Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30387 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 18/04/2024;
nei confronti del Tribunale di Marsala;
nel procedimento a carico di: COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA;
visti gli atti e l’ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per la competenza del Tribunale di Trapani.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., nei confronti del Tribunale di Trapani, con riferimento alla richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME.
Rispetto a tale richiesta il Tribunale di Trapani si era in precedenza dichiarato incompetente, ai sensi dell’art. 665, comma 4, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala poiché, nel caso in esame, l’ultima sentenza divenuta definitiva nei confronti del sopra indicato condannato era quella pronunciata da tale Tribunale il giorno 28 ottobre 2022 (divenuta irrevocabile in data 16 novembre 2022).
Il Tribunale di Marsala, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo avanti questa Corte sostenendo, invece, la competenza del Tribunale di Trapani, atteso che l’ultima condanna divenuta irrevocabile nei confronti di NOME era quella emessa proprio dal Tribunale di Trapani il giorno 6 ottobre 2015 e divenuta irrevocabile in data 23 novembre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva, anzitutto, che si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all’altro.
Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Tribunale di Trapani. Infatti, la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 -, n. 16127 dell’01/04/2021, Rv. 281065 – 01).
Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti, al momento della presentazione della istanza da parte del condannato (20 ottobre 2023) l’ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei suoi confronti era la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il giorno 6 ottobre 2015, divenuta esecutiva in data 23 novembre 2022.
Palese, dunque, risulta l’errore di diritto che ha indotto a declinare la competenza da parte del Tribunale di Trapani, in funzione di giudi dell’esecuzione, alla quale / pertanto / devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio di esecuzione oggetto della istanza del sopra indicato condannato.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trapani, dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.