Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45292 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45292 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di: NOMECOGNOME nato a Noci il 6.1.1983
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari del 12.12.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza resa in data 12.12.2023, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva una richiesta presentata ex art. 671 cod. proc. pen.-, nell’interesse di NOME e applicava la disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse nei suoi
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confronti, la prima emessa dal tribunale di Bari in data 9.5.2006 (irrevocabile il 7.3.2007) e la seconda emessa dal Tribunale di Bari in data 13.11.2018 (confermata dalla Corte d’Appello di Bari e irrevocabile il 6.7.2023).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Bari, articolando un unico motivo con cui denuncia la violazione dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorrente eccepisce l’incompetenza del Tribunale di Bari, perché nella sentenza passata in giudicato per ultima la Corte d’Appello di Bari in sede di impugnazione aveva riconosciuto per molti coimputati di COGNOME una riduzione di pena per effetto della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ritenute invece equivalenti alle aggravanti in primo grado. Essendo stato in tal modo modificato il giudizio di comparazione tra circostanze, si trattava di una riforma della sentenza non limitata alla sola determinazione della pena.
Giacché nei procedimenti a carico di più imputati, la competenza nella fase dell’esecuzione, vale, in virtù del principio della unitarietà dell’esecuzione, anche per quegli imputati per i quali la decisione di primo grado sia stata confermata, la competenza anche per COGNOME era, di conseguenza, della Corte di Appello di Bari anziché del Tribunale di Bari.
Il ricorso censura, in ogni caso, che il giudice dell’esecuzione sia incorso in un errore di calcolo, in quanto la pena più grave su cui operare l’aumento di pena era quella inflitta dal Tribunale collegiale di Bari con la seconda sentenza e non quella inflitta dal tribunale di Bari sezione dist. di Putignano con la prima sentenza.
Con requisitoria scritta del 14.3.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla sentenza in data 28/2/2022 che la Corte d’Appello di Bari, confermando la sentenza di condanna di primo grado per alcuni imputati tra i quali era compreso NOME COGNOME rideterminò la pena inflitta ad altri coimputati per effetto del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
Ebbene, GLYPH costituisce, GLYPH in GLYPH primo GLYPH luogo, GLYPH consolidato GLYPH orientamento giurisprudenziale di legittimità, quello secondo cui, in tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d’appello, ai sensi dell’art. 665, comma 2,
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cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. 1, Sentenza n. 34578 del 12/7/2017, Rv. 270833 – 01). Lo stesso vale quando il giudice di secondo grado abbia modificato il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti, trattandosi di un provvedimento di riforma della sentenza di primo grado non limitato alla sola determinazione della pena (Sez. 1, n. 32214 del 30/6/2015, Rv. 264508 – 01).
Ciò posto, deve osservarsi, in secondo luogo, che nei procedimenti con pluralità di imputati, per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, Rv. 279802 – 01).
Questo vuoi dire che la competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata nell’interesse di NOME spettava alla Corte d’Appello di Bari anziché al Tribunale di Bari.
Ne consegue che, per tale motivo che assorbe anche la doglianza relativa al calcolo della pena, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto emessa da giudice funzionalmente incompetente, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’Appello di Bari quale autorità giudiziaria competente a provvedere (Sez. 5, n. 19537 del 2/2/2022, Rv. 283097 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 14.5.2024