Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33824 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettelseet-it-e le conclusioni del PG NOME COGNOME r- , d, GLYPH ( j1.,
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procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in relazione alla richiesta ad esso rivolta, quale giudice dell’esecuzione, nell’interesse di NOME COGNOME, di unificazione dei rea di cui a cinque sentenze esecutive, dichiarava la propria incompetenza funzionale ai sensi dell’art 665, comma 4, cod. proc. pen., individuando il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo nella sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 4 maggio 2021, confermata dalla Corte di appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2023, e trasmetteva gli atti a d Tribunale.
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, a sua volta, ha rilevato la propria incompetenza funzionale, per essere competente il Tribunale di Palermo avendo emesso la sentenza divenuta definitiva per ultima in relazione alla data della richiesta e precisamente data 31 maggio 2021, confermata dalla Corte di appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 24 novembre 2023. Ha, quindi, sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo l’immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, l’AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del Tribunale di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, qua giudice dell’esecuzione, del Tribunale di Palermo.
Recita l’art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: “Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”.
Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuati° iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell’individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con que formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: “Quando è stato proposto appello, se i provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure d sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è compete il giudice di appello”. Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputat
competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo gra è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione si stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc. Cuneo, Rv 262987).
E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui n procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti del stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011) e secondo cui, in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lu emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600).
Nel caso di specie la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione in oggetto (l’istanza di unificazione in executivis è stata, invero, depositata il 12 febbraio 2024) risulta essere del Tribunale di Palermo, essendosi pronunciato con sentenza del 31 maggio 2021, confermata dalla Corte di appello di Palermo e divenuta irrevocabile – per ultima – il 24 novembre 2023.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.