Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE DI LECCE
nei confronti di:
TRIBUNALE DI LECCE
con l’ordinanza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE DI LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOMECOGNOME che ha chiesto che sia riconosciut competenza del Tribunale di Lecce.
Ritenuto in fatto
Con istanza del 17 aprile 2024 il Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Lecce ha chiesto al Tribunale di Lecce, quale giudice dell’esecuzi ex art. 460 cod. proc. pen. la dichiarazione di estinzione del reato (30 euro di ammenda) inflitta a NOME COGNOME COGNOME il decreto penale di condanna del 10 maggio 2013, attesa la mancata commissione di ulteriori reati nei due an successivi alla data di definitività del decreto penale.
Con doppia ordinanza del 29 aprile 2024 e del 15 maggio 2024, intervallat da una restituzione atti da parte del g.i.p., il Tribunale di Lecce ha decl propria competenza a provvedere e ha trasmesso gli atti al g.i.p. presso lo s Tribunale, ritenendo che la sentenza che radica ex art. 665, comma 4, cod. pr pen., la competenza del giudice dell’esecuzione a provvedere sulla istanza esame sia quella di applicazione pena emessa dal g.i.p. locale il 15 novem 2013, irrevocabile il 5 dicembre 2013.
Con ordinanza del 30 maggio 2024 il g.i.p. del Tribunale di Lecce ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che l’ultima sentenza emessa nei confronti dell’imputato divenuta irrevocabile è, in realtà, quella del giudice del dibattimento del Tribunale di Lecce del 25 maggio 2023, che, pur essendo di proscioglimento (una sentenza di estinzione del reato per messa alla prova), è comunque produttiva di effetti in sede di esecuzione, in quanto destinata ad essere iscritta nel casellario ed a precludere la possibilità di una nuova concessione del beneficio; pertanto, il giudice competente doveva essere individuato nel Tribunale di Lecce, ufficio del giudice del dibattimento.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Lecce, quale giudice del dibattimento.
Con nota del 5 giugno 2024 il Tribunale di Lecce, ufficio del giudice del dibattimento, ha preso posizione sul conflitto sollevato dal g.i.p. dello stesso Tribunale e ha sostenuto che la sentenza di messa alla prova non è un proscioglimento idoneo a radicare la competenza ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Considerato in diritto
Il COGNOME conflitto sussiste, COGNOME in COGNOME quanto due giudici COGNOME hanno COGNOME ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
In particolare, il conflitto tra tribunale e giudice per le indagini preliminari medesimo tribunale avente ad oggetto la individuazione del giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. è già stato ritenuto ammissibile nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 50893 del 21/06/2018, confl. comp. in proc. Longobardi, Rv. 274681).
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza dell’ufficio g.i.p. del Tribunale di Lecce.
La norma dell’art. 665, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen., dispone che “se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”.
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Nell’interpretare questa disposizione, ed in particolare l’espressione “il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo” in essa contenuto, la
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giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i provvedimenti suscettibili di essere valutati agli effetti di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sono soltanto sentenze di condanna e di proscioglimento suscettibili di implicazioni esecutive (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 272491: In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell’esecuzione”).
La pronunzia COGNOME muove dalla considerazione, comune a precedenti decisioni (Sez. 1, n. 48337 del 6/11/2014, P.G. in proc. C., Rv. 261203; Sez. 1, n. 21688 del 08/05/2009, Confl. comp. in proc. Milanovic, Rv. 243812; Sez. 1, n. 374 del 14/1/1999, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 212962), che l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nell’indicare le pronunce che possono essere in esecuzione contemporaneamente, non usa il termine “condanna”, ma parla in modo più generale di “provvedimenti”, consentendo di ricomprendere, quindi, in essi anche le pronunce, diverse da una sentenza di condanna, suscettibili di determinare comunque l’apertura di una fase esecutiva.
La giurisprudenza di legittimità ha anche aggiunto che, per avere rilievo nella individuazione del giudice dell’esecuzione, però, le pronunce diverse da quelle di condanna devono essere concretamente suscettibili di esecuzione, non rilevando i proscioglimenti che soltanto in modo ipotetico e virtuale possono determinare l’apertura di un incidente di esecuzione – ai fini, ad esempio, di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o675, commi 1 e 2, cod. proc. pen. -, e la cui considerazione, agli effetti di cui all’art. comma 4, cod. proc. pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito, costituito dall’unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, nonché foriera di gravi inconvenienti (Sez. 1, n. 51171 del 19/09/2023, confl. comp. in proc. Cannale, n.m.).
Così ricostruita la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la sentenza di proscioglimento per messa alla prova dell’ufficio del dibattimento del Tribunale di Lecce non contiene alcuna statuizione destinata ad essere messa in esecuzione. i
La sua rilevanza in sede esecutiva non è neanche “ipotetica e virtuale”, per mantenere l’espressione della pronuncia Cannale, perché, una volta dichiarata la estinzione per messa alla prova ex art. 464-septies cod. proc. pen., la sentenza non è revocabile, neanche per sopravvenuta commissione di delitti.
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Ed, infatti, il g.i.p. del Tribunale di Lecce, nel ritenere che questa tipologia sentenza abbia rilievo ai fini esecutivi, fa leva sulla preclusione che essa determina ex art. 168-bis, comma 4, cod. pen., sulla possibilità di ottenere la messa alla prova in un nuovo giudizio, che, però, è un effetto processuale della sentenza che riguarda futuri, ed eventuali, giudizi di cognizione a carico dell’imputato, ma che non determina comunque, sotto nessun profilo, – e neanche in una accezione molto lata – la messa in esecuzione della sentenza di estinzione per messa alla prova.
Né la rilevanza esecutiva della pronuncia di estinzione del reato per messa alla prova può essere ricavata dalla iscrizione della stessa nel casellario giudiziale, perché l’iscrizione nel casellario di una sentenza di per sè non comporta necessariamente che la stessa debba essere messa in esecuzione, ma assume soltanto finalità conoscitive, come avviene nel caso in esame, in cui la iscrizione in casellario della sentenza di estinzione per messa alla prova è determinata dalla esigenza di garantire la conoscenza della sentenza per far operare il meccanismo di preclusione di cui sopra.
In definitiva, la sentenza di proscioglimento per messa alla prova di cui all’art. 464-septies cod. proc. pen. non apre alcuna procedura davanti al giudice dell’esecuzione, e neanche impone al pubblico ministero l’iniziativa di cui all’art. 658 cod. proc. pen., talché, in conformità ai principi generali sopra precisati, deve ritenersi che essa non sia idonea a radicare la competenza del giudice dell’esecuzione agli effetti di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Ne consegue che la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione sulla istanza del pubblico ministero del 17 aprile 2024 appartiene al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in quanto giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima alla data dell’istanza.
Il conflitto negativo deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private,
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 16 luglio 2024.