Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47553 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME CASA NOME COGNOME
R.G.N. 27827/2024
Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: NOME nato a TARANTO il 24/06/1978
avverso l’ordinanza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di Catanzaro letti gli atti e il ricorso; udito il reltore cons. NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuuratore generale, in persona del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto in parte l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex articolo 671 cod. proc. pen. tra i fatti giudicati con quattordici sentenze, rideterminando trattamento sanzionatorio complessivo per detti reati in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 2.820 di multa.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato perchØ emanato da giudice incompetente, in quanto l’ultima sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, Ł quella pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 25 maggio 2023, irrevocabile in data 16 ottobre 2023.
Il ricorso Ł fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perchØ affetto da incompetenza funzionale per materia.
3.1. Emerge dal provvedimento impugnato che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indicata con il n. 12, Ł quella pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 26 maggio 2023, irrevocabile in data 16 ottobre 2023, cioŁ successivamente a quella pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 27 febbraio 2023, irrevocabile in data 29 luglio 2023, presa a riferimento per la competenza del giudice dell’esecuzione.
Tali conclusioni sono confortate anche dagli atti del procedimento di esecuzione (certificato penale).
3.2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo.
Infatti, l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (da ultimo Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264679; in precedenza Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl., comp. in proc. COGNOME, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Confl., comp. in proc. COGNOME, Rv. 228253).
3.3. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del Tribunale di Catanzaro, essendo competente il Tribunale di Taranto al quale vanno trasmessi gli atti perchØ provveda sull’istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso
Così Ł deciso, 30/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME