Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2174 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2174 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE LIVORNO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE DI PISA
con l’ordinanza del 26/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Pisa, quale giudice dell’esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine all’incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero nei confronti di NOME COGNOME ed ordinato la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno.
Con provvedimento del 26 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno ha sollevato conflitto negativo di competenza.
Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 5 settembre 2025, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa quale giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto ricorre una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, che non appare risolvibile senza l’intervento di questa Corte.
È consolidato il principio secondo cui «Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, COGNOME. Rv. 261459).
La disposizione contenuta nell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., è, invero, volta a garantire l’unitarietà della funzione di esecuzione attraverso un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l’esercizio delle attribuzioni in materia.
Tale soluzione è, peraltro, conforme al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, che àncora la competenza ad un parametro di tipo oggettivo, qual è il riferimento al dato cronologico del passaggio in giudicato dei provvedimenti in esecuzione.
Poiché nel caso in esame l’ultima sentenza definitiva è, secondo quanto emerge dal certificato del casellario giudiziale, quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa del 3 giugno 2010, divenuta irrevocabile il 9 maggio 2013, mentre quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Livorno è passata in giudicato il 23 marzo 2012, la competenza funzionale ed inderogabile sull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata dal pubblico ministero nei confronti di NOME COGNOME va senz’altro attribuita all’uffici giudiziario pisano.
Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod proc. pen..
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 23/09/2025.