Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 08/04/2024;
nei confronti del Tribunale di Velletri;
nel procedimento a carico di:
COGNOME nata in Nigeria il DATA_NASCITA;
visti gli atti e l’ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, ha concluso per la competenza del Tribunale di Velletri.
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RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., nei confronti del Tribunale di Velletri, con riferimento al procedimento di esecuzione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per l’estinzione della pena pecuniaria inflitta a COGNOME con decreto penale n.1572/2008, emesso dal medesimo Giudice per le indagini preliminari e divenuto esecutivo il 30 ottobre 2009. Rispetto a tale richiesta il Tribunale di Anzio si era dichiarato incompetente ai sensi dell’ art. 665, comma 4, e 676 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in quanto il provvedimento era stato emesso dal citato Giudice per le indagini preliminari.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo avanti questa Corte sostenendo, invece, la competenza del Tribunale di Anzio ai sensi dell’art. 656, comma 4, cod. proc. pen., atteso che l’ultima condanna divenuta irrevocabile nei confronti di NOME COGNOME era quella pronunciata dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, divenuta definitiva il giorno 31 ottobre 2009.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva, anzitutto, che si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all’altro.
Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Tribunale di Velletri. Infatti, la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 16127 dell’ 01/4/2021, Rv. 281065 – 01).
Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti, al momento della presentazione della istanza da parte dell’organo dell’esecuzione (23 novembre 2022) l’ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei confronti di NOME COGNOME da prendere in considerazione era la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, divenuta irrevocabile il giorno 31 ottobre 2009, non
potendosi tenere conto – stante il disposto dell’art. 40 d.lgs. 274/2000 – d sentenza del Giudice di pace di Roma divenuta irrevocabile in data 5 luglio 2019
Palese, dunque, risulta l’errore di diritto che ha indotto a declinare la p competenza da parte del Tribunale di Velletri, in funzione di giudi dell’esecuzione, al quale pertanto devono essere rimessi gli atti perché proceda giudizio di esecuzione oggetto della istanza del Pubblico ministero sopra riporta
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, c dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2024.