Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
NOME NOME, nato a Villaricca il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appell
Napoli;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Napoli, adito in qual di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di NOME COGNOME intes riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvede conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumu giuridico.
Con successivo provvedimento, datato 16 giugno 2023, adottato senza formalità, il medesimo GRAGIONE_SOCIALEp. dava atto dell’inesatta individuazione, in ordinan del reato più grave e provvedeva ad emendarla sul punto a titolo di correzione errore materiale, ferma la pena già rideterminata.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, eccependo l’incompetenza funzionale del giudice adito.
Secondo regola, la competenza sarebbe spettata alla Corte di appello di Napoli, che, nel pronunciare la sentenza divenuta per ultima irrevocabile, ave strutturalmente riformato la decisione di primo grado.
Ricorre altresì per cassazione il condannato, con il ministero del s difensore di fiducia, deducendo violazione e vizio di motivazione.
Dopo l’intervenuta correzione di errore materiale, che aveva condotto all’individuazione di una pena base meno severa, non avrebbe potuto il giudice a quo, senza incorrere in una palese incongruenza, lasciare immutata la pena finale irrogata per il reato continuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero territoriale deve essere esaminato in v prioritaria, perché pone la questione pregiudiziale attinente alla competenza giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale, assoluto e inderogabile quindi anche deducibile in ogni stato e grado (v. Sez. 1, 31946 del 04/07/2008 Hincapie COGNOME, Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc. Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. 36801 del 07/07/2003, COGNOME, Rv. 225840-01)
Tale ricorso è fondato.
Il caso della pluralità di provvedimenti da eseguire, pronunciati n confronti di una stessa persona da diversi organi giurisdizionali, è regolato
comma 4 dell’art. 665 cod. proc. pen., secondo cui è per essi unicament competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Individuato il provvedimento ultimo irrevocabile, valgono le ulteriori regol stabilite dall’art. 665, tra cui quella del comma 2, rilevante in causa, secondo quando è stato proposto appello avverso la decisione di primo grado, se provvedimento è stato confermato (o riformato soltanto in relazione alla pena alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili) è sempre competente il giu di primo grado; in ogni altro caso è competente il giudice di appello (in caso titolo soggettivamente cumulativo, anche se la riforma strutturale riguar persona diversi dal soggetto promotore dell’incidente: da ultimo, Sez. 1, 31778 del 16/10/2020, confl. comp. in proc. Desiderato, Rv. 279802-01).
Nella specie, la sentenza ultima irrevocabile risulta quella pronuncia dalla Corte di appello di Napoli in data 24 marzo 2022, di riforma struttur della decisione di primo grado.
La competenza funzionale a definire l’odierno procedimento di esecuzione spetta pertanto alla Corte di appello di Napoli.
Seguono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice competente così individuato.
Il ricorso del condannato resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 07/12/2023