Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25807 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’crdinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso l’ordinanza del 4 ottobre 2023 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza con la quale COGNOME NOME aveva chiesto l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
1) ai reati di rapina e di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 628 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 20 settembre 2018 in Napoli, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 12 gennaio 2021, definitiva il 17 marzo 2022;
2) ai reati di rapina e sequestro di persona, ai sensi degli artt. 628 e 605 cod. pen., commessi il 18 novembre 2018 in Napoli, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 giugno 2021, definitiva il 29 ottobre 2021.
Il giudice dell’esecuzione, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni undici, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione competente a decidere sull’istanza non è la Corte di appello di Napoli, ma il Tribunale di Napoli, giudice di primo grado del procedimento sub 1, posto che, nel relativo giudizio di appello, la Corte territoriale si era limitata riformare la sentenza appellata in ordine all’entità della pena nei confronti del coimputato di COGNOME, COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – anche se la questione dedotta o l’incidente di esecuzione proposto non riguardano il
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provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, )adid, Rv 259600).
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confron siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve ess necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individu sulla base del criterio fissato dall’art. 665 cod. proc. pen.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione de competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perc assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla bas sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto del domanda; pertanto, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la compete appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo 1, n. 33923 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264679).
L’indicato principio di diritto deve essere raccordato con la previs normativa di cui all’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che – prevedendo «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle dispo civili, è competente il giudice di primo grado» – determina la competenza giudice dell’esecuzione sulla base dell’avvenuta conferma o meno della pronunc di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettando, invece, al gi di appello la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione, quando l sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia d primo giudice con un intervento concretamente riformatore.
Nel caso i specie, la competenza a provvedere in sede esecutiva no apparteneva alla Corte di appello di Napoli, bensì al Tribunale di Napoli, (444 -4 pAg mr>1 precedentemenT~zione del provvedimento impugnato, aveva pronunziato la sentenza del 24 febbraio 2020, parzialmente modificata dalla Corte di appe di Napoli con sentenza del 12 gennaio 2021, definitiva il 17 marzo 2022, che ave riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla dosimetria della p irrogata al coimputato COGNOME COGNOME che era divenuta irrevocabile per ultima, anc con riferimento all’epoca di costituzione del rapporto esecutivo.
Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di compete funzionale, costituendo una nullità di carattere generale, assoluta, rile d’ufficio, che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata (Se 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione competente a decidere sull’istanza di COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 29/03/2024