Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46324 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE MARSALA nei confronti di:
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
con l’ordinanza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Palermo.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, quale Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato, con provvedimento del 9 luglio 2024, la propria incompetenza a decidere in merito all’istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME per essere competente, quale giudice dell’esecuzione, il Tribunale di Marsala, in considerazione del fatto che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella emessa dal predetto Tribunale il 14/02/2020, confermata dalla Corte di appello di Palermo il 07/10/2021, irr. il 07/02/2023.
Il Tribunale di Marsala, quale giudice dell’esecuzione, ricevuti gli atti, ha, con ordinanza del 19 settembre 2024, proposto conflitto negativo di competenza, osservando come, dall’analisi del certificato del casellario giudiziale, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data di presentazione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. (01/03/2024), fosse quello emesso dalla Corte di appello di Palermo del 22/06/2023, in parziale riforma della sentenza del 24/09/2021 del Tribunale di Marsala, irrevocabile il 05/11/2023.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME nella requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Palermo.
Il difensore dell’imputato COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede l’accoglimento delle argomentazioni del G.E. Tribunale di Marsala.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo di competenza risulta, in primo luogo, ammissibile in rito (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Cantone, Rv. 228496; Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, COGNOME, Rv. 263403, la quale ha statuito che «in tema di incidente di esecuzione, il provvedimento declinatorio della competenza territoriale adottato dal giudice dell’esecuzione può essere soltanto oggetto di conflitto e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione»); tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza della Corte di appello di Palermo.
L’ultima sentenza passata in giudicato, in epoca antecedente rispetto al momento della presentazione, il 01/03/2024, dell’istanza che ha generato l’incidente di esecuzione in esame, è quella emessa dalla Corte di appello di Palermo il 22/06/2023, irr. il
05/11/2023, che ha parzialmente riformato, in senso sostanziale, la sentenza del Tribunale di Marsala del 24/09/2021.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza della Corte di aPpello di Palermo, alla quale vanno trasmessi gli atti.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Palermo cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 27/11/2024