Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37112 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Firenze nei confronti del Tribunale di Siena con ordinanza del 22/05/2025
visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Firenze;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze -ritenendosi funzionalmente incompetente a pronunciare sull’incidente di esecuzione sollevato da NOME COGNOME, avente ad oggetto la restituzione di somme già sequestrate nell’ambito d i un procedimento penale a suo carico, ormai definito -ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Siena, in precedenza dichiaratosi incompetente al riguardo, e ha rimesso gli atti a
questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Siena aveva rilevato che il procedimento penale si era concluso, in primo grado, con l’assoluzione dell’imputato dai reati ascritti, pronunciata con sentenza dello stesso Tribunale in data 16 luglio 2019. Senonché la Corte di appello di Firenze, con sentenza 11 dicembre 2020, aveva riformato la decisione, impugnata dal pubblico ministero, dichiarando la prescrizione dei reati in discorso. Con sentenza 10 giugno 2022, infine, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, per essere l’appello del pubblico ministero inammissibile per carenza di interesse. Poiché, dunque, la declaratoria di prescrizione del reato integrava una riforma strutturale della sentenza di appello, e il giudizio di cassazione si era concluso con pronuncia di annullamento senza rinvio, il Tribunale di Siena riteneva che la competenza in executivis andasse intestata al giudice del gravame, ai sensi dell’art. 665, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Tale conclusione è contrastata dal giudice rimettente, sul presupposto che, in forza della pronuncia sostitutiva adottata dalla Corte di cassazione, l’esito del giudizio di appello dovesse essere inteso, in definitiva, come esito di inammissibilità; con la conseguenza che, alla stregua delle medesime disposizioni codicistiche evocate dal Tribunale di Siena, dovesse essere viceversa quest’ultimo a definire l’incidente di esecuzione.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis , seconda proposizione, lett. a), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull’i ncidente di esecuzione consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito, deve essere riconosciuta la competenza del Tribunale di Siena.
In tema di procedimento di esecuzione, invero, nel caso in cui il giudizio di appello si sia concluso con declaratoria di inammissibilità del gravame, il
giudice dell ‘ esecuzione, in applicazione del principio espresso dall ‘ art. 665, comma 2, cod. proc. pen., deve essere individuato nel giudice di primo grado (Sez. 1, n. 11224 del 05/02/2020, Corte di appello di Napoli, Rv. 279049-01; Sez. 1, n. 5492 del 13/01/2010, conf. comp. in proc. Gallina, Rv. 246120-01), giacché l’esi to, che ne risulta, è quello di integrale conferma della decisione del primo giudice.
Questo è, altresì, il risultato che si è prodotto nel caso di specie dopo la definizione, con pronuncia di annullamento senza rinvio, del grado ultimo di giudizio, sicché la competenza resta conclusivamente radicata in capo al primo giudice a norma del comma 3 dell’art. 665 cod. proc. pen., in combinato disposto con il comma 2 già citato.
Nell’annullare senza rinvio la sentenza di appello dichiarativa della prescrizione, la Corte di cassazione ha, infatti, adottato una pronuncia ‘vestita’ , avendo espressamente sancito , ai sensi dell’art. 629, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., che il giudizio di gravame si era invalidamente celebrato, in quanto l’atto introduttivo non era idoneo all’instaurazione del rapporto processuale.
Si è di fronte, dunque, ad un annullamento senza rinvio, che, in forza dell’ accertamento sostitutivo operato dal giudice di legittimità, è sfociato in un esito esattamente corrispondente a quello di inammissibilità dell’appello , cui è seguita la cristallizzazione del provvedimento di primo grado; sicché, in coerenza, al relativo giudice va intestata la competenza in executivis .
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Siena, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 24/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME