Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20534 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE PORDENONE nei confronti di:
TRIBUNALE VENEZIA
con l’ordinanza del 12/08/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso per per la competenza del Tribunale di Venezia;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 agosto 2023, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza territoriale e sollevava conflitto negativo competenza per territorio nei confronti del Tribunale di Venezia il quale, con ordinanza del aprile 2023, rispetto alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in s esecutiva fra più reati oggetto di precedenti condanne avanzata dal difensore nell’interesse d NOME (C.U.I. NUMERO_DOCUMENTO), gli aveva già trasmesso gli atti, tenuto conto, ai sensi dell’ 665, comma 4, cod. proc. pen., dell’ultima pronuncia di condanna passata in giudicato individuata nella sentenza del 4/6/2020 emessa dal Tribunale monocratico di Pordenone, divenuta irrevocabile in data 21/7/2020, dopo aver escluso la sentenza 3/2/2022 del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro divenuta irrevocabile il 21/5/2022, RAGIONE_SOCIALE un giudice speciale.
Il Tribunale di Pordenone, rilevata che l’ultima sentenza irrevocabile a carico del Bkhair era la n. 2413 del 2019 emessa proprio dal Tribunale di Venezia in data 2/12/2019, divenuta definitiva in data 11/6/2022, a fronte dell’originaria istanza di riconoscimento della continuazi depositata in data 15.1 .2.2022 (come risultante dalla ricevuta di trasmissione della stessa a mezzo Pec rilevata presente in atti), declinava la propria competenza sollevando il conflit negativo e trasmettendo gli atti a questa Corte di cassazione per la soluzione a norma degli artt 28 e 30 cod. proc. pen.
È stata depositata una memoria con cui il difensore del condannato ha chiesto che si affermasse la competenza del Tribunale di Venezia.
Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la competenza del Tribunale di Venezia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La situazione processuale rappresentata nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto all’odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizio contenuta nell’art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato vicendevolmente l competenza.
Dall’esame degli atti trasmessi si rileva che l’autorità giudiziaria competente a decider deve essere individuata nel Tribunale di Venezia in linea con il condivise principio, per cui materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta cli riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha
pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa» (da ultimo, Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600 – 01), tenuto conto che «la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione si radica a momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis» (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib. Sez. Dist. Portoferraio, Rv. 277733 – 01), come risultante dall’originaria istanza di riconoscimento della continuazione depositata in da 15.12.2022 al Tribunale di Venezia.
Come già rappresentato dalla difesa, l’ultima sentenza irrevocabile è la n. 2413 del 2019 emessa dal Tribunale di Venezia il 2/12/2019, irrevocabile il 11/6/2022 – senza che sia intervenuta alcuna riforma in senso sostanziale ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. in grado appello – e in relazione alla quale era già stato emesso dalla Procura della Repubblica presso i Tribunale di Venezia l’ordine di esecuzione n. 374/2022 SIEP.
2.1. Risulta peraltro errata, ai fini della presente decisione, l’affermazione secondo la qu il Tribunale di Venezia ha ritenuto, in relazione alla sentenza 3/2/2022 del Tribunale pe minorenni di Catanzaro divenuta irrevocabile il 21.5.2022, che questa ultima fosse stata emessa da un giudice speciale, come richiamato dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Va sul punto ribadito che il Tribunale per i minorenni è un giudice ordinario specializzato, pertanto, in prese di più sentenze di condanna da eseguire, pronunciate dal Tribunale ordinario e dal Tribunale per i minorenni, la competenza spetta, per tutte, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocab per ultima, alla stregua del criterio di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. (Sez. 1, n. 2439 del 20/12/2007, P.M. in proc. D., Rv. 239208 – 01).
Il conflitto, come sopra delineato, deve essere, pertanto, risolto in applicazione suindicati princìpi di diritto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Venezia, vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in data 23 gennaio 2024