05/03/2024, alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di anni due, mesi cinque e giorni venti da svolgersi presso l’ente ‘RAGIONE_SOCIALE comitato di Palmanova’, sito in Palmanova (UD) con prescrizione, tra l’altro di permanere all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia.
In data 17/07/2024 COGNOME aveva richiesto l’autorizzazione a trasferirsi per le ferie a Mazzara del Vallo con i familiari dal 7 al 26 agosto e l’aveva inoltrata alla Corte di appello di Palermo.
Con ordinanza in data 31/07/2024 la Corte di appello di Palermo dichiarava la propria incompetenza in favore del Magistrato di sorveglianza di Udine, «vertendosi in tema di luogo di espiazione della pena che l’interessato sta scontando in Cervignano del Friuli».
Con ordinanza in data 05/08/2024 il Magistrato di sorveglianza di Udine si Ł dichiarato incompetente e ha sollevato conflitto negativo di competenza in relazione alla suddetta istanza.
Secondo il Magistrato di sorveglianza di Udine, alla Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, competeva provvedere agli adempimenti relativi all’esecuzione della pena sostitutiva modificare le prescrizioni, evocare la pena sostitutiva in caso di inosservanza delle prescrizioni e vigilare sull’osservanza delle stesse (artt. 63, 64, comma2, 65 e 66 l.n. 689/91).
COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 28686/2024
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso con note scritte, chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale di Marsala, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che spetti al Giudice per le indagini presso il Tribunale di Marsala, nella qualità di giudice dell’esecuzione, la competenza funzionale a decidere sulla richiesta di autorizzazione, meglio sopra illustrata, e avanzata da NOME COGNOME sottoposto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità dalla con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 06/10/2023, irrevocabile dal 05/03/2024, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini presso il Tribunale di Marsala in data 18/03/2021, disponendo l’applicazione della suddetta sanzione sostitutiva.
E ciò per le ragioni che meglio di seguito si esporranno.
Occorre prendere le mosse dalla formulazione vigente dell’art. 661 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 38, comma 1 lett. d), d.lgs. n. 150/2022, che al comma 1 prevede che «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689», ma che al comma 1 bis , di nuova introduzione, stabilisce che «l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità Ł ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sono pertanto riservate alla competenza del giudice dell’esecuzione e non del magistrato di sorveglianza, a differenza di quanto stabilito per altre pene sostitutive come la semilibertà e la detenzione domiciliare.
Già prima dell’entrata in vigore delle modifiche di cui al d.lgs. n. 150/2022, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che «appartiene al giudice dell’esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sull’istanza relativa alla modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 29227 del 02/07/2013, Rv. 256800 – 01; così anche Sez. 1, n. 24430 del 28/04/2015, Rv. 263969 – 01 con ampi riferimenti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 666 cod. proc. pen. e seguenti).
A seguito del richiamato intervento riformatore, prendendo atto della competenza attribuita al magistrato di sorveglianza per decidere su detenzione domiciliare e semilibertà, i giudici di legittimità hanno sottolineato come invece nel sistema vigente «per la pena sostitutiva (…) del lavoro di pubblica utilità Ł il giudice che ha applicato la pena a provvedere ai sensi dell’art. 63 della legge n. 689 del 1981» (Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, Rv. 28595 -01, in motivazione).
L’individuazione del giudice competente per l’esecuzione deve avvenire, tuttavia, tenendo conto delle disposizioni generali in materia e in particolare dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale «quando Ł stato proposto appello, se il provvedimento Ł stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, Ł competente il giudice di primo grado».
La Corte di appello di Palermo si Ł limitata ad applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ragguagliando, senza nemmeno modificarne la misura, la pena detentiva di anni due, mesi cinque e giorni venti di reclusione, applicata dal giudice di primo grado con la propria sentenza nel resto integralmente confermata.
PerchØ la competenza quale giudice dell’esecuzione si radichi in capo al giudice di appello, Ł necessario che la sentenza di secondo grado rielabori sostanzialmente la pronuncia impugnata; non Ł cioŁ sufficiente una modifica inerente il trattamento sanzionatorio se non Ł conseguente ad un intervento di modifica delle statuizioni sostanziali.
E, come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, sulla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità resta competente il giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., quando il giudice di appello l’abbia disposta confermando per il resto la decisione impugnata, in quanto il riconoscimento della sanzione sostitutiva costituisce una riforma solo in relazione alla pena (Sez. 1, n. 22280 del 25/01/2018, Rv. 273112 – 01).
Pertanto la competenza a decidere sull’istanza di NOME COGNOME si appartiene al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala, che ha emesso la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME