Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 817 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 817 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto con ordinanza del 10 giugno 2025
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME NOME a Milano il DATA_NASCITA
visti gli atti, udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto è stato sollevato conflitto negativo di competenza nel procedimento n. 288 del 2024, pendente presso il Tribunale di Teramo, su istanza di NOME COGNOME relativa alla sostituzione dell’ente desigNOME per lo svolgimento di lavori socialmente utili, disposti a suo carico ai sensi dell’art. 186, comma 9, d. Igs. n. 285 del 1992, con sentenza di applicazione di pena del 24 giugno 2018, divenuta definitiva il 17 settembre 2019.
1.1. Il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 12 dicembre 2024, aveva dichiarato la propria incompetenza, rilevando dal certificato penale aggiorNOME dell’imputato, che il provvedimento divenuto definitivo per ultimo, in capo allo
COGNOME, era il decreto penale reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, specificando, altresì, che, in caso di esecuzione che concerne una pluralità di provvedimenti, si fa riferimento soltanto a quelli per i quali è prevista l’attivazione del procedimento esecutivo, riservando la competenza al Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo, anche se la questione attiene a diverso titolo da eseguire.
L’ordinanza che ha sollevato il conflitto ha ritenuto la competenza del Tribunale di Teramo in quanto giudice procedente, ai sensi dell’art. 186, comma 9, cod. strada, analogamente a quanto disposto in punto di esecuzione dei lavori di pubblica utilità sostitutivi dall’art. 64 della legge n. 689 del 1981, che, anch dopo la declaratoria di irrevocabilità della sentenza che ha disposto i lavori di pubblica utilità, radica la competenza in capo al giudice che li ha applicati.
Sicché, ritenendo non applicabile al caso di specie l’art 665, comma 4, cod. proc. pen., ma ritenendo che il citato art 186 radichi la competenza per sovraintendere alla fase di esecuzione dei lavori di pubblica utilità in capo al giudice che li ha disposti – cioè, allo stesso giudice che sarà poi competente a dichiarare l’estinzione del reato con adozione dei provvedimenti conseguenti – il Tribunale ha decliNOME la propria competenza e ha sollevato conflitto ai sensi degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l’affermazione della competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto cui ha chiesto trasmettersi gli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusano la cognizione della domanda giurisdizionale proposta da NOME COGNOME, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall’art. 28 cod. proc. pen. la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto va risolto con la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. non risultando, a carico dell’istante, distinti e successivi titoli esecutivi definitivi.
Va premesso che, nella specie, si tratta di lavori di pubblica utilità applicati a titolo di sanzione sostitutiva di pene irrogate per determinate fattispecie di re
(in questo caso del reato di cui all’art. 186 cod. strada), laddove la disciplin esitata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto, fra le pene sostitutive d carattere generale, anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 20-bis cod. pen.) – in virtù del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell’inerzia dell’organo che ne deve promuovere l’esecuzione, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni irrogate, per la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e per l’equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ex art. 58, comma 1, d.lgs. cit.), con la specificazione che l’estinzion per decorso del tempo non impedisce la revoca della sanzione sostitutiva, ove ne ricorrano gli estremi, con reviviscenza delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo (Sez. 1, n. 24695 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281632 – 01).
Il comma 9-bis dell’art 186 cod. strada (applicato, nella fattispecie, dal giudice della cognizione) recita nel modo seguente: «Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze». Anche nell’uso dei termini, il Legislatore disegna una sanzione penale vera e propria, che condivide la natura di pena conseguente a condanna per reato.
Del resto, il richiamato art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 così si esprime: «Lavoro di pubblica utilità. 1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell’imputato…» Anche in questo testo non sembra residuino dubbi sulla natura della sanzione.
In diversi arresti di questa Corte, sulla scorta della lettura testuale dell norma, nel regime previgente rispetto a quello introdotto dalla cd. Riforma Cartabia, si è fatto esplicito riferimento alla natura di pena che connota i lavori d pubblica utilità (fra le altre, Sez. 3, n. 20726 del 07/11/2012, Rv. 254997) osservando che «la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità costituisce norma di diritto penale sostanziale che trova applicazione secondo i principi generali previsti dall’art. 2 cod. pen.».
In altri termini, nell’elaborazione di questa Corte la misura in esame viene indicata come “pena” sostitutiva.
Osserva il Collegio, inoltre, che, in caso di determinazione della residua pena detentiva e pecuniaria da eseguire a seguito di svolgimento di lavoro di pubblica utilità stabilito nella sentenza pronunziata dal giudice della cognizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che questa va deliberata dal giudice dell’esecuzione, osservando le disposizioni contenute nell’art. 666 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 29227 del 02/07/2013, Rv. 256800; Sez. 1, n. 24430 del 28/04/2015, Rv. 2639969).
Non si ravvisano ragioni per deviare da tale percorso interpretativo rispetto ai lavori di pubblica utilità applicati ai sensi dell’art. 186 cod. strada caso al vaglio.
L’art. 64 della legge n. 689 del 1981 richiamato dall’ordinanza che ha sollevato il conflitto e che attribuisce la competenza a modificare le prescrizioni del giudice che ha applicato i lavori di pubblica utilità, il quale provvede a norma dell’articolo 667, comma 4, cod. proc. pen., attiene al testo della norma come novellato dalla cd. Riforma Cartabia, in relazione ai lavori sostitutivi, secondo il sistema riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022. In tale sede, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è stata espressamente disciplinata nel senso che essa – a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, la cui esecuzione è affidata al pubblico ministero (art. 661, comma 1, cod. proc. pen.), al pari della pena pecuniaria sostitutiva (artt. 661, comma 2, e 660 cod. proc. pen.) – è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 661, comma 1 -bis, cod. proc. pen.).
Il testo citato, dunque, non è applicabile al caso al vaglio in cui i lavori d pubblica utilità sono stati concessi nel regime previgente rispetto a quello introdotto dalla cd. Riforma Cartabia, con conseguente applicazione, al caso al vaglio, delle ordinarie norme in tema di individuazione del Giudice dell’esecuzione competente, nel caso in cui questa di più provvedimenti.
Consegue la competenza a provvedere in ordine all’istanza avanzata, in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata il 24 giugno 2018, divenuta definitiva il 17 settembre 2019 dal Tribunale di Teramo, in capo al Tribunale di Spoleto, ufficio Gip, quale giudice dell’esecuzione individuato ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. cui gli atti vanno trasmessi.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Spoleto – ufficio Gip, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 10 ottobre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente