Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11449 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11449 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Corte d’ Appello di Bologna nei confronti di: Tribunale di Rimini con ordinanza del 15/10/2024 nel procedimento a carico di NOME NOMECOGNOME nato a Varese il 4/5/1967
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini;
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 27.8.2024, il Tribunale di Rimini, a seguito di un’istanza di declaratoria della estinzione della pena detentiva inflitta a NOME con la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 19.7.2013 (in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 16.9.2005), ha dichiarato la
propria incompetenza, ai sensi dell’art. 665 , comma 4, c.p.p., in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima a carico d ell’istante è stata emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 20.11. 2020 (irrevocabile il 27.5.2022) e non era meramente confermativa della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini, ma parzialmente modificativa (come risulta da una annotazione in calce alla sentenza di primo grado).
Con ordinanza in data 15.10.2024, la Corte d’Appello di Bol ogna, sollevando conflitto negativo di competenza, ha osservato che, dal casellario giudiziale e dalla copia delle sentenze, risulta che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, quale indicata dal Tribunale di Rimini, ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado dallo stesso Tribunale di Rimini, il quale, dunque, deve considerarsi competente ai sensi dell’art. 665 , comma 2, cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta del 26.11.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini, la cui sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, non essendovi stata alcuna riforma, neppure parziale della sentenza di primo grado: infatti, malgrado nel certificato del casellario giudiziale sia indicata una ‘parziale riforma’ della sentenza di primo grado, ciò che fa fede è la sentenza stessa, da cui risulta che sia stata integralmente confermata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Rimini.
Va premesso che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 37300 del 2/7/2021, Corte, Rv. 282011 -01; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264679 -01).
Ora, la sentenza di secondo grado del 20.11.2020, indicata dal Tribunale di Rimini come quella che radicherebbe la competenza della Corte d’Appello di Bologna, ha in realtà confermato la sentenza di condanna di Papa Roberto emessa in primo grado dallo stesso Tribunale di Rimini.
Infatti, la circostanza secondo cui la sentenza di secondo grado avrebbe parzialmente modificato quella di primo grado -che il Tribunale di Rimini ha
individuato, nel proprio provvedimento del 27.8.2024, come la ragione per la quale declinava la propria competenza -non trova riscontro negli atti.
Di conseguenza, deve trovare applicazione l’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede che ‹‹q
Va affermata, pertanto, la competenza del Tribunale di Rimini, a cui devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Rimini, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 20.12.2024