Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37514 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO BOLOGNA nei confronti di:
TRIBUNALE DI RIMINI
con l’ordinanza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che chiede affermarsi la competenza della Corte di Appello di Bologna
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 aprile 2024 la Corte di Appello di Bologna rimetteva gli atti a questa Corte rilevando un caso di conflitto di competenza con il Tribunale di Rimini.
L’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Rimini chiedeva a quel Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, diposizioni circa un ciclomotore Kymco di proprietà di COGNOME NOME oggetto di sequestro nell’ambito del proc. 1925/2018, originariamente iscritto a carico di COGNOME e COGNOME.
Nel procedimento in oggetto il Tribunale di Rimini, con sentenza dell’ 8 ottobre 2019, aveva disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro; la Corte di Appello di Bologna, con sentenza dell’Il settembre 2020 confermava la sentenza di primo grado; la Corte di Cassazione, con sentenza del 20 ottobre 2021 annullava la sentenza di secondo grado con rinvio avanti alla Corte di Appello di Bologna.
La Corte di Appello di Bologna, quale giudice di rinvio, con sentenza del 11 aprile 2022, irrevocabile il 26 giugno 2022, riformava la sentenza del Tribunale di -2 1 11M -3 Rimini assolvendo l’imputato per non avere commesso il fatto.
Il Tribunale di Rimini declinava la propria competenza a decidere in forza del disposto dell’art. 665 comma 3 cod. proc. pen. che fissa – in caso di annullamento con rinvio – una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis, individuandola sempre in capo al giudice del rinvio, indipendentemente dal contenuto della sentenza di rinvio, e, dunque, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna, posto che oltretutto la sentenza emessa da quella Corte in sede di rinvio era anche l’ultima sentenza passata in giudicato a carico del COGNOME.
La Corte di Appello di Bologna, nel provvedimento con cui propone conflitto di competenza, premetteva che la questione relativa al ciclomotore era già stata proposta dal Tribunale di Rimini alla Corte medesima nell’ambito del procedimento a carico di COGNOME NOME, originario coimputato di COGNOME NOME.
Le posizioni dei due imputati venivano separate e definite con riti diversi e la Corte con ordinanza del 12-13/2/2024 aveva rimandato gli atti al Tribunale di Rimini facendo presente che errava il giudice rimettente a collegare il sequestro del ciclomotore al proc. 59/2019 a carico di COGNOME, poiché quest’ultimo non vantava alcun diritto personale o reale su detto ciclomotore, dovendosi, invece affermare che la questione inerente il ciclomotore afferiva al procedimento RG 4/2019 a carico di COGNOME NOME.
Con ordinanza del 5-6 marzo il Tribunale di Rimini disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna affermando che, al di là dell’appartenenza
del ciclomotore, lo stesso sarebbe stato sottoposto a sequestro a cari di entrambi i rapinatori e dunque il sequestro era atto funzionale alla prova a carico di entrambi gli imputati; con riferimento al procedimento a carico di COGNOME, la competenza sarebbe stata del giudice del rinvio, cioè la Corte di Appello di Bologna, mentre nel caso di COGNOME, del Giudice per le indagini preliminari di Bologna, posta la conferma della sentenza emessa da quel giudice ad opera della Corte territoriale.
In un caso o nell’altro, concludeva il Tribunale di Rimini, la competenza non poteva certamente essere individuata in capo a quel Tribunale.
Secondo la Corte di Appello, che si determinava a rilevare il conflitto negativo di competenza, COGNOME non poteva essere soggetto titolare di diritto reale alcuno sul bene sequestrato e dunque, non vantando alcun diritto restitutorio sul bene, non poteva essere soggetto interessato alle vicende della confisca.
Riteneva la Corte che dunque la confisca afferisse al procedimento a carico di COGNOME, definito con sentenza del Giudice per le indagini preliminari, confermata dalla Corte di Appello.
Il rinvio degli atti da parte della Corte territoriale al Tribunale di Rimini sareb stata comunque corretta, poiché l’esatta individuazione nell’ambito dell’ufficio della sezione tabellarmente competente afferiva alla organizzazione interna e, in ogni caso avrebbe errato il tribunale a rinviaré gli atti alla Corte, posto che, al p la competenza sarebbe sulla sezione del Giudici per le indagini preliminari.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, concludeva ritenendo che dovesse applicarsi nel caso de quo il disposto dell’art. 665 comma 3 cod. proc. pen. e che dunque la autorità giudiziaria competente fosse la Corte di Appello di Bologna; in ogni caso, laddove la Corte territoriale non si fosse ritenuta competente avrebbe dovuto rimandare gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini e non certo quel Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In primo luogo va ritenuta l’annmissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo alla destinazione di un bene sottoposto a confisca7appare insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell’art 32 cod. proc. pen.
La risoluzione del conflitto circa la competenza a disporre del bene confiscato presuppone l’individuazione dell’autorità giudiziaria che ha disposto la
confisca stessa; sulla scorta di tale individuazione sarà possibile, in ragio successive vicende della decisione, individuare il giudice dell’esecuzione competente.
La confisca del ciclomotore Kymco targato TARGA_VEICOLO è stata disposta con la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 8 ottobre 2019, nel procedimento 1519/2019 a carico di NOME.
Il sequestro era stato disposto nel procedimento originariamente iscritto a carico di entrambi i coimputati COGNOME e COGNOME; poi, come emerge dagli atti, le posizioni dei due coimputati vennero separate e quella di COGNOME fu definita in primo grado dal Tribunale di Rimini, che disponeva la confisca del bene in sequestro.
Tal decisione venne confermata dalla Corte di Appello di Bologna in data 11 settembre 2020 e venne quindi annullata da questa Corte con rinvio alla Corte di Appello di Bologna.
La corte territoriale, giudice del rinvio, decideva con sentenza dell’Il april 2022, assolvendo NOME.
Dunque, come correttamente indicato dal Tribunale di Rimini, la competenza in executivis deve essere individuata ex art. 665 comma 3 cod. proc. pen. nel giudice di rinvio, cioè nella Corte di Appello di Bologna, indipendentemente dalla natura della decisione.
La tesi sostenuta dalla Corte di Appello che individua il giudice competente in ragione dell’autorità giudiziaria che ha definito la posizione dell’imputato che vanta diritti reali sul bene è infondata, poiché oggetto del richiesto intervento non è un’istanza restitutoria da parte di chi vanti o accampi diritti reali sul bene, bens sono chiarimenti sulla sorte di un bene oggetto di confisca.
Il richiamo fatto dalla Corte di appello all’art. 257 cod. proc. pen. non s attaglia al caso in esame, ove non è necessario individuare i soggetti interessati da un provvedimento di sequestro in quanto aventi diritti reali sul bene, ma semplicemente il procedimento nel cui ambito la confisca è stata disposta, poiché è solo al giudice dell’esecuzione competente per tale procedimento che è possibile chiedere chiarimenti sulle modalità esecutive della confisca.
Ogni indagine circa la titolarità di diritti reali in capo al condannato è del tut irrilevante, posto che in sede di incidente di esecuzione, sussiste la legittimazione esclusiva del terzo, e non del condannato, al fine di rivendicare la proprietà del bene confiscato ( Sez. 1, Sentenza n. 31901 del 22/03/2023); conclusivamente si può affermare che non rileva che il proprietario del bene sia COGNOME se non è nella sentenza a carico di COGNOME che è stata disposta la confisca del ciclomotore.
Del resto, trattandosi della determinazione delle modalità esecutive della confisca è evidente che debba applicarsi l’art. 665 cod. proc. pen., che individua
la competenza a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento il giudice che lo ha deliberato, con i correttivi di cui al comma 2 della medesima norma in caso di appello, ovvero di cui al comma 3 in caso di annullamento con rinvio.
In ogni caso, certamente non sarebbe stato competente a provvedere il Tribunale di Rimini posto che la sentenza a carico di COGNOME era stata emessa dal Gip presso quel Tribunale, né è possibile sostenere che la suddivisione di competenza fra Tribunale e Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari sia solo una questione di organizzazione interna del Tribunale, trattandosi di ripartizione di competenza vera e propria che può dare anche origine anche a conflitti, ex art. 28 cod. proc. pen.
Questa Corte, ritenuta la competenza della Corte di Appello di Bologna, dispone trasmettersi gli atti a quella Corte territoriale.
PQM
decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Preside